ART. 15. 
            (Liberalizzazione dei voli intercomunitari). 
   1. Gli aeromobili che effettuano voli da e per Stati membri  della
Comunita'  europea  senza  scalo  intermedio  possono   atterrare   o
decollare da aeroporti non doganali, purche' gli occupanti  siano  in
possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale  circostanza  e'
fatta menzione nel piano di volo.