Art. 5 
                             Istruttoria 
 
  1. L'amministrazione provvede senza indugio ad effettuare tutte  le
indagini ed a raccogliere tutti gli  elementi  idonei  a  provare  la
natura dell'infermita', la connessione di  questa  con  il  servizio,
nonche' tutte le altre circostanze relative all'infermita' o  lesione
e li trasmette entro trenta giorni all'ufficio competente ad emettere
il provvedimento finale. 
  2. L'amministrazione, entro novanta giorni  dal  ricevimento  della
domanda o dall'apertura del procedimento d'ufficio,  trasmette  tutta
la documentazione raccolta alla  Commissione  medico-ospedaliera,  di
seguito denominata Commissione, di cui all'art. 171 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
 
          Nota all'articolo 5:
             -  Si riporta il testo dell'articolo 171 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092:
             "Art. 171. (Adempimenti dell'ufficio).  -  L'ufficio  al
          quale  e'  trasmesso  il rapporto informativo acquisisce il
          parere  della  commissione  medica  ospedaliera  nella  cui
          circoscrizione il richiedete ha la residenza.
             Alla   commissione   medica   e'   inviato  il  rapporto
          informativo unitamente alla documentazione amministrativa e
          sanitaria relativa al caso.
             Qualora, pero', la domanda di  trattamento  privilegiato
          sia stata presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti
          dall'art.  169  o  se risulti manifesto che i fatti dedotti
          dal richiedente non costituiscono  fatti  di  servizio,  il
          capo dell'ufficio di cui al primo comma, senza interpellare
          la  commissione  medica  ospedaliera, respinge la domanda a
          norma dell'art. 164".