Art. 5 Istruttoria 1. L'amministrazione provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermita', la connessione di questa con il servizio, nonche' tutte le altre circostanze relative all'infermita' o lesione e li trasmette entro trenta giorni all'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale. 2. L'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda o dall'apertura del procedimento d'ufficio, trasmette tutta la documentazione raccolta alla Commissione medico-ospedaliera, di seguito denominata Commissione, di cui all'art. 171 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Nota all'articolo 5: - Si riporta il testo dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092: "Art. 171. (Adempimenti dell'ufficio). - L'ufficio al quale e' trasmesso il rapporto informativo acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera nella cui circoscrizione il richiedete ha la residenza. Alla commissione medica e' inviato il rapporto informativo unitamente alla documentazione amministrativa e sanitaria relativa al caso. Qualora, pero', la domanda di trattamento privilegiato sia stata presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 169 o se risulti manifesto che i fatti dedotti dal richiedente non costituiscono fatti di servizio, il capo dell'ufficio di cui al primo comma, senza interpellare la commissione medica ospedaliera, respinge la domanda a norma dell'art. 164".