ART. 12. 
(Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi  in  materia
              di diritto di autore: criteri di delega). 
   1. L'attuazione della direttiva  del  Consiglio  92/100/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a)   saranno   disciplinati    l'appartenenza,    l'esercizio    e
l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione; 
   b)  dovra'  essere  disciplinato  il  prestito  da   parte   delle
istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione  spettante  in
tal caso all'autore; 
   c) dovranno essere riconosciuti e  disciplinati,  nel  quadro  dei
diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n.  633,  sulla
protezione del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al  capo
II della direttiva,  a  favore  dei  produttori  di  fonogrammi,  dei
produttori di opere cinematografiche o audiovisive,  degli  organismi
di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori; 
   d) saranno introdotte disposizioni per  assicurare  ad  autori  ed
artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile equa  remunerazione
in caso di cessione del diritto di noleggio in conformita'  a  quanto
previsto dall'articolo 4 della direttiva; saranno  altresi'  attuate,
fatte salve  clausole  contrattuali  contrarie,  le  disposizioni  in
materia  di  presunzione  di  cessione  dei  diritti  degli   artisti
interpreti o esecutori; 
   e) dovranno essere previste disposizioni transitorie  per  atti  e
contratti fatti o stipulati prima del 1› luglio 1994. 
 
            Note all'art. 12:
             -  La dir. 92/100/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 346 del
          27 novembre 1992.
             -  La  legge  22  aprile  1941,  n.  633,  concerne   la
          protezione del diritto d'autore e di altri diritti commessi
          al suo esercizio.