Art. 6. Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalita' 1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonche' presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficolta' e presso le altre scuole indicate nell'articolo 324, limitatamente alle sezioni o classi a cui e' diretta l'attivita' dei predetti specialisti.