Art. 4 
                        Iniziativa d'ufficio 
 
  1. Nel caso di cui all'art. 3, comma 1,  l'amministrazione  procede
d'ufficio quando risulti che un proprio  dipendente  abbia  riportato
lesioni per certa o presunta ragione di servizio  o  abbia  contratto
infermita' nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause
morbofiche e dette infermita'  siano  tali  che  possano,  anche  col
tempo,  divenire  causa  di  invalidita'  o  di   altra   menomazione
dell'integrita' fisica.