Art. 6 
                        Accertamenti sanitari 
 
  1. La dipendenza da causa di  servizio  dell'infermita'  o  lesione
contratta dall'impiegato deve  essere  accertata  dalla  Commissione,
nella cui circoscrizione ha  sede  l'ufficio  cui  il  dipendente  e'
assegnato. 
  2. La Commissione e' composta di  due  ufficiali  medici  e  di  un
esperto  esterno  indicato  dall'impiegato.  Nel  caso  in  cui   gli
accertamenti sanitari riguardino particolari  infermita'  o  lesioni,
puo'  essere  chiamato  a  far  parte  della  Commissione,  con  voto
consultivo, un medico specialista. 
  3. La  Commissione,  ricevuta  la  domanda  dell'interessato  e  la
relazione predisposta  dall'amministrazione,  effettua  entro  trenta
giorni una visita, al termine della quale  redige  processo  verbale,
firmato da tutti i membri. Dal  verbale,  oltre  che  le  generalita'
dell'impiegato e la esposizione dei fatti che vengono  riferiti  come
cause della menomazione dell'integrita' fisica, devono risultare: 
a) gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione  di
   cui al comma 1; 
b) elementi circa la tempestivita' dell'istanza di riconoscimento  ai
   sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
   3 maggio 1957, n. 686, ovvero dell'articolo 3 della legge 11 marzo
   1926, n. 416, e sulla data di stabilizzazione  dell'infermita'  da
   cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso; 
c) il voto consultivo espresso dal medico specialista. 
  4. Il verbale e' trasmesso  all'amministrazione  richiedente  entro
venticinque giorni dalla visita collegiale. 
 
          Note all'articolo 6:
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 36 del decreto del
          Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:
             "Art.  36  (Domanda  dell'impiegato  per  l'accertamento
          della  causa  di  servizio). - L'impiegato civile che abbia
          contratto infermita',  per  farne  accertare  la  eventuale
          dipendenza  da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla
          data in cui si e' verificato l'evento dannoso o  da  quella
          in  cui  ha  avuto  conoscenza  dell'infermita', presentare
          domanda    scritta    all'Amministrazione    dalla    quale
          direttamente  dipende, indicando specificatamente la natura
          della infermita', le  circostanze  che  vi  concorsero,  le
          cause  che  la  produssero e, ove possibile, le conseguenze
          sull'integrita' fisica.
             L'Amministrazione procede d'ufficio quando  risulti  che
          un  proprio  dipendente abbia riportato lesioni per certa o
          presunta ragione di servizio o abbia  contratto  infermita'
          nell'esporsi  per obbligo di servizio a straordinarie cause
          morbifiche e dette infermita' siano tali che possano, anche
          col  tempo,  divenire  causa  d'invalidita'  o   di   altra
          menomazione della integrita' fisica.
             L'Amministrazione  che ha ricevuto la domanda oppure che
          sia venuta a conoscenza dell'evento provvede senza  indugio
          ad  effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli
          elementi idonei a provare  la  natura  dell'infermita',  la
          connessione  di  questa  con  il servizio, nonche' tutte le
          altre  circostanze  che  precedettero,   accompagnarono   e
          seguirono il sorgere della infermita'".
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 3 della legge 11
          marzo 1926, n. 416:
             "Art. 3. - La commissione medico-ospedaliera, di cui  al
          precedente    art.   1,   sara'   formata   dal   direttore
          dell'ospedale militare o da un ufficiale  superiore  medico
          da  lui delegato, assistito da due ufficiali medici, di cui
          uno versato nella  specialita'  che  riguarda  il  caso  in
          esame. Detta commissione ha facolta' di richiedere al corpo
          od  ufficio  interessato  o  di  compiere direttamente quei
          supplementi d'istruttoria e quegli  ulteriori  accertamenti
          sanitari  diretti,  che  ritenga opportuno per stabilire il
          rapporto della forma morbosa con le circostanze di servizio
          allegate quali cause di essa, nonche' l'assegnazione  della
          categoria di infermita'".