ART. 13. 
(Soppressione di riserve o preferenze per i prodotti nazionali  nelle
                        forniture pubbliche). 
   1. L'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre  1923  n.  2440,
introdotto  con  l'articolo  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e' sostituito dal seguente: 
   "ART. 5-bis. - 1.  Per  l'acquisto  di  autoveicoli,  motoveicoli,
mezzi di trasporto in genere  e  loro  parti  di  ricambio,  prodotti
dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno  Stato  membro
della  Comunita'  europea,  nonche'  per  l'acquisto  di  carburanti,
lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle  Forze  armate  e
forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno  Stato
membro della Comunita'  europea,  non  si  applica  il  disposto  del
precedente articolo 5 e quello del  successivo  articolo  6,  secondo
comma". 
   2. Sono abrogati gli articoli 113 e  114  del  testo  unico  delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e il  quarto  comma
dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151. 
 
          Note all'art. 13:
            - Il R.D. 18  novembre  1923,  n.  2440,  concerne  norme
          generali   sull'amministrazione   del   patrimonio   e   la
          contabilita' generale dello Stato. L'art. 5- bis dispone:
             "Art.   5-   bis.   Per   l'acquisto   di   autoveicoli,
          motoveicoli,  mezzi  di trasporto in genere e loro parti di
          ricambio, prodotti dall'industria  nazionale,  nonche'  per
          l'acquisto  di  carburanti  e  lubrificanti  destinati alle
          forze armate e forniti  dall'industria  nazionale,  non  si
          applica  il  disposto  del  precedente  art. 5 e quello del
          successivo art. 6, secondo comma".
             - Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, concerne la Cassa  per
          il Mezzogiorno. Gli artt. 113 e 114 recitano:
             "Art.  113  (Riserva  del 30 per cento delle forniture e
          lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore  delle
          imprese  industriali e artigiane). (Art. 1, L. n. 835/1950;
          art. 16. c. 1›, 2› e 3›, L. n.  717/1965; D.L. n.  40/1947;
          art.  7,  c.  8›,  L. n. 833/1971). - Salve le disposizioni
          piu' favorevoli contenute nelle  leggi  vigenti,  e'  fatto
          obbligo  alle  amministrazioni  dello  Stato,  alle aziende
          autonome,  agli  enti   di   gestione,   alle   aziende   a
          partecipazione  statale, agli enti di sviluppo agricolo, ai
          consorzi per le aree ed i nuclei  di  sviluppo  industriale
          nel  Mezzogiorno,  nonche'  agli enti pubblici indicati con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  emanato
          su  proposta  del  Ministro per gli interventi straordinari
          nel  Mezzogiorno,  di  concerto   con   il   Ministro   per
          l'industria,  commercio  e  artigianato, di riservare il 30
          per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti,
          a  favore  delle  imprese industriali ubicate nei territori
          indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio,  nonche'
          nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n.  277.
             (Art.  2,  c.  1›, L. n. 835/1950; art. 16, c. 1›, L. n.
          717/1965).   Le amministrazioni e  gli  enti  indicati  nel
          comma precedente sono tenuti a bandire una gara a parte per
          una  quota  non inferiore al 30 per cento delle forniture e
          lavorazioni di ciascun  anno  finanziario,  riservata  alle
          imprese  indicate  nello  stesso comma, fatta eccezione per
          quelle   forniture   e   lavorazioni    tecnicamente    non
          frazionabili,  o  che  non  possono essere effettuate dalle
          predette imprese.
             (Art. 2, c. 2›, L. n. 835/1950; art. 16, c.  1›,  L.  n.
          717/1965).   La percentuale che viene esclusa dalla riserva
          del  30  per  cento  sara'  comunque  recuperata   con   il
          proporzionale  aumento  delle lavorazioni e delle forniture
          che le ditte ubicate nei territori di cui  al  primo  comma
          sono  in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non
          inferiore  al  30  per  cento  delle  forniture   e   delle
          lavorazioni di ciascun anno finanziario.
             (Art.  16,  c. 4›, L. n. 717/1965). Le amministrazioni e
          gli enti indicati nel primo comma precedente annualmente al
          Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed
          al Ministro per l'industria, commercio  e  artigianato  una
          relazione  contenente  i  dati  relativi  alle  forniture e
          lavorazioni  complessivamente  assegnate  specificanto   la
          quota  riservata  alle  imprese  industriali e alle imprese
          artigiane, ubicate nei territori di cui al primo comma.
             (Art. 7, c. 7›, L. n. 853/1971). Al fine  di  assicurare
          il  rispetto  dell'obbligo  della  riserva,  i  decreti  di
          approvazione dei contratti stipulati dalle  amministrazioni
          dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla
          quota  riservata  ai  sensi  del  secondo e terzo comma. In
          mancanza, i decreti in questione non possono essere ammessi
          al visto da  parte  delle  competenti  Ragionerie  centrali
          delle amministrazioni anzidette.
             (Idem,  c.  9›). Per gli enti pubblici e per le aziende,
          obbligati alla riserva, il  controllo  del  rispetto  della
          riserva  stessa  e'  demandato  all'organo  vigilante  e al
          collegio dei revisori.
             (Art. 16, c. 5›,  L.  n.  717/1965).  Le  modalita'  per
          l'applicazione   delle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo sono fissate  con  il  regolamento  di  esecuzione
          emanato   su  proposta  del  Ministro  per  gli  interventi
          straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con  il  Ministro
          per l'industria, commercio e artigianato.
             (Art.  16,  c. 1› e 2›, L. n. 717/1965). Le disposizioni
          previste dal presente articolo in  materia  di  riserva  di
          forniture  e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche si
          applicano  anche  alle  imprese   artigiane   ubicate   nei
          territori  di  cui all'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio,
          nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo  1956,
          n. 277".
             "Art.  114  (Riserva di forniture e lavorazioni relative
          ad impianti ferroviari). (Art. 6, c. 2›, L. n. 377/1974). -
          E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie  dello
          Stato  di  riservare  una  quota  delle  forniture  e delle
          lavorazioni  occorrenti  per  le  costruzioni  e  le  opere
          destinate  alla  realizzazione  del programma di interventi
          straordinari di cui all'art. 1, secondo comma, della  legge
          14  agosto 1974, n. 377, pari ad almeno il 42 per cento del
          relativo ammontare, sulla base dei prezzi risultanti  dalle
          gare  e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti
          industriali ubicati nei territori di cui  all'art.  1,  che
          sono  obbligati  ad acquistare dalle industrie delle stesse
          Regioni i macchinari, gli accessori, i  semilavorati  ed  i
          finimenti  occorrenti  per  l'espletamento  delle  commesse
          acquisite.
             - La legge  10  aprile  1981,  n.  151,  concernente  il
          trasporto  di  viaggiatori  mediante  autoveicoli di linea.
          L'art. 12 recita:
             "Art. 12. - Le regioni, dopo aver quantificato,  con  il
          concorso   degli  enti  locali  interessati  e  sentite  le
          rappresentanze  delle  imprese  a  gestione   privata,   il
          fabbisogno  degli  investimenti  accertandone la congruenza
          con la politica di programmazione  regionale,  sottopongono
          al  Ministero  dei trasporti le corrispondenti richieste di
          finanziamento.
             Il Ministro dei trasporti effettua la  ripartizione  del
          fondo  alle regioni, d'intesa con la commissione consultiva
          interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio
          1970, n. 28, tenendo conto della densita' di popolazione  e
          dei  flussi del traffico, nonche' dei programmi di sviluppo
          e di assetto territoriale.
             Le quote del fondo assegnate alle regioni devono  essere
          utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle
          imprese di trasporto di contributi nella misura massima del
          75  per  cento  della spesa ammissibile. Le regioni possono
          aumentare tali quote con la destinazione  di  propri  mezzi
          finanziari.
             Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche
          unificate  di  cui  all'articolo  17  del  decreto-legge 13
          agosto 1975, n. 377, convertito, con  modificazioni,  nella
          legge  16  ottobre  1975,  n. 49, le regioni concordano, in
          sede di commssione consultiva interregionale, un  programma
          di  ripartizione,  a livello nazionale o regionale, in modo
          da assicurare che almeno il 50 per  cento  delle  forniture
          sia   riservato   alle   imprese  industriali  ubicate  nei
          territori indicati dall'articolo 1 del  testo  unico  delle
          leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.
          218.
             Le  regioni  sono  tenute a comunicare semestralmente al
          Ministero dei trasporti lo  stato  della  spesa  dei  fondi
          concessi".