Art. 6 Accertamenti sanitari 1. La dipendenza da causa di servizio dell'infermita' o lesione contratta dall'impiegato deve essere accertata dalla Commissione, nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente e' assegnato. 2. La Commissione e' composta di due ufficiali medici e di un esperto esterno indicato dall'impiegato. Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino particolari infermita' o lesioni, puo' essere chiamato a far parte della Commissione, con voto consultivo, un medico specialista. 3. La Commissione, ricevuta la domanda dell'interessato e la relazione predisposta dall'amministrazione, effettua entro trenta giorni una visita, al termine della quale redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale, oltre che le generalita' dell'impiegato e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come cause della menomazione dell'integrita' fisica, devono risultare: a) gli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione di cui al comma 1; b) elementi circa la tempestivita' dell'istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ovvero dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 416, e sulla data di stabilizzazione dell'infermita' da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso; c) il voto consultivo espresso dal medico specialista. 4. Il verbale e' trasmesso all'amministrazione richiedente entro venticinque giorni dalla visita collegiale.
Note all'articolo 6: - Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: "Art. 36 (Domanda dell'impiegato per l'accertamento della causa di servizio). - L'impiegato civile che abbia contratto infermita', per farne accertare la eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita', presentare domanda scritta all'Amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificatamente la natura della infermita', le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrita' fisica. L'Amministrazione procede d'ufficio quando risulti che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche e dette infermita' siano tali che possano, anche col tempo, divenire causa d'invalidita' o di altra menomazione della integrita' fisica. L'Amministrazione che ha ricevuto la domanda oppure che sia venuta a conoscenza dell'evento provvede senza indugio ad effettuare tutte le indagini ed a raccogliere tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermita', la connessione di questa con il servizio, nonche' tutte le altre circostanze che precedettero, accompagnarono e seguirono il sorgere della infermita'". - Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 416: "Art. 3. - La commissione medico-ospedaliera, di cui al precedente art. 1, sara' formata dal direttore dell'ospedale militare o da un ufficiale superiore medico da lui delegato, assistito da due ufficiali medici, di cui uno versato nella specialita' che riguarda il caso in esame. Detta commissione ha facolta' di richiedere al corpo od ufficio interessato o di compiere direttamente quei supplementi d'istruttoria e quegli ulteriori accertamenti sanitari diretti, che ritenga opportuno per stabilire il rapporto della forma morbosa con le circostanze di servizio allegate quali cause di essa, nonche' l'assegnazione della categoria di infermita'".