ART. 16. 
(Abrogazione di norme discriminatorie in danno dei cittadini italiani
nei  confronti  dei  cittadini  stranieri  in  materia   di   licenze
                     aeronautiche comunitarie). 
   1. Il comma 3 dell'articolo 1 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, e' abrogato. 
   2. Al comma 1 dell'articolo 2 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1992, n.  560,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel
documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma
dello stesso articolo 4". 
 
          Nota all'art. 16:
             - Il  D.P.R.  30  dicembre  1992,  n.  560,  regolamenta
          l'attuazione   della   direttiva   91/670/CEE   concernente
          l'accettazione reciproca delle licenze per  l'esercizio  di
          funzioni nel settore dell'aviazione civile. Gli artt. 1 e 2
          recitavano:
             "Art.  1. - 1. Le licenze aeronautiche professionali con
          le relative abilitazioni rilasciate  da  uno  Stato  membro
          della  Comunita'  economica  europea,  possono  essere rese
          valide per  svolgere  attivita'  professionali  di  volo  o
          connesse al volo.
             2.  Ai  cittadini  degli  Stati  membri  della Comunita'
          economica europea, per  lo  svolgimento  di  attivita'  non
          professionali  su  aeromobili  immatricolati  in Italia, si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 6,  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 18 novembre 1988,
          n. 566.
             3. Ai cittadini  italiani  la  convalida  delle  licenze
          rilasciata  da  un  Paese  membro della Comunita' economica
          europea viene  accordata  purche'  sussistano  i  requisiti
          previsti  per  il  rilascio  delle  corrispondenti  licenze
          italiane.
             4. La durata  degli  atti  di  convalida  delle  licenze
          rilasciate dai Paesi membri non puo' superare il periodo di
          validita' dei titoli che si riconoscono".
             "Art.  2.  -  1.  Qualora  la licenza da convalidare non
          risponda  ai  requisiti  di   equivalenza   delle   licenze
          aeronautiche  italiane,  si  applicano  i criteri stabiliti
          dall'art. 4  della  direttiva  91/670/CEE,  indicata  nelle
          premesse".