Art. 10. 
Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto  e  della  giunta
                              esecutiva 
 
  1. Il consiglio di circolo o  di  istituto  elabora  e  adotta  gli
indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 
  2. Esso delibera il bilancio preventivo e  il  conto  consuntivo  e
dispone  in  ordine  all'impiego  dei  mezzi  finanziari  per  quanto
concerne il funzionamento amministrativo e didattico  del  circolo  o
dell'istituto. 
  3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze
del  collegio  dei  docenti  e  dei  consigli  di  intersezione,   di
interclasse, e di classe, ha potere deliberante,  su  proposta  della
giunta, per quanto  concerne  l'organizzazione  e  la  programmazione
della  vita  e  dell'attivita'  della  scuola,   nei   limiti   delle
disponibilita' di bilancio, nelle seguenti materie: 
    a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'  istituto
che deve fra l'altro, stabilire le  modalita'  per  il  funzionamento
della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche
e sportive, per la vigilanza degli alunni  durante  l'ingresso  e  la
permanenza nella scuola nonche' durante l'uscita dalla medesima,  per
la partecipazione del pubblico alle sedute  del  consiglio  ai  sensi
dell'articolo 42; 
    b)  acquisto,  rinnovo   e   conservazione   delle   attrezzature
tecnico-scientifiche  e  dei  sussidi  didattici,   compresi   quelli
audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di
consumo occorrenti per le esercitazioni; 
    c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze
ambientali; 
    d) criteri generali per la programmazione educativa; 
    e) criteri per la programmazione e l'attuazione  delle  attivita'
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con  particolare
riguardo ai corsi di recupero e di sostegno,  alle  libere  attivita'
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 
    f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine  di
realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di  intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione; 
    g)  partecipazione  del  circolo  o  dell'istituto  ad  attivita'
culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 
    h)  forme  e  modalita'  per   lo   svolgimento   di   iniziative
assistenziali  che  possono  essere  assunte  dal  circolo  o   dall'
istituto. 
  4. Il consiglio di  circolo  o  di  istituto  indica,  altresi',  i
criteri  generali  relativi  alla  formazione  delle   classi,   all'
assegnazione ad  esse  dei  singoli  docenti,  all'adattamento  dell'
orario  delle  lezioni  e  delle  altre  attivita'  scolastiche  alle
condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo  dei  consigli
di intersezione, di interclasse o di  classe;  esprime  parere  sull'
andamento  generale,  didattico  ed  amministrativo,  del  circolo  o
dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei  servizi
amministrativi. 
  5.  Esercita  le  funzioni  in  materia   di   sperimentazione   ed
aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti. 
  6. Esercita le competenze in materia di uso  delle  attrezzature  e
degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94. 
  7. Delibera, sentito per gli  aspetti  didattici  il  collegio  dei
docenti, le iniziative dirette alla educazione della  salute  e  alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste  dall'articolo  106  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990 n. 309. 
  8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico,
dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
  9.  Sulle  materie  devolute  alla  sua  competenza,   esso   invia
annualmente una relazione al provveditore agli studi e  al  consiglio
scolastico provinciale. 
  10. La giunta esecutiva predispone  il  bilancio  preventivo  e  il
conto consuntivo; prepara i lavori del  consiglio  di  circolo  o  di
istituto, fermo restando  il  diritto  di  iniziativa  del  consiglio
stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 
  11. La giunta esecutiva ha altresi' competenza per i  provvedimenti
disciplinari  a  carico  degli  alunni,  di  cui   all'ultimo   comma
dell'articolo 5. Le  deliberazioni  sono  adottate  su  proposta  del
rispettivo consiglio di classe. 
  12. Contro  le  decisioni  in  materia  disciplinare  della  giunta
esecutiva e' ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in
via  definitiva  sentita  la   sezione   del   consiglio   scolastico
provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene
l'alunno. 
 
          Nota all'art. 10:
             -  L'art.  106  del  testo unico approvato con D.P.R. n.
          309/1990 (Norme in materia di disciplina degli stupefacenti
          e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e  riabilitazione)
          concerne   l'istituzione   di   centri  di  informazione  e
          consulenza  nelle  scuole  e  le  iniziative  di   studenti
          animatori.