ART. 9. (Riconoscimento dei titoli professionali: criteri di delega). 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definire i parametri per individuare i titoli e le attivita' professionali che rientrano tra quelle contemplate dalla direttiva con particolare riferimento alla lettera f) dell'articolo 1 della direttiva stessa, nonche' i parametri che individuano una formazione regolamentata; b) prevedere l'estensione delle discipline dettate dalle direttive di cui all'allegato B della direttiva 92/51/CEE, relative ad attivita' non salariate, all'esercizio delle medesime attivita' a titolo subordinato; c) per le procedure di riconoscimento, ai fini dell'ammissione dell'esercizio delle corrispondenti attivita' professionali da parte di cittadini comunitari, provvedere in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; d) nei casi in cui si rimette allo Stato membro la scelta del meccanismo compensativo, dare, in linea di massima, la preferenza alla prova attitudinale in luogo di tirocinio di adattamento; e) indicare le attivita' professionali il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attivita' consista nel fornire consulenza o assistenza concernenti il diritto nazionale e, in relazione ad esse, prevedere, quale condizione d'accesso per i cittadini comunitari, il superamento di una prova attitudinale.
Note all'art. 9: - La direttiva 92/51/CEE e' pubblicata in GUCE L. 209 del 24 luglio 1992. - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, concerne l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.