ART. 10. 
(Equiparazione dei cittadini comunitari  ai  cittadini  italiani  nel
                     settore delle professioni). 
   1. I cittadini degli Stadi membri  della  Comunita'  europea  sono
equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione  negli  Albi
dei procuratori e degli avvocati di cui agli articoli  17  e  27  del
regio decreto-legge  27  novembre  1933,  n.  1578,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  gennaio  1934,   n.   36,   recante
ordinamento delle professioni di  avvocato  e  procuratore.  Ai  fini
dell'esercizio in Italia dell'attivita' di investigatore privato,  ai
sensi dell'articolo 134 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  i
cittadini degli Stati membri della Comunita' europea sono  equiparati
ai cittadini italiani. 
 
          Note all'art. 10:
             -  Il  R.D.L.  27  novembre  1933,  n. 1578, concerne le
          professioni di avvocato e procuratore. Gli articoli 17 e 27
          dispongono:
             "Art. 17. - Per l'iscrizione nell'albo  dei  procuratori
          e' necessario:
              1›  essere cittadino italiano o italiano appartenente a
          regioni non unite politicamente all'Italia;
              2› godere il pieno esercizio dei diritti civili;
              3› essere di condotta specchiatissima ed illibata;
              4› essere in possesso della  laurea  in  giurisprudenza
          conferita o confermata in una universita' della Repubblica;
              5›  avere  compiuto  lodevolmente  e  proficuamente  un
          periodo di pratica, frequentato lo studio di un procuratore
          ed assistendo alle udienze  civili  e  penali  della  Corte
          d'appello  o del Tribunale almeno per due anni consecutivi,
          posteriormente alla laurea, nei modi che saranno  stabiliti
          con  le  norme  da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero
          aver  esercitato,  per  lo  stesso  periodo  di  tempo,  il
          patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8;
              6› essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti
          messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;
              7› avere la residenza nel capoluogo del circondario nel
          quale si chiede la iscrizione.
             Per  l'iscrizione  nel  registro speciale dei praticanti
          occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1›,  2›,
          3› e 4›.
             Non  possono  conseguire  l'iscrizione  nell'albo  o nel
          registro dei praticanti coloro che  abbiano  riportato  una
          delle  condanne  o  delle  pene  accessorie  o  si  trovino
          sottoposti ad una delle misure di sicurezza  che,  a  norma
          dell'art.  42,  darebbero luogo alla radiazione dell'albo e
          coloro  che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria
          agli interessi della Nazione".
             "Art. 27. - Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e'
          necessario:
              1›. possedere i requisiti indicati nei numeri  1›,  2›,
          3› e 4› dell'art. 17;
              2›.  avere  esercitato  lodevolmente  la professione di
          procuratore per almeno  sei  anni,  oppure  avere  superato
          l'esame di Stato preveduto nell'art. 28;
              3›   avere   la   residenza  nella  circoscrizione  del
          Tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata.
             E' applicabile per l'iscrizione nell'albo degli avvocati
          la disposizione dell'art. 17, comma terzo.
             - Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, approva il testo unico
          delle  leggi  di  pubblica  sicurezza.  L'art.  134   cosi'
          dispone:
             "Art.  134.  (art.  135  T.U. 1926). - Senza licenza del
          prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere  di
          vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari
          e  di  eseguire  investigazioni o ricerche o di raccogliere
          informazioni per conto di privati.
             Salvo il disposto dell'art.  11,  la  licenza  non  puo'
          essere   conceduta   alle   persone   che  non  abbiano  la
          cittadinanza italiana o  siano  incapaci  di  obbligarsi  o
          abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
             La  licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
          importano  un  esercizio  di  pubbliche  funzioni   o   una
          menomazione della liberta' individuale".