ART. 9. 
    (Riconoscimento dei titoli professionali: criteri di delega). 
   1. L'attuazione della  direttiva  del  Consiglio  92/51/CEE  sara'
informata ai seguenti principi e criteri direttivi: 
   a) definire i parametri per individuare i titoli  e  le  attivita'
professionali che rientrano tra quelle  contemplate  dalla  direttiva
con particolare riferimento alla lettera  f)  dell'articolo  1  della
direttiva stessa, nonche' i parametri che individuano una  formazione
regolamentata; 
  b) prevedere l'estensione delle discipline dettate dalle  direttive
di  cui  all'allegato  B  della  direttiva  92/51/CEE,  relative   ad
attivita' non salariate, all'esercizio  delle  medesime  attivita'  a
titolo subordinato; 
   c) per le procedure di  riconoscimento,  ai  fini  dell'ammissione
dell'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali da  parte
di cittadini comunitari, provvedere in analogia a quanto previsto dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; 
   d) nei casi in cui si rimette allo  Stato  membro  la  scelta  del
meccanismo compensativo, dare, in linea  di  massima,  la  preferenza
alla prova attitudinale in luogo di tirocinio di adattamento; 
   e) indicare le attivita' professionali il cui  esercizio  richieda
una precisa conoscenza del diritto nazionale e  in  cui  un  elemento
essenziale e costante dell'attivita' consista nel fornire  consulenza
o assistenza concernenti il diritto  nazionale  e,  in  relazione  ad
esse,  prevedere,  quale  condizione  d'accesso   per   i   cittadini
comunitari, il superamento di una prova attitudinale. 
 
          Note all'art. 9:
             - La direttiva 92/51/CEE e' pubblicata in  GUCE  L.  209
          del 24 luglio 1992.
             -   Il   D.Lgs.   27  gennaio  1992,  n.  115,  concerne
          l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE  relativa  ad  un
          sistema   generale   di   riconoscimento   dei  diplomi  di
          istruzione    superiore    che    sanzionano     formazioni
          professionali di una durata minima di tre anni.