Art. 4 Iniziativa d'ufficio 1. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1, l'amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbofiche e dette infermita' siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa di invalidita' o di altra menomazione dell'integrita' fisica.