Art. 11. Abrogazione 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le disposizioni di cui agli articoli da 35 a 38, 41, da 51 a 55 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 6, comma 3, del presente regolamento.
Note all'articolo 11: - Per il testo dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si vedano le note all'articolo 3. - Il testo degli articoli da 35 a 38, 41 e da 51 a 55 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e' il seguente: "Art. 35 (Organi competenti all'accertamento della dipendenza della infermita' da causa di servizio). - Ai fini della concessione dei benefici previsti dall'art. 68, comma settimo ed ottavo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la dipendenza da causa di servizio della infermita' contratta dall'impiegato deve essere accertata dagli organi e secondo le modalita' di cui al regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, con le modificazioni ed aggiunte apportate dal presente regolamento e, per il personale dipendente dal Ministero della difesa, dal regolamento 15 aprile 1928, n. 1024. Ove si tratti di lesioni traumatiche da causa violenta per gli impiegati di cui al comma precedente si applicano le disposizioni della legge 1 marzo 1952, n. 157, se il ricovero avvenga in un ospedale militare od in altro istituto di cura non privato". "Art. 36 (Domanda dell'impiegato per l'accertamento della causa di servizio). - L'impiegato civile che abbia contratto infermita', per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita', presentare domanda scritta all'amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura della infermita', le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrita' fisica. L'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e dette infermita' siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'invalidita' o di altra menomazione della integrita' fisica. L'amministrazione che ha ricevuto la domanda oppure che sia venuta a conoscenza dell'evento provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermita', la connessione di questa con il servizio, nonche' tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere della infermita'". "Art. 37 (Accertamenti sanitari). - Raccolti gli elementi di cui all'art. 36, l'Amministrazione fa sottoporre l'impiegato agli accertamenti sanitari previsti dal regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e successive modifiche. Ultimati gli accertamenti, gli atti relativi sono trasmessi al Consiglio di amministrazione per il prescritto parere". "Art. 38 (Attribuzioni degli organi sanitari). - Gli organi ai quali a norma dell'art. 35 e' devoluta la competenza ad accertare la dipendenza della infermita' da causa di servizio debbono altresi' dichiarare se, a loro giudizio, l'infermita' di che trattasi costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio da parte dell'impiegato al fine di porre in grado l'amministrazione di disporre il collocamento in aspettativa o in quiescenza, nonche', ai fini dell'equo indennizzo, se l'infermita' di che trattasi abbia prodotto all'impiegato una menomazione della integrita' fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648". "Art. 41 (Assistenza agli accertamenti sanitari di un medico di fiducia dell'impiegato). - Agli accertamenti sanitari puo' assistere, secondo le modalita' di cui all'art. 32, un medico di fiducia dell'impiegato". "Art. 51 (Modalita' per la liquidazione). - Per conseguire l'equo indennizzo l'impiegato deve presentare domanda all'amministrazione da cui dipende entro sei mesi dal giorno in cui gli e' comunicato il decreto che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrita' fisica da cause di servizio; ovvero entro sei mesi dalla data in cui si e' verificata la menomazione dell'integrita' fisica in conseguenza dell'infermita' gia' riconosciuta dipendente da causa si servizio. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche quando la menomazione dell'integrita' fisica si manifesta dopo la cessazione del rapporto d'impiego. La domanda puo' essere proposta negli stessi termini ivi previsti anche dagli eredi dell'impiegato o del pensionato deceduto". "Art. 52 (Adempimenti dell'ufficio del personale). - Qualora gli organi amministrativi o sanitari previsti dall'art. 35 abbiano riconosciuto l'appartenenza dell'infermita' contratta dall'impiegato ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, l'ufficio del personale invia la pratica al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie previste dall'art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e successive modificazioni, perche' esprima il parere ai sensi del successivo art. 55. Qualora invece la menomazione dell'integrita' fisica si sia verificata in epoca successiva all'espletamento della procedura prevista dal capo secondo del titolo IV del presente regolamento, l'ufficio dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo da parte degli organi sanitari previsti nell'art. 39 al solo fine di determinare la eventuale appartenenza della menomazione dell'integrita' fisica ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Espletati tali accertamenti gli atti sono inviati per i i relativi pareri al competente Consiglio di amministrazione e quindi al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie". "Art. 53 (Adempimenti del Collegio medico). - Nel caso contemplato dal secondo comma dell'articolo precedente il Collegio medico e le Commissioni medico-ospedaliere di cui all'art. 39, al termine della visita redige processo verbale, firmato da tutti i membri, dal quale, oltre le generalita' dell'impiegato e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione dell'integrita' fisica, deve risultare: 1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza della infermita' dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio; 2) a quale delle categorie elencate nelle tabelle A e B allegate alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la menomazione dell'integrita' fisica possa eventualmente essere ascritta". "Art. 54 (Trasmissione degli atti al Comitato per le pensioni). - L'ufficio del personale, dopo aver ottenuto il parere delle autorita' sanitarie e quello del consiglio di amministrazione, trasmette tutti gli atti al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, con una relazione nella quale sono riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico legali e quelle altre circostanze che possono fare ammettere o escludere la connessione dell'equo indennizzo". "Art. 55 (Deliberazione del Comitato per le pensioni). Nel giorno fissato dal presidente, il Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie, sentito il relatore emette il suo parere sulla dipendenza della menomazione dell'integrita' fisica da causa di servizio, sulla categoria alla quale eventualmente la menomazione stessa va ascritta, nonche' sulla misura dell'importo da liquidare a titolo di indennizzo con l'osservanza dei limiti stabiliti nel presente regolamento. Nel caso in cui il parere sia difforme, anche in parte, dalla proposta dell'amministrazione, ne sono specificati i motivi. Il parere, firmato dal presidente e dal segretario, viene trasmesso con tutti gli atti al Ministero da cui l'impiegato dipende".