ART. 16. (Abrogazione di norme discriminatorie in danno dei cittadini italiani nei confronti dei cittadini stranieri in materia di licenze aeronautiche comunitarie). 1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, e' abrogato. 2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma dello stesso articolo 4".
Nota all'art. 16: - Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 560, regolamenta l'attuazione della direttiva 91/670/CEE concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile. Gli artt. 1 e 2 recitavano: "Art. 1. - 1. Le licenze aeronautiche professionali con le relative abilitazioni rilasciate da uno Stato membro della Comunita' economica europea, possono essere rese valide per svolgere attivita' professionali di volo o connesse al volo. 2. Ai cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea, per lo svolgimento di attivita' non professionali su aeromobili immatricolati in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566. 3. Ai cittadini italiani la convalida delle licenze rilasciata da un Paese membro della Comunita' economica europea viene accordata purche' sussistano i requisiti previsti per il rilascio delle corrispondenti licenze italiane. 4. La durata degli atti di convalida delle licenze rilasciate dai Paesi membri non puo' superare il periodo di validita' dei titoli che si riconoscono". "Art. 2. - 1. Qualora la licenza da convalidare non risponda ai requisiti di equivalenza delle licenze aeronautiche italiane, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 4 della direttiva 91/670/CEE, indicata nelle premesse".