Art. 8. 
        Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva 
 
  1. Il  consiglio  di  circolo  o  di  istituto,  nelle  scuole  con
popolazione scolastica  fino  a  500  alunni,  e'  costituito  da  14
componenti, di cui 6 rappresentanti del personale  docente,  uno  del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori  degli
alunni, il  direttore  didattico  o  il  preside;  nelle  scuole  con
popolazione scolastica superiore a 500 alunni  e'  costituito  da  19
componenti,  di  cui  8  rappresentanti  del  personale  docente,   2
rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8
rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il
preside. 
  2.  Negli   istituti   di   istruzione   secondaria   superiore   i
rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti,  in  relazione
alla popolazione scolastica, a tre e a  quattro;  in  tal  caso  sono
chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti  eletti
dagli studenti. 
  3. Gli studenti che non abbiano  raggiunto  la  maggiore  eta'  non
hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed  al  secondo
comma, lettera b), dell'articolo 10. 
  4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal  collegio
dei docenti nel proprio seno; quelli  del  personale  amministrativo,
tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non  di
ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto;  quelli  dei  genitori
degli alunni  sono  eletti  dai  genitori  stessi  o  da  chi  ne  fa
legalmente le  veci;  quelli  degli  studenti,  ove  previsti,  dagli
studenti dell'istituto. 
  5.  Possono  essere  chiamati  a  partecipare  alle  riunioni   del
consiglio  di  circolo  o  di  istituto,  a  titolo  consultivo,  gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico, psico-pedagogici e di orientamento. 
  6. Il consiglio di circolo o di istituto e' presieduto da  uno  dei
membri, eletto, a maggioranza assoluta dei  suoi  componenti,  tra  i
rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora  non  si  raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il presidente  e'  eletto  a
maggioranza relativa dei votanti. Puo' essere eletto  anche  un  vice
presidente. 
  7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel  suo  seno  una
giunta  esecutiva,  composta  di  un   docente,   di   un   impiegato
amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta
fanno parte di diritto il direttore didattico o il  preside,  che  la
presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto,  ed  il
capo  dei  servizi  di  segreteria  che  svolge  anche  funzioni   di
segretario della giunta stessa. 
  8.  Negli  istituti   di   istruzione   secondaria   superiore   la
rappresentanza dei genitori e' ridotta di una unita'; in tal caso  e'
chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante  eletto
dagli studenti. 
  9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con
l'orario di lezione. 
  10. I consigli di circolo o  di  istituto  e  la  giunta  esecutiva
durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che  nel  corso  del
triennio perdono i requisiti per essere eletti in  consiglio  vengono
sostituiti dai primi  dei  non  eletti  nelle  rispettive  liste.  La
rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 
  11. Le funzioni  di  segretario  del  consiglio  di  circolo  o  di
istituto sono affidate dal presidente  ad  un  membro  del  consiglio
stesso.