Art. 9 
                           Termine finale 
 
  1. L'amministrazione si pronuncia sul riconoscimento di  infermita'
dipendente  da  causa  di  servizio   con   provvedimento   espresso,
debitamente motivato, da adottarsi in ogni caso entro  quindici  mesi
dalla  data  di  ricevimento  della   domanda   o   dall'inizio   del
procedimento di ufficio. 
  2.  L'amministrazione  si  pronuncia  sulla  concessione  dell'equo
indennizzo  con  provvedimento  espresso,  debitamente  motivato,  da
adottarsi entro un mese dalla data  di  ricevimento  del  parere  del
Comitato per le pensioni  privilegiate  ordinarie.  Il  provvedimento
finale deve essere adottato, in  ogni  caso,  entro  diciannove  mesi
dalla data di ricevimento della domanda. 
  3. A norma del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive modificazioni, la competenza in  ordine  all'adozione  del
provvedimento finale previsto ai commi precedenti spetta al dirigente
generale ovvero al dirigente a tal fine delegato. 
  4. Del Comitato per  le  pensioni  privilegiate  ordinarie  di  cui
all'articolo 8 fanno parte altresi' dirigenti  generali  e  dirigenti
superiori medici della Polizia di Stato. 
  5. All'articolo 166, comma 7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 dicembre  1973,  n.  1092,  dopo  le  parole  ufficiale
medico, sono aggiunte le seguenti parole:  o  un  funzionario  medico
della Polizia di Stato. 
 
           Note all'articolo 9:
            -  Il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2  della
          legge  23  ottobre 1992, n. 421" (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30).
             - Si riporta il testo dell'articolo 166,  comma  7,  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
          n. 1092:
             (Omissis).
             Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilita'
          dell'adunanza plenaria, funziona suddiviso in piu'  sezioni
          composte dal presidente e da cinque membri dei quali almeno
          due  magistrati  e  un  ufficiale medico. Alla costituzione
          delle sezioni provvede il presidente del comitato.
             (Omissis)".