Art. 11. 
                             Abrogazione 
  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
abrogate le disposizioni di  cui  all'articolo  68  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le disposizioni di
cui agli articoli da 35 a  38,  41,  da  51  a  55  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, fatto salvo  quanto
previsto all'articolo 3, comma 2, e  all'articolo  6,  comma  3,  del
presente regolamento. 
 
          Note all'articolo 11:
             -  Per il testo dell'articolo 2, comma 8, della legge 24
          dicembre 1993, n. 537, si vedano le note alle premesse.
             -  Per  il  testo  dell'articolo  68  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1957,  n. 686, si
          vedano le note all'articolo 3.
             - Il testo degli articoli da 35 a 38, 41 e da  51  a  55
          del  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
          n. 686 e' il seguente:
             "Art.  35  (Organi  competenti  all'accertamento   della
          dipendenza  della  infermita'  da  causa di servizio). - Ai
          fini della concessione dei benefici previsti dall'art.  68,
          comma  settimo  ed  ottavo,  del  testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3, la dipendenza da  causa  di  servizio  della  infermita'
          contratta dall'impiegato deve essere accertata dagli organi
          e  secondo le modalita' di cui al regio decreto 5 settembre
          1895, n. 603, con le modificazioni  ed  aggiunte  apportate
          dal presente regolamento e, per il personale dipendente dal
          Ministero  della difesa, dal regolamento 15 aprile 1928, n.
          1024.
             Ove si tratti di lesioni traumatiche da  causa  violenta
          per  gli  impiegati di cui al comma precedente si applicano
          le disposizioni della legge 1 marzo 1952,  n.  157,  se  il
          ricovero  avvenga  in  un  ospedale  militare  od  in altro
          istituto di cura non privato".
             "Art.  36  (Domanda  dell'impiegato  per  l'accertamento
          della  causa  di  servizio). - L'impiegato civile che abbia
          contratto infermita',  per  farne  accertare  la  eventuale
          dipendenza  da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla
          data in cui si e' verificato l'evento dannoso o  da  quella
          in  cui  ha  avuto  conoscenza  dell'infermita', presentare
          domanda    scritta    all'amministrazione    dalla    quale
          direttamente  dipende,  indicando  specificamente la natura
          della infermita', le  circostanze  che  vi  concorsero,  le
          cause  che  la  produssero e, ove possibile, le conseguenze
          sull'integrita' fisica.
             L'amministrazione  procede  d'ufficio quando risulti che
          un proprio dipendente abbia riportato lesioni per  certa  o
          presunta  ragione  di servizio o abbia contratto infermita'
          nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie  cause
          morbifiche e dette infermita' siano tali che possano, anche
          col   tempo,   divenire  causa  d'invalidita'  o  di  altra
          menomazione della integrita' fisica.
             L'amministrazione che ha ricevuto la domanda oppure  che
          sia  venuta a conoscenza dell'evento provvede senza indugio
          ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti  gli
          elementi  idonei  a  provare  la natura dell'infermita', la
          connessione di questa con il  servizio,  nonche'  tutte  le
          altre   circostanze   che  precedettero,  accompagnarono  e
          seguirono il sorgere della infermita'".
             "Art.  37  (Accertamenti  sanitari).  -   Raccolti   gli
          elementi   di   cui   all'art.   36,  l'Amministrazione  fa
          sottoporre l'impiegato agli accertamenti sanitari  previsti
          dal  regolamento  5  settembre 1895, n.   603, e successive
          modifiche.
             Ultimati  gli  accertamenti,  gli  atti  relativi   sono
          trasmessi al Consiglio di amministrazione per il prescritto
          parere".
             "Art.  38  (Attribuzioni  degli  organi sanitari). - Gli
          organi ai  quali  a  norma  dell'art.  35  e'  devoluta  la
          competenza  ad  accertare la dipendenza della infermita' da
          causa di servizio debbono altresi' dichiarare  se,  a  loro
          giudizio,  l'infermita'  di che trattasi costituisce o meno
          impedimento temporaneo o permanente  alla  prestazione  del
          servizio  da parte dell'impiegato al fine di porre in grado
          l'amministrazione   di   disporre   il   collocamento    in
          aspettativa  o  in  quiescenza,  nonche', ai fini dell'equo
          indennizzo, se l'infermita' di che trattasi abbia  prodotto
          all'impiegato   una  menomazione  della  integrita'  fisica
          ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A  e
          B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648".
             "Art.  41  (Assistenza  agli accertamenti sanitari di un
          medico di  fiducia  dell'impiegato).  -  Agli  accertamenti
          sanitari  puo'  assistere,  secondo  le  modalita'  di  cui
          all'art. 32, un medico di fiducia dell'impiegato".
             "Art.  51  (Modalita'  per  la  liquidazione).   -   Per
          conseguire  l'equo  indennizzo  l'impiegato deve presentare
          domanda all'amministrazione da cui dipende entro  sei  mesi
          dal  giorno  in  cui  gli  e'  comunicato  il  decreto  che
          riconosce la dipendenza della  menomazione  dell'integrita'
          fisica  da  cause  di servizio; ovvero entro sei mesi dalla
          data in cui si e' verificata la menomazione dell'integrita'
          fisica in  conseguenza  dell'infermita'  gia'  riconosciuta
          dipendente da causa si servizio.
             La  disposizione  di  cui al comma precedente si applica
          anche  quando  la  menomazione  dell'integrita'  fisica  si
          manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
             La domanda puo' essere proposta negli stessi termini ivi
          previsti  anche dagli eredi dell'impiegato o del pensionato
          deceduto".
             "Art.  52  (Adempimenti  dell'ufficio  del personale). -
          Qualora  gli  organi  amministrativi  o  sanitari  previsti
          dall'art.    35    abbiano    riconosciuto   l'appartenenza
          dell'infermita'  contratta  dall'impiegato  ad  una   delle
          categorie  di  cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10
          agosto 1950, n.  648,  l'ufficio  del  personale  invia  la
          pratica  al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
          previste dall'art. 4 del regio decreto 27 giugno  1933,  n.
          703,  e successive modificazioni, perche' esprima il parere
          ai sensi del successivo art. 55.
             Qualora invece la menomazione dell'integrita' fisica  si
          sia  verificata  in epoca successiva all'espletamento della
          procedura prevista dal  capo  secondo  del  titolo  IV  del
          presente regolamento, l'ufficio dispone che l'impiegato sia
          sottoposto  a  visita  di  controllo  da parte degli organi
          sanitari previsti nell'art. 39 al solo fine di  determinare
          la eventuale appartenenza della menomazione dell'integrita'
          fisica  ad  una  delle  categorie di cui alle tabelle A e B
          annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
             Espletati tali accertamenti gli atti sono inviati per  i
          i    relativi    pareri    al   competente   Consiglio   di
          amministrazione  e  quindi  al  Comitato  per  le  pensioni
          privilegiate ordinarie".
             "Art.  53  (Adempimenti del Collegio medico). - Nel caso
          contemplato dal secondo comma dell'articolo  precedente  il
          Collegio  medico e le Commissioni medico-ospedaliere di cui
          all'art.  39,  al  termine  della  visita  redige  processo
          verbale,  firmato  da  tutti  i membri, dal quale, oltre le
          generalita' dell'impiegato e la esposizione dei  fatti  che
          vengono    riferiti    come    causa    della   menomazione
          dell'integrita' fisica, deve risultare:
              1) se la  menomazione  lamentata  sia  da  considerarsi
          conseguenza  della  infermita'  dichiarata a suo tempo come
          dipendente da causa di servizio;
              2) a quale delle categorie elencate nelle tabelle A e B
          allegate alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la  menomazione
          dell'integrita'    fisica    possa   eventualmente   essere
          ascritta".
             "Art. 54 (Trasmissione degli atti  al  Comitato  per  le
          pensioni). - L'ufficio del personale, dopo aver ottenuto il
          parere  delle autorita' sanitarie e quello del consiglio di
          amministrazione, trasmette tutti gli atti al  Comitato  per
          le pensioni privilegiate ordinarie, con una relazione nella
          quale  sono  riassunti  gli  elementi  di  fatto,  i pareri
          amministrativi e medico legali e quelle  altre  circostanze
          che  possono  fare  ammettere  o  escludere  la connessione
          dell'equo indennizzo".
             "Art. 55 (Deliberazione del Comitato per  le  pensioni).
          Nel  giorno  fissato  dal  presidente,  il  Comitato  delle
          pensioni privilegiate ordinarie, sentito il relatore emette
          il  suo   parere   sulla   dipendenza   della   menomazione
          dell'integrita'   fisica   da   causa  di  servizio,  sulla
          categoria alla quale eventualmente la menomazione stessa va
          ascritta, nonche' sulla misura dell'importo da liquidare  a
          titolo  di indennizzo con l'osservanza dei limiti stabiliti
          nel presente regolamento.
             Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in  parte,
          dalla  proposta dell'amministrazione, ne sono specificati i
          motivi.
             Il parere, firmato  dal  presidente  e  dal  segretario,
          viene  trasmesso  con  tutti  gli  atti al Ministero da cui
          l'impiegato dipende".