ART. 11. 
                        (Appalti di servizi). 
   1. L'attuazione della  direttiva  del  Consiglio  92/50/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) individuare le attivita' oggetto della direttiva e  gli  ambiti
oggettivi di esclusione della sua applicabilita'; 
   b) individuare i soggetti pubblici, nonche' i requisiti di  quelli
ad essi assimilati, destinatari della direttiva; 
   c) stabilire le modalita' per il calcolo dell'importo stimato  dei
contratti soggetti alla disciplina della direttiva; 
   d) disciplinare i  criteri  di  aggiudicazione  degli  appalti  di
servizi definendo quelli  utilizzabili  nel  caso  di  aggiudicazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, e definendo  i  criteri
per l'esclusione delle offerte anomale; 
   e) definire i criteri per l'ammissione dei  soggetti  concorrenti,
nel caso di ricorso alla procedura ristretta; 
   f) definire natura  e  funzione  dei  concorsi  di  progettazione,
tracciando le linee guida relative a possibilita', modalita' e limiti
della loro utilizzazione; 
   g) disciplinare le procedure di appalto di servizi e i concorsi di
progettazione garantendo trattamenti  non  discriminatori,  anche  in
relazione alla natura giuridica dei soggetti concorrenti; 
   h) stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva stessa,  i
criteri di selezione qualitativa dei prestatori di servizi, anche con
riferimento alla possibilita' di istituire appositi elenchi ufficiali
di prestatori; 
   i) prevedere l'estensione delle disposizioni di cui agli  articoli
12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche agli  appalti  di
servizi; 
   l)   prevedere   l'incompatibilita'   tra   l'affidamento    della
progettazione e  l'aggiudicazione,  allo  stesso  affidatario,  degli
appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati. 
 
          Note all'art. 11:
             - La direttiva 92/50/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 209
          del 24 luglio 1992.
             - Per la legge 19  febbraio  1992,  n.  142,  vedi  nota
          all'art. 6. Gli articoli 12 e 13 prevedono:
             "Art.  12 (Procedura per la riparazione delle violazioni
          comunitarie in materia di appalti e forniture).  -  1.  Nei
          casi  in  cui  la  Commissione  delle  Comunita' europee si
          avvale  della  procedura  prevista  dall'articolo  3  della
          direttiva del Consiglio 89/665/CEE per la correzione di una
          violazione    chiara   e   manifesta   delle   disposizioni
          comunitarie in materia di appalti o di  forniture  commessa
          in  una  procedura  di  aggiudicazione  disciplinata  dalle
          direttive  del  Consiglio  71/305/CEE   e   77/62/CEE,   si
          applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
             2.   La  contestazione  della  Commissione,  non  appena
          notificata  allo  Stato,  e'  sottoposta  all'esame  di  un
          Comitato   tecnico-consultivo  da  istituirsi,  nell'ambito
          della Commissione di cui all'art. 19 della legge 16  aprile
          1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento
          delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del
          Dipartimento   per   il   coordinamento   delle   politiche
          comunitarie  e  dei  Ministeri  del  tesoro,   dei   lavori
          pubblici,  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          nonche' del Ministero interessato in relazione  all'oggetto
          dell'affare.
             3.  Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla
          ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli  elementi
          utili  per  la  valutazione  e  partecipa  con  un  proprio
          rappresentante alle sedute del Comitato.
             4. Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al  Ministro
          per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  che
          provvede alla formulazione della  risposta  da  trasmettere
          alla  Commissione,  d'intesa  con il Ministro competente se
          l'autorita' aggiudicatrice e' una amministrazione  centrale
          dello Stato.
             5.  Se  la  risposta  prevede  la necessita' di adottare
          misure correttive e l'autorita' aggiudicatrice e'  un  ente
          pubblico   diverso   dallo   Stato,   il  Ministro  per  il
          coordinamento  delle  politiche  comunitarie  la  trasmette
          preventivamente  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          con valore di proposta ai sensi dell'art. 12 della legge  9
          marzo 1989, n. 86".
             "Art.  13 (Violazioni del diritto comunitario in materia
          di appalti e forniture). - 1. I soggetti che  hanno  subito
          una  lesione  a  causa  di  atti compiuti in violazione del
          diritto comunitario  in  materia  di  appalti  pubblici  di
          lavori  o  di  forniture  o delle relative norme interne di
          recepimento    possono     chiedere     all'Amministrazione
          aggiudicatrice il risarcimento del danno.
             2.  La domanda di risarcimento e' proponibile dinanzi al
          giudice  ordinario  da  chi  ha   ottenuto   l'annullamento
          dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.
             3.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del presente
          articolo sono imputati ad apposito  capitolo  da  istituire
          'per  memoria'  nello stato di previsione del Ministero del
          tesoro, alla cui dotazione si provvede,  in  considerazione
          della  natura  della spesa, mediante prelevamento dal fondo
          di riserva per le spese obbligatorie  e  d'ordine  iscritto
          nel medesimo stato di previsione.
             4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".