ART. 12. (Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) saranno disciplinati l'appartenenza, l'esercizio e l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione; b) dovra' essere disciplinato il prestito da parte delle istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione spettante in tal caso all'autore; c) dovranno essere riconosciuti e disciplinati, nel quadro dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al capo II della direttiva, a favore dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori; d) saranno introdotte disposizioni per assicurare ad autori ed artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva; saranno altresi' attuate, fatte salve clausole contrattuali contrarie, le disposizioni in materia di presunzione di cessione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori; e) dovranno essere previste disposizioni transitorie per atti e contratti fatti o stipulati prima del 1 luglio 1994.
Note all'art. 12: - La dir. 92/100/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 346 del 27 novembre 1992. - La legge 22 aprile 1941, n. 633, concerne la protezione del diritto d'autore e di altri diritti commessi al suo esercizio.