ART. 14. (Salvaguardia del capitale delle societa' per azioni: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto; b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale della societa' controllante e di quella controllata; c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima; d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra societa' in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall'articolo 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90.
Note all'art. 14: - La dir. 92/101/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 347 del 28 novembre 1992. - Il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, concerne le borse di commercio. L'art. 5 recita: "Art. 5. - Tutti coloro che partecipano in una societa' con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonche' la societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una societa' le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una societa' a responsabilita' limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla societa' stessa ed alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stessa o la partecipazione si e' ridotta entro il limite percentuale. La CONSOB deve dare immediata pubblica notizia della comunicazione ricevuta. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della societa' si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche: delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, quota il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalita' stabilite dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto di voto. Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione: 1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa; 2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute; 3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote; 4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtu' di un accordo. Al fine di verificare l'oservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facolta' della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma, la societa' che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si stende all'intera partecipazione. Se le due societa' ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917".