ART. 14. 
(Salvaguardia del capitale delle  societa'  per  azioni:  criteri  di
                              delega). 
   1. L'attuazione della direttiva  del  Consiglio  92/101/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) prevedere l'applicazione  della  direttiva  anche  in  caso  di
controllo indiretto; 
   b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela  del  capitale
della societa' controllante e di quella controllata; 
   c) prevedere  un  regime  transitorio  che  consenta  il  graduale
adattamento alle prescrizioni della direttiva nei  limiti  consentiti
dalla medesima; 
   d) prevedere che,  nel  caso  di  partecipazioni  reciproche,  che
intercorrano fra societa' in rapporto di controllo, si  applichino  i
limiti percentuali previsti  dalla  direttiva,  in  luogo  di  quelli
stabiliti dall'articolo 5, comma ottavo, del decreto-legge  8  aprile
1974, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  giugno
1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 90. 
 
           Note all'art. 14:
             -  La dir. 92/101/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 347 del
          28 novembre 1992.
             - Il decreto-legge 8 aprile 1974,  n.  95,  concerne  le
          borse di commercio. L'art. 5 recita:
             "Art.  5. - Tutti coloro che partecipano in una societa'
          con azioni quotate in borsa, o  ammesse  alle  negoziazioni
          nel  mercato  ristretto, in misura superiore al 2 per cento
          del capitale di questa,  nonche'  la  societa'  con  azioni
          quotate  in  borsa  o ammesse alle negoziazioni nel mercato
          ristretto che partecipano in una societa' le cui azioni non
          sono quotate in  borsa  o  ammesse  alle  negoziazioni  nel
          mercato  ristretto  o  in  una  societa'  a responsabilita'
          limitata in misura superiore al 10 per cento  del  capitale
          di questa, devono darne comunicazione scritta alla societa'
          stessa  ed  alla Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa (CONSOB)  entro  quarantotto  ore  dall'operazione  a
          seguito  della quale la partecipazione ha superato il detto
          limite  percentuale.   Le   successive   variazioni   della
          partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni
          da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione
          ha   superato  la  meta'  della  percentuale  stessa  o  la
          partecipazione si e' ridotta entro il  limite  percentuale.
          La  CONSOB  deve  dare  immediata  pubblica  notizia  della
          comunicazione ricevuta.
             Ai fini del calcolo della percentuale di  cui  al  comma
          precedente,  per  capitale della societa' si intende quello
          sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di
          voto. Agli stessi fini  la  partecipazione  e'  determinata
          senza  tenere  conto delle azioni o quote prive del diritto
          di voto. Sempre agli stessi  fini  si  tiene  conto  anche:
          delle  azioni  o  quote  possedute  indirettamente  da  una
          persona fisica o  giuridica  per  il  tramite  di  societa'
          controllate  o  di  societa'  fiduciarie  o  per interposta
          persona; delle azioni o  quote  possedute,  direttamente  o
          indirettamente,   a   titolo   di  pegno  o  di  usufrutto,
          sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti  spettino  al
          creditore  pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o
          quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo  di
          deposito,    quota    il   depositario   possa   esercitare
          discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle
          azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle  quali
          si  tiene  conto,  direttamente o indirettamente, tanto nei
          confronti del riportato che del  riportatore.  Le  societa'
          con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel
          mercato  ristretto  portano  a conoscenza del pubblico, con
          modalita' stabilite  dalla  Commissione  nazionale  per  le
          societa'  e  la  borsa, ogni variazione superiore al cinque
          per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato
          da quote o azioni con diritto di voto.
             Le  comunicazioni  vengono  redatte  in  conformita'  ad
          apposito   modello,   approvato   con  deliberazione  della
          Commissione nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa,  da
          pubblicare   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana.   Devono   in   ogni   caso    risultare    dalle
          comunicazioni, per ciascuna partecipazione:
              1)   la   data   ed   il   titolo  dell'acquisto  della
          partecipazione o dell'aumento  o  della  diminuzione  della
          stessa;
              2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale
          e la categoria delle azioni o quote possedute;
              3)   il   numero   delle   azioni   o  quote  possedute
          indirettamente,   con    l'indicazione    delle    societa'
          controllate   o  fiduciarie  o  delle  persone  interposte,
          nonche' di quelle possedute in pegno o in  usufrutto  o  in
          deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle
          comunicazioni  fatte  da  societa' fiduciarie devono essere
          indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote;
              4) il  nominativo  della  o  delle  persone  fisiche  o
          giuridiche  cui  spetta il diritto di voto qualora il socio
          se ne sia privato in virtu' di un accordo.
             Al fine di verificare l'oservanza degli obblighi di  cui
          al  comma  1, la Commissione nazionale per le societa' e la
          borsa  puo'   chiedere   informazioni   ai   soggetti   che
          partecipano all'operazione.
             Le  comunicazioni  si considerano eseguite nel giorno in
          cui  sono  state   consegnate   o   spedite   per   lettera
          raccomandata, salva la facolta' della Commissione nazionale
          per  le  societa'  e la borsa di permettere in via generale
          l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione.
             Il  diritto  di voto inerente alle azioni o quote per le
          quali sia stata omessa la  comunicazione  non  puo'  essere
          esercitato.  In  caso  di  inosservanza la deliberazione e'
          impugnabile a norma dell'art. 2377 del  codice  civile  se,
          senza  il  voto  degli  aventi diritto che avrebbero dovuto
          astenersi dalla votazione,  non  si  sarebbe  raggiunta  la
          necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta
          anche  dalla  Commissione  nazionale  per  le societa' e la
          borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero,
          se questa e'  soggetta  a  iscrizione  nel  registro  delle
          imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.
             Le  azioni  per le quali, a norma del presente articolo,
          non  puo'  essere  esercitato  il  diritto  di  voto   sono
          computate    ai    fini    della    regolare   costituzione
          dell'assemblea.
             Nel  caso  di  partecipazioni  reciproche  eccedenti  da
          entrambi  i  lati  i limiti percentuali stabiliti nel primo
          comma, la societa' che esegue la comunicazione  di  cui  al
          presente  articolo  ed  al  successivo, dopo avere ricevuto
          quella dell'altra societa' non puo' esercitare  il  diritto
          di  voto  inerente  alle  azioni  o  quote eccedenti e deve
          alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la
          comunicazione; in caso  di  mancata  alienazione  entro  il
          termine  previsto,  la  sospensione  del diritto di voto si
          stende  all'intera  partecipazione.  Se  le  due   societa'
          ricevono   la   comunicazione   nello   stesso   giorno  la
          sospensione del diritto di voto e l'obbligo di  alienazione
          si  applicano  ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che
          deve  essere  immediatamente  comunicato  alla  Commissione
          nazionale per le societa' e la borsa.
             Per  le  plusvalenze  delle  azioni  o quote alienate in
          ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini
          ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917".