ART. 11. (Appalti di servizi). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare le attivita' oggetto della direttiva e gli ambiti oggettivi di esclusione della sua applicabilita'; b) individuare i soggetti pubblici, nonche' i requisiti di quelli ad essi assimilati, destinatari della direttiva; c) stabilire le modalita' per il calcolo dell'importo stimato dei contratti soggetti alla disciplina della direttiva; d) disciplinare i criteri di aggiudicazione degli appalti di servizi definendo quelli utilizzabili nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, e definendo i criteri per l'esclusione delle offerte anomale; e) definire i criteri per l'ammissione dei soggetti concorrenti, nel caso di ricorso alla procedura ristretta; f) definire natura e funzione dei concorsi di progettazione, tracciando le linee guida relative a possibilita', modalita' e limiti della loro utilizzazione; g) disciplinare le procedure di appalto di servizi e i concorsi di progettazione garantendo trattamenti non discriminatori, anche in relazione alla natura giuridica dei soggetti concorrenti; h) stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva stessa, i criteri di selezione qualitativa dei prestatori di servizi, anche con riferimento alla possibilita' di istituire appositi elenchi ufficiali di prestatori; i) prevedere l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche agli appalti di servizi; l) prevedere l'incompatibilita' tra l'affidamento della progettazione e l'aggiudicazione, allo stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati.
Note all'art. 11: - La direttiva 92/50/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 209 del 24 luglio 1992. - Per la legge 19 febbraio 1992, n. 142, vedi nota all'art. 6. Gli articoli 12 e 13 prevedono: "Art. 12 (Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture). - 1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunita' europee si avvale della procedura prevista dall'articolo 3 della direttiva del Consiglio 89/665/CEE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti. 2. La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, e' sottoposta all'esame di un Comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare. 3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato. 4. Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorita' aggiudicatrice e' una amministrazione centrale dello Stato. 5. Se la risposta prevede la necessita' di adottare misure correttive e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri con valore di proposta ai sensi dell'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86". "Art. 13 (Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture). - 1. I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno. 2. La domanda di risarcimento e' proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo. 3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire 'per memoria' nello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".