ART. 15. (Liberalizzazione dei voli intercomunitari). 1. Gli aeromobili che effettuano voli da e per Stati membri della Comunita' europea senza scalo intermedio possono atterrare o decollare da aeroporti non doganali, purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza e' fatta menzione nel piano di volo.