Art. 8 
     Parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie 
 
  1. Qualora il dipendente o gli eredi abbiano  presentato  richiesta
ai fini della  concessione  dell'equo  indennizzo,  l'amministrazione
trasmette entro trenta giorni ovvero entro il termine  stabilito  nel
regolamento di attuazione della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  la
propria determinazione  al  Comitato  per  le  pensioni  privilegiate
ordinarie, con una relazione nella quale sono riassunti gli  elementi
di fatto, i pareri amministrativi e le valutazioni tecniche,  nonche'
tutte le altre circostanze utili  ai  fini  della  valutazione  della
domanda. 
  2. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti, il  Comitato  per  le
pensioni privilegiate ordinarie, nel giorno fissato  dal  presidente,
sentito il relatore,  valuta  se  l'infermita'  o  la  lesione  siano
dipendenti da causa di servizio e se essi determinino una menomazione
dell'integrita' fisica ascrivibile a  una  delle  categorie  previste
dalla legge. 
  3. Nel caso in cui il parere sia difforme, anche  in  parte,  dalla
determinazione  formulata  dall'ufficio  del   personale,   ne   sono
specificati i motivi. 
  4. Il parere,  firmato  dal  presidente  e  dal  segretario,  viene
trasmesso con tutti gli atti all'amministrazione competente. 
  5. Il parere non e' vincolante  ai  fini  della  decisione  finale.
L'amministrazione e' tenuta a  motivare  le  ragioni  per  le  quali,
eventualmente, decide di discostarsene. 
 
          Nota all'articolo 8:
            - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove  norme  in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990 n. 192).