Art. 9 Termine finale 1. L'amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di infermita' dipendente da causa di servizio con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi in ogni caso entro quindici mesi dalla data di ricevimento della domanda o dall'inizio del procedimento di ufficio. 2. L'amministrazione si pronuncia sulla concessione dell'equo indennizzo con provvedimento espresso, debitamente motivato, da adottarsi entro un mese dalla data di ricevimento del parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Il provvedimento finale deve essere adottato, in ogni caso, entro diciannove mesi dalla data di ricevimento della domanda. 3. A norma del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la competenza in ordine all'adozione del provvedimento finale previsto ai commi precedenti spetta al dirigente generale ovvero al dirigente a tal fine delegato. 4. Del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 8 fanno parte altresi' dirigenti generali e dirigenti superiori medici della Polizia di Stato. 5. All'articolo 166, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole ufficiale medico, sono aggiunte le seguenti parole: o un funzionario medico della Polizia di Stato.
Note all'articolo 9: - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30). - Si riporta il testo dell'articolo 166, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092: (Omissis). Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilita' dell'adunanza plenaria, funziona suddiviso in piu' sezioni composte dal presidente e da cinque membri dei quali almeno due magistrati e un ufficiale medico. Alla costituzione delle sezioni provvede il presidente del comitato. (Omissis)".