ART. 10. (Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni). 1. I cittadini degli Stadi membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati di cui agli articoli 17 e 27 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' di investigatore privato, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani.
Note all'art. 10: - Il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, concerne le professioni di avvocato e procuratore. Gli articoli 17 e 27 dispongono: "Art. 17. - Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e' necessario: 1 essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia; 2 godere il pieno esercizio dei diritti civili; 3 essere di condotta specchiatissima ed illibata; 4 essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una universita' della Repubblica; 5 avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentato lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero aver esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8; 6 essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20; 7 avere la residenza nel capoluogo del circondario nel quale si chiede la iscrizione. Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4. Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dell'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della Nazione". "Art. 27. - Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e' necessario: 1. possedere i requisiti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 17; 2. avere esercitato lodevolmente la professione di procuratore per almeno sei anni, oppure avere superato l'esame di Stato preveduto nell'art. 28; 3 avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata. E' applicabile per l'iscrizione nell'albo degli avvocati la disposizione dell'art. 17, comma terzo. - Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'art. 134 cosi' dispone: "Art. 134. (art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale".