ART. 13. (Soppressione di riserve o preferenze per i prodotti nazionali nelle forniture pubbliche). 1. L'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, introdotto con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e' sostituito dal seguente: "ART. 5-bis. - 1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunita' europea, nonche' per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunita' europea, non si applica il disposto del precedente articolo 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma". 2. Sono abrogati gli articoli 113 e 114 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Note all'art. 13: - Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concerne norme generali sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato. L'art. 5- bis dispone: "Art. 5- bis. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale, nonche' per l'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati alle forze armate e forniti dall'industria nazionale, non si applica il disposto del precedente art. 5 e quello del successivo art. 6, secondo comma". - Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, concerne la Cassa per il Mezzogiorno. Gli artt. 113 e 114 recitano: "Art. 113 (Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane). (Art. 1, L. n. 835/1950; art. 16. c. 1, 2 e 3, L. n. 717/1965; D.L. n. 40/1947; art. 7, c. 8, L. n. 833/1971). - Salve le disposizioni piu' favorevoli contenute nelle leggi vigenti, e' fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome, agli enti di gestione, alle aziende a partecipazione statale, agli enti di sviluppo agricolo, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, nonche' agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277. (Art. 2, c. 1, L. n. 835/1950; art. 16, c. 1, L. n. 717/1965). Le amministrazioni e gli enti indicati nel comma precedente sono tenuti a bandire una gara a parte per una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata alle imprese indicate nello stesso comma, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, o che non possono essere effettuate dalle predette imprese. (Art. 2, c. 2, L. n. 835/1950; art. 16, c. 1, L. n. 717/1965). La percentuale che viene esclusa dalla riserva del 30 per cento sara' comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte ubicate nei territori di cui al primo comma sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario. (Art. 16, c. 4, L. n. 717/1965). Le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma precedente annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l'industria, commercio e artigianato una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate specificanto la quota riservata alle imprese industriali e alle imprese artigiane, ubicate nei territori di cui al primo comma. (Art. 7, c. 7, L. n. 853/1971). Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma. In mancanza, i decreti in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette. (Idem, c. 9). Per gli enti pubblici e per le aziende, obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della riserva stessa e' demandato all'organo vigilante e al collegio dei revisori. (Art. 16, c. 5, L. n. 717/1965). Le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato. (Art. 16, c. 1 e 2, L. n. 717/1965). Le disposizioni previste dal presente articolo in materia di riserva di forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche si applicano anche alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277". "Art. 114 (Riserva di forniture e lavorazioni relative ad impianti ferroviari). (Art. 6, c. 2, L. n. 377/1974). - E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere destinate alla realizzazione del programma di interventi straordinari di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 377, pari ad almeno il 42 per cento del relativo ammontare, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali ubicati nei territori di cui all'art. 1, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse Regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite. - La legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente il trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea. L'art. 12 recita: "Art. 12. - Le regioni, dopo aver quantificato, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli investimenti accertandone la congruenza con la politica di programmazione regionale, sottopongono al Ministero dei trasporti le corrispondenti richieste di finanziamento. Il Ministro dei trasporti effettua la ripartizione del fondo alle regioni, d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 28, tenendo conto della densita' di popolazione e dei flussi del traffico, nonche' dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale. Le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile. Le regioni possono aumentare tali quote con la destinazione di propri mezzi finanziari. Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 49, le regioni concordano, in sede di commssione consultiva interregionale, un programma di ripartizione, a livello nazionale o regionale, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi".