Art. 2. Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI 1. Sono attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) le funzioni del soppresso Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) di seguito indicate: a) emanazione delle direttive di cui all'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, salvo quanto disposto dal comma 4, lettera a), del presente articolo; b) emanazione delle direttive per la gestione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; c) formulazione degli indirizzi ed obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808; d) approvazione dei programmi di ricerca di cui all'art. 17 della legge 14 giugno 1989, n. 234; e) determinazione degli indirizzi per il coordinamento delle iniziative pubbliche nel settore minerario di cui all'art. 2 della legge 30 luglio 1990, n. 221; f) emanazione delle disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488; g) approvazione dei contratti di programma e di impresa e delle intese di programma di cui all'art. 3, comma 4, e all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; h) emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4, della legge 27 febbraio 1992, n. 257; i) emanazione delle direttive di cui all'art. 19, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. 2. Sono attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le seguenti funzioni del soppresso CIPI: a) autorizzazione all'effettuazione di investimenti industriali di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito con legge 24 maggio 1976, n. 350, e all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902; b) approvazione delle modifiche a progetti di investimento di cui all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675; c) autorizzazioni all'adozione di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di imprese in amministrazione straordinaria di cui all'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95; d) ammissione di progetti alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art.16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; e) approvazione di iniziative imprenditoriali di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181; f) determinazione dei criteri e delle modalita' di utilizzo del Fondo speciale per la reindustrializzazione di cui all'art. 8 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181; g) integrazione ed aggiornamento del programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica e del programma di promozione industriale di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181; h) presentazione alle competenti commissioni parlamentari della relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di reindustrializzazione di cui all'art. 8, comma 11, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181; i) formulazione del programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul comparto minerario, concessione di contributi e formulazione del programma di ristrutturazione di unita' minerarie di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, comma 7, e 7, della legge 30 luglio 1990, n. 221; l) esame del programma triennale dell'ENEA di cui all'art. 5, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 282; m) approvazione del piano annuale dell'ENEA di cui all'art. 5, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 282; n) individuazione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dei settori produttivi di cui all'art. 8, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; o) individuazione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle tipologie delle spese ammissibili di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317; p) ammissione di progetti alle agevolazioni di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808; q) approvazione delle modifiche a progetti di investimento di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 370. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al CIPE la relazione di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e presenta al medesimo Comitato la relazione di cui all'art. 38 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. 4. Sono attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le seguenti funzioni del soppresso CIPI: a) esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine dell'adozione di provvedimenti per l'integrazione salariale di cui all'art. 2, comma 5, lettere c) e d), n. 2, della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) riduzione del tasso di interesse di differimento e dilazione per omissioni contributive verso enti previdenziali di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la legge 26 settembre 1981, n. 537; c) esame dei programmi presentati al sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223. 5. Sono attribuite al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le seguenti funzioni del soppresso CIPI: a) emanazione delle direttive per la gestione del Fondo speciale ricerca applicata di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) approvazione dei programmi nazionali di ricerca di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; c) emanazione delle direttive di attuazione per le attivita' di alta formazione dei ricercatori e tecnici di ricerca, previste dall'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67; d) definizione delle linee programmatiche per la formazione professionale di ricercatori e tecnici ai sensi dell'art. 3, comma 16, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984, n. 863; e) funzioni relative agli interventi in favore dei centri di ricerca e dei consorzi e societa' consortili di ricerca nelle aree depresse, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernenti: 1) predisposizione e stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca; 2) programmi e progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); 3) potenziamento della rete consortile di ricerca (in base al progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali; 4) attuazione dell'intesa sui parchi scientifici e tecnologici; 5) altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione. 6. Il Ministro riferisce annualmente al CIPE in merito al complessivo andamento della gestione del Fondo speciale ricerca applicata.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore): "Art. 2. - Il CIPI determina gli indirizzi di politica industriale, i quali devono essere diretti: a favorire la riduzione delle importazioni nette, mediante lo sviluppo delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con produzione nazionale, in particolare nel settore agricolo-alimentare e nei settori legati all'agricoltura sia per la fornitura dei mezzi tecnici sia per la trasformazione dei prodotti agricoli; a stimolare la trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del sistema industriale italiano, sia per elevarne il livello tecnologico, sia per adeguare la struttura dell'offerta alle esigenze poste da una migliore collocazione nei mercati internazionali e dallo sviluppo, all'interno, dei consumi collettivi e sociali, sia per favorire il risanamento ecologico degli impianti e dei processi produttivi; ad attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione di materie prime minerarie ed energetiche; ad indirizzare le scelte degli imprenditori verso sistemi e settori produttivi a basso tasso di consumo energetico. Gli indirizzi di politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo di concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione aggiuntiva. Il CIPI provvede: a) ad accertare periodicamente, almeno una volta l'anno, sulla base di una relazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le condizioni dell'industria e dell'occupazione industriale, anche sotto l'aspetto territoriale, nonche' lo stato di attuazione e le disponibilita' finanziarie delle leggi di incentivazione industriale; b) a fissare contestualmente le direttive per la riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale nel suo complesso, per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno e per la difesa dei livelli di occupazione nelle aree indicate dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902; c) a stabilire, entro due mesi dal compimento degli accertamenti e dalla determinazione delle direttive anzidette, i settori e le attivita' il cui sviluppo assume interesse rilevante ai fini della crescita industriale e per i quali si ritiene necessario uno specifico quadro programmato di interventi, nonche' i settori per i quali si rendano necessari processi di ristrutturazione e riconversione in misura tale da comportare rilevanti modifiche dell'attuale assetto per cio' che attiene al numero e alla dimensione degli impianti, alla loro ubicazione sul territorio nazionale, alle loro caratteristiche tecnico-produttive, ai livelli occupazionali; d) ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento, con le relative scadenze, e gli impegni da assumere al fine di garantire la operativita' delle leggi di incentivazione, nonche' un'allocazione di risorse tra le medesime coerente con gli indirizzi della politica industriale; a determinare i criteri di priorita', gli indirizzi e le procedure amministrative, in base alle direttive e ai programmi di cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi di incentivazione all'industria; e) a determinare le direttive cui dovra' attenersi l'IMI nella gestione del "Fondo speciale per la ricerca applicata", anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652; f) a determinare i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della presente legge. Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale sopra indicati il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, approva un programma annuale di ripartizione del fondo di cui al successivo art. 3, distinguendo fra le risorse finanziarie destinate ai progetti di riconversione e quelle destinate ai progetti di ristrutturazione; emana direttive concernenti la destinazione settoriale e territoriale di tutti i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore delle industrie manifatturiere. Entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera c) del precedente secondo comma, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sottopone all'approvazione del CIPI, per ciascuno dei settori e delle attivita' indicati, programmi finalizzati agli obiettivi previsti dalla presente legge articolati per singoli comparti e coordinati con i programmi degli altri settori economici. Tali programmi devono contenere direttive in ordine alla localizzazione dei progetti di riconversione in rapporto alle esigenze di settore e coerenti con l'indirizzo generale di priorita' dello sviluppo del Mezzogiorno; devono tenere altresi' conto della necessita' di favorire l'occupazione di manodopera femminile e giovanile nonche' delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, condotte anche in forma cooperativa, in rapporto alla quota di finanziamenti da riservarsi alle stesse. Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni; b) accerta lo stato di crisi occupazionale determinandone l'ambito territoriale ed i termini di durata; c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazione locale ed alla situazione produttiva del settore; d) accerta, anche in relazione alle direttive previste dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo: 1) su proposta della commissione centrale costituita a norma del successivo art. 26, le esigenze di mobilita' interregionale di manodopera e i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28; 2) su proposta della commissione regionale costituita a norma del successivo art. 22, le esigenze di mobilita' regionale della manodopera ed i relativi fabbisogni di intervento a carico del fondo istituito a norma del successivo art. 28. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale adotta: 1) sulla base degli accertamenti previsti alle lettere a), b) e c) del precedente comma, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia; 2) sulla base delle esigenze determinate a norma della lettera d) del precedente comma i conseguenti ordini di pagamento. Il CIPI, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, determina le direttive per l'attivita' della Gepi S.p.a., sia per la gestione delle partecipazioni acquisite, sia per i nuovi interventi previsti dal successivo art. 15 nei territori ivi indicati e stabilisce la quota da riservarsi agli interventi nelle regioni a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con enti regionali di promozione industriale. In sede di prima attuazione della presente legge il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta la relazione di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Sulle proposte di deliberazione di cui al presente articolo il CIPI acquisisce i pareri della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui al precedente art. 1, settimo comma, lettera b), che dovranno farli pervenire entro il termine di 30 giorni dalla richiesta. Tutte le deliberazioni di cui al presente articolo sono immediatamente trasmesse al Parlamento". - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale): "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento dei prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria". - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 808/1985 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico). "Art. 4 (Criteri, procedure e modalita' per la concessione dei benefici). - Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le condizioni di ammissibilita' dei programmi agli interventi di cui al precedente art. 3, indica le priorita' avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i criteri per lo svolgimento delle istruttorie. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, previa istruttoria del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della presente legge, condotta anche sulla base del quadro complessivo dei programmi delle imprese predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna annualmente gli indirizzi e gli obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica. Tali indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri per la selezione e per la graduatoria delle domande presentate dalle imprese ai sensi del quinto comma del presente articolo. L'aggiornamento annuale e' trasmesso alle competenti commissioni parlamentari. Le imprese interessate, per ottenere i benefici di cui all'art. 3, presentano domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare: 1) il programma delle attivita' da svolgere; 2) le condizioni e i modi della partecipazione al programma industriale aeronautico in collaborazione internazionale; 3) i risultati commerciali ed economici previsti; 4) la localizzazione delle attivita' e gli effetti sui livelli e sulla qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree meridionali; 5) le previsioni sui tempi di attuazione e sui fabbisogni finanziari del programma. Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto le modalita' e le procedure per la presentazione delle domande e della relativa documentazione. Le agevolazioni di cui al precedente art. 3 non sono cumulabili con quelle previsti dalle altre leggi di incentivazione industriale. A tal fine, le imprese interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione attestante le eventuali agevolazioni richieste e/o ottenute in relazione ai programmi di cui alla presente legge o ad attivita' ad essi connesse. L'ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3 e' deliberata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3, con propri decreti stabilisce: a) la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonche' le condizioni per l'eventuale revoca od interruzione dei benefici o per l'applicazione di penali in caso di totale o parziale mancata realizzazione del programma o di ritardi nella stessa realizzazione; b) i criteri ai quali dovra' attenersi l'impresa beneficiaria dei finanziamenti e dei contributi per documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni; c) le condizioni ed i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'art. 3, primo comma, lettera a), senza corresponsione di interessi, mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione, determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici". - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 234/1989 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale): "Art. 17. - 1. I programmi triennali concernenti le attivita' della societa' 'Centro per gli studi di tecnica navale', sono presentati al Ministro della marina mercantile, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 marzo del primo anno del triennio cui si riferiscono. 2. Il programma relativo al triennio 1988-1990 e' presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Ciascun programma, suddiviso in fasi di avanzamento annuale, deve contenere la descrizione sommaria dei temi di ricerca, gli obiettivi che s'intendono raggiungere, i costi previsti per l'esecuzione delle singole ricerche e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico e scientifico. 4. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sottopone il programma all'approvazione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI). 5. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4, puo' autorizzare eventuali varizioni al programma qualora ritenute necessarie in relazione alle indicazioni emerse dallo svolgimento dell'attivita' di ricerca. 6. Le variazioni al programma, corredate da apposita relazione, devono essere comunicate al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, per l'approvazione. 7. Il Ministro della marina mercantile, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria od assicurativa, e' autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, anticipazioni pari al 90 per cento del contributo disposto ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 1 aprile 1985, n. 122. 8. La liquidazione del contributo relativo, attinente a ciascuna fase del programma e' disposta dal Ministro della marina mercantile, a seguito di presentazione di una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4, sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna fase del programma desunti in via esclusiva dai bilanci consuntivi della societa', approvati nei modi di legge. 9. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 il Ministro della marina mercantile puo' concedere un contributo non superiore a 21.200 milioni di lire nell'anno 1988, ed a 20.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1991. 10. L'art. 2 della legge 1 aprile 1985, n. 122, e' abrogato". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 221/1990 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria): "Art. 2 (Programmi quinquennali e attivita' sostitutive). - 1. In conformita' ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'art. 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario. 2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attivita' sostitutive ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge. 3. Il CIPI, altresi', ripartisce l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilita' complessive venga destinata agli interventi per le attivita' sostitutive di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992 (modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno): "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) le agevolazioni sono calcolate in 'equivalente sovvenzione netto' secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere effettuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative, che concentri l'intervento straordinario nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera; c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio; d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 6 del decreto legislativo n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488): "Art. 3 (Programmazione degli interventi nelle aree depresse e attribuzioni del Ministero del bilancio e della programmazione economica). (Omissis). 4. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede alla stipulazione di contratti di programma, di impresa, di intese di programma, predisposti d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvati dal CIPI". "Art. 6 (Agevolazioni alle attivita' di ricerca). - 1. In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono allo stesso trasferite le funzioni relative: a) alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca; b) ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); c) al potenziamento della rete consortile di ricerca (ex progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali; d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e tecnologici; e) agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione. 2. Per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' attivare gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata". - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, della legge n. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione): "Art. 19. - 1. Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) determina le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dal presente titolo, nonche' per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano". - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge n. 156/1976, convertito dalla legge n. 350/1976 (Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato): "Art. 3. - Ogni progetto di investimento concernente la creazione di nuovi impianti industriali per importi superiori a 10 miliardi di lire, da chiunque predisposto, deve essere tempestivamente comunicato al Ministro per il bilancio e la programmazione economica per essere sottoposto all'esame del CIPE. La comunicazione deve essere effettuata anche per ogni progetto di investimento concernente l'ampliamento di impianti industriali preesistenti, il quale comporti aumento della capacita' produttiva e dell'occupazione o delle aree occorrenti, sempre che il relativo investimento sia superiore a 4 miliardi di lire e il valore dell'impianto, comprensivo dell'impianto progettato, superi il limite di 10 miliardi di lire, tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici. La realizzazione di progetti di investimento di cui al comma precedente si intende autorizzata se il CIPE, entro tre mesi dalla comunicazione, non esprime la propria valutazione di difformita' rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilita' di manodopera nella zona medesima. Coloro i quali danno corso ai progetti di cui al primo comma nonostante l'intervenuta valutazione negativa del CIPE sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25% dell'ammontare dell'investimento.Al medesimo obbligo sono assoggettati coloro i quali danno corso ai predetti progetti senza darne comunicazione al Ministro per il bilancio e la programmazione economica. Le amministrazioni dello Stato anche decentrate, le amministrazioni e gli enti pubblici, le regioni, le province, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni e le licenze di rispettiva competenza per progetti di cui al primo comma che non risultino approvati dal CIPE o per i quali non sia decorso il termine indicato al secondo comma". - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1976: "Art. 4 (Autorizzazioni per nuovi investimenti). - La concessione del credito agevolato nei casi previsti dagli articoli 5, 6 e 8 del presente decreto, a favore delle imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti un investimento globale superiore a lire 2.000 milioni e' subordinato all'autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24 maggio 1976, n. 350. In tali casi l'autorizzazione e' richiesta contestualmente alla domanda di credito agevolato presentata ai sensi dell'art. 9 del presente decreto. Per le iniziative da realizzare nei territori meridionali per le quali sono richieste le agevolazioni finanziarie del presente decreto e dell'art. 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la domanda di autorizzazione per i progetti comportanti investimenti comunque superiori a 10 miliardi, come previsto dal primo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta contestualmente alla richiesta delle agevolazioni stesse". - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore): "Art. 4. - Con le disponibilita' del 'Fondo', nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie: a) mutui agevolati; b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine; c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione; d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'art. 19 della presente legge; e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, e' stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523. Al 'Fondo' fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternita' obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma e' assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalita' indicati nei progetti medesimi. Gli impegni sul 'Fondo' di cui all'art. 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorita' stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'art. 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorche' l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo e' subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri. Tale deliberazione del CIPI e' emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'art. 6, primo comma, della presente legge. Il comitato tecnico, presieduto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, e' composto dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale del tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da sette esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ne da' comunicazione alla commissione parlamentare di cui all'art. 13. Al comitato sono inviati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o loro rappresentanti quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti. Il comitato tecnico, per gli accertamenti di sua competenza, si avvale di una segreteria istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ISPE nonche' dei gruppi di esperti nominati ai sensi del successivo art. 16, secondo comma. Ai membri del comitato tecnico sara' corrisposto un compenso mensile pro capite non superiore a L. 100.000, oltre il rimborso delle spese di trasporto e l'indennita' di missione. Le predette spese gravano sui fondi di cui al quarto comma dell'art. 16. Al fine di coordinare l'opera degli esperti di cui al secondo comma dell'art. 16 possono costituirsi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato appositi gruppi di lavoro. Le spese per missioni e viaggio da corrispondere al personale facente parte dei predetti gruppi di lavoro sono a carico del fondo di cui al quarto comma dell'art. 16. Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'art. 3, la deliberazione del CIPI e' emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza si avvale degli esperti di cui al successivo art. 10. Il Governo e' delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione parlamentare di cui al successivo art. 13 norme aventi valore di legge per il controllo, dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilita' del 'Fondo' di cui al precedente art. 3, sulla base dei seguenti criteri: a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da societa' di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati o comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditivita' in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato; c) i contributi vengono ripristinati se la redditivita' lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita; d) il CIPI puo', in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non piu' di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere. La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle regioni". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 95/1979 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi): "Art. 2 (Poteri e compenso del commissario). - Con il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria puo' essere disposta, tenendo anche conto dell'interesse dei creditori, la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un periodo non superiore a due anni, prorogabile non piu' di due volte, su conforme parere del CIPI, complessivamente per non oltre due anni. Con successivi decreti, tenendo anche conto di eventuali richieste del comitato di sorveglianza e su conforme parere del CIPI, puo' essere in tutto o in parte revocata l'autorizzazione a continuare l'esercizio dell'impresa. Nel caso in cui imprese collegate ai sensi del primo comma dell'art. 3 del presente decreto-legge siano assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del CIPI, puo' fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese a decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non puo' avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento. Qualora siano in via di definizione soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzano una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali, il termine di cui al comma precedente puo' essere ulteriormente differito per il periodo massimo di otto mesi, per le imprese il cui regime commissariale di amministrazione straordinaria e' in scadenza entro il 31 dicembre 1984, al fine di consentire una riforma organica della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del differimento di cui al precedente comma, il commissario della procedura di amministrazione straordinaria presenta un apposito piano, che e' approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su conforme parere del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI). Con il decreto di approvazione del piano il Ministro determina la durata del differimento del termine indicato nel precedente comma. Il commissario predispone un programma, la cui esecuzione deve essere autorizzata dall'autorita' di vigilanza su conforme parere del CIPI. Il programma deve prevedere, in quanto possibile e tenendo conto degli interessi dei creditori, un piano di risanamento, coerente con gli indirizzi della politica industriale, con indicazione specifica degli impianti da riattivare e di quelli da completare, nonche' degli impianti o complessi aziendali da trasferire e degli eventuali nuovi assetti imprenditoriali; per quanto possibile deve essere preservata l'unita' dei complessi operativi, compresi quelli da trasferire. Sino a quando il programma non e' esecutivo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione devono essere specificatamente autorizzati dal CIPI a pena di nullita'. L'autorizzazione non e' necessaria per gli atti previsti nell'art. 35 della legge fallimentare, se di valore non superiore a lire duecento milioni. Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal secondo comma dell'art. 212 della legge fallimentare, sono preferiti i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e industriali con non piu' di duecentocinquanta dipendenti. Il compenso del commissario e' liquidato dall'autorita' di vigilanza in base agli emolumenti spettanti ai presidenti degli enti pubblici economici e tenendo conto della entita' della gestione". - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale): "Art. 16. - Le domande di concessione delle agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria, secondo modalita' deliberate dal CIPI. Gli interventi del fondo di cui al precedente art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entita', le condizioni e le modalita' dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo. A seguito della delibera del CIPI, tra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, un contratto in cui sono specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del programma, nonche' gli adempimenti a carico dell'impresa, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese anche estere al programma, l'importo e le condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in caso di inadempienza. Per gli interventi relativi a programmi comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al secondo comma. Il decreto di concessione delle agevolazioni determina specificamente gli elementi indicati al terzo comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI la documentazione relativa alle richieste di finanziamento approvate ai sensi del comma precedente. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa non produca le informazioni o non compia gli atti procedurali richiesti dall'amministrazione. L'impresa e' tenuta a presentare una dichiarazione, da allegarsi al contratto o al decreto di concessione in cui attesti che non sta fruendo ne' ha richiesto le agevolazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, per programmi aventi lo stesso oggetto e le stesse finalita'. Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande con la relativa documentazione e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di un suo delegato. In caso di mancata realizzazione totale o parziale del programma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato, di cui al secondo comma del presente articolo, puo' revocare il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa e' tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del debito residuo in linea capitale, oppure puo' disporre l'annullamento del 50 per cento del credito residuo. In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di cui al secondo comma del presente articolo, puo' disporre l'interruzione dei benefici o l'applicazione delle penali previste dal contratto". - Si riporta il testo dell'art. 6 del D.L. n. 120/1989, convertito dalla legge n. 181/1989 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia): "Art. 6. - 1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'art. 5, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera CIPI prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1 marzo 1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il CIPI determina l'applicabilita' di tali modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme restando le altre disposizioni relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute nella medesima legge. 2. A tal fine: a) il contributo in conto capitale e' fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a), dell'art. 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64; b) il tasso di interesse, compensativo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati e' determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui al comma 9, lettera a), dell'art. 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64; c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'art. 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni. 3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'art. 9, comma 2, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dall'art. 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo art. 63". - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato D.L. n. 120/1989: "Art. 8. - 1. Ai fini della ammissibilita' al Fondo speciale di reindustrializzazione delle iniziative individuate dall'IRI, il Ministro delle partecipazioni statali, di intesa per quelle localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalita' indicate nei programmi di cui all'art. 5. 2. Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera i criteri e le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' del Fondo. 3. Il Ministro delle partecipazione statali e' autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il programma speciale di reindustrializzazione, per la realizzazione delle iniziative specificate nel programma di cui all'art. 5. 4. Detta anticipazione e' collegata alla presentazione di progetti delle singole iniziative, con specificazione analitica dei costi preventivati. 5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento del residuo, puo' essere concessa dal Ministro delle partecipazioni statali qualora il soggetto proponente dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta. 6. Per la realizzazione del programma di promozione industriale di cui all'art. 5, comma 1, approvato dal CIPI, il Ministro delle partecipazioni statali dispone, tramite l'IRI, la erogazione contestuale delle somme necessarie, a valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate trimestrali commisurate al fabbisogno ed alle modalita' temporali indicate nel medesimo programma. La SPI S.p.a. e' autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore delle iniziative imprenditoriali, di cui all'art. 5, comma 1, nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote di minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti delle agevolazioni richieste sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree individuate dal presente decreto e previa deliberazione, da adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. A tali prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le condizioni e le modalita' previste dalla normativa di finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 7 per cento. Per le iniziative di cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento e' quello della provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali il CIPI puo' deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di cui al presente comma, di ampliare l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e Terni nonche' a quelli relativi all'applicazione dell'art. 7, comma 5, purche' ricadente nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza. 7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro nord da parte della SPI S.p.a. potra' essere concesso un contributo per un ammontare non superiore al 25 per cento degli investimenti ammissibili. Tale contributo potra' essere cumulato con quello previsto dal regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalita' indicate all'art. 11. 8. Alle iniziative localizzate nelle aree del Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.a. partecipi, la stessa SPI potra' concedere finanziamenti agevolati sino a copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle agevolazioni della legge 1 marzo 1986, n. 64, e di eventuali altre leggi agevolative, nonche' rispetto all'ammontare di capitale proprio di cui all'art. 69, ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tali finanziamenti si applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2, lettera b), dell'art. 6 e con durata non superiore ad anni quattro. 9. I contributi erogati alle societa' che attuano le iniziative incluse nel programma speciale di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale di cui all'art. 5, costituiscono adeguamento dei mezzi propri delle societa' stesse e sono da queste accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 10. Nella determinazione dell'entita' dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988. 11. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui all'art. 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al CIPI una relazione semestrale, da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati ed ai connessi riflessi occupazionali. 12. Il Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del lavoro e della previdenza sociale, puo' promuovere accordi di programma ai sensi dell'art. 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64". - Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del citato D.L. n. 120/1989: "Art. 5. - 1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'art. 1, il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonche' il programma di promozione industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi. 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi". - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, comma 7 (che sostituisce i commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41 - Interventi per la politica mineraria per il 1988), e 7 della legge n. 221/1990 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria): "Art. 2 (Programmi quinquennali e attivita' sostitutive). - 1. In conformita' ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'art. 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario. 2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attivita' produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attivita' sostitutive ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge. 3. Il CIPI, altresi', ripartisce l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilita' complessive venga destinata agli interventi per le attivita' sostitutive di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge". Art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge n. 41/1989, come sostituiti dall'art. 3, comma 7, della legge n. 221/1990: "Art. 1 (Contributi per attivita' sostitutive). - 1. Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attivita' mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attivita' si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attivita' sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attivita' mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attivita' e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unita', da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore. 2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attivita' agricole. 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali". "Art. 7 (Interventi di sostegno alle attivita' minerarie). - 1. Per gli interventi di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, per la concessione dei contributi previsti dal comma 2 del presente articolo nonche' per l'attuazione delle iniziative sostitutive di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1989, di lire 43 miliardi per l'anno 1990 e di lire 64 miliardi per l'anno 1991. La ripartizione della predetta disponibilita' tra le tre tipologie di intervento e' effettuata con delibera del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. 2. Nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge ai concessionari di unita' minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicita' di gestione o piani di riconversione nelle attivita' sostitutive di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge, possono essere concessi, per il periodo di mantenimento in fase produttiva della miniera, contributi in conto capitale nella misura massima del costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, la preparazione e la valorizzazione del minerale e, comunque, non superiori alle perdite di gestione determinate con esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote di ammortamento rapportate all'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della produzione. 3. I programmi di ristrutturazione sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la regione interessata ed il Consiglio superiore delle miniere, con delibera del CIPI che indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente. 4. Il contributo e' concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. L'erogazione del contributo, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera, e' effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. 5. A richiesta degli interessati il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fidejussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove in sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorato di due punti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalita' per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni. 6. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1991, ai lavoratori dipendenti delle unita' minerarie localizzate nei bacini minerari di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge, puo' essere concesso, a carico del bilancio dello Stato, il beneficio del pensionamento anticipato alle condizioni e con le modalita' di cui all'art. 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modifiche e integrazioni. 7. I residui del cap. 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, per un ammontare non superiore a lire 50 miliardi, in conto residui al cap. 7902 del medesimo stato di previsione e possono essere utilizzati per gli interventi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi". - Si riporta il testo dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 282/1991: "Art. 5. (Omissis). 2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone il programma di cui al comma 1 all'esame di un Comitato interministeriale composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, e lo presenta, entro trenta giorni dalla trasmissione del programma stesso da parte dell'Enea, al CIPE per l'approvazione. 3. Il comitato di cui al comma 2 ha altresi' il compito di approvare il piano annuale di attuazione del programma di cui al comma 1, comprendente anche gli accordi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a)". - Si riportano i testi degli articoli 8, comma 2, 5 e 38 della legge n. 317/1991: "Art. 8 (Agevolazioni per le spese di ricerca). (Omissis). 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi". "Art. 5 (Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni). - 1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente: a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio; b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico; c) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale; d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c); e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attivita' produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d); f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale; g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente. 2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprieta', a norma dell'art. 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329. 3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1". "Art. 38 (Coordinamento degli interventi). - 1. Il CIPI, all'uopo integrato con il Ministro del commercio con l'estero, con propria delibera, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, formula direttive volte a coordinare gli interventi di cui alla presente legge con il complesso degli interventi anche comunitari in favore del sistema industriale nazionale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta annualmente al CIPI una relazione, successivamente trasmessa al Parlamento, sullo stato di attuazione della presente legge". - Si riportano gli articoli 2 e 3 della citata legge n. 808/1985. "Art. 2 (Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica). - Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 3, e' istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche' da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore. Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del comitato sono moninati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato e' costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti. Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi piu' significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attivita' svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi. La relazione e' redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi. La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul cap. 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato". "Art. 3 (Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale). - Per le finalita' di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi di collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi: a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime; b) contributi in conto interessi, non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attivita' di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura e' rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento; c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attivita' comuni di programma per la quota di loro pertinenza". - La legge 21 giugno 1986, n. 370, reca: "Incentivi a favore delle imprese industriali italiane che realizzano investimenti nel territorio della Repubblica di Malta". - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2, lettera e), e 5, lettere c), d), n. 2, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore): "Art. 2. (Omissis). Il CIPI provvede. . . (omissis). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta: 1) sulla base degli accertamenti previsti alle lettere a), b) e c) del precedente comma, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti, indicandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia; 2) sulla base delle esigenze determinate a norma della lettera d) del precedente comma i conseguenti ordini di pagamento. (Omissis). e) a determinare le direttive cui dovra' attenersi l'IMI nella gestione del "Fondo speciale per la ricerca applicata", anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti alla quota riservata al Mezzogiorno dall'art. 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652". - Si riporta il testo dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981 convertito con legge n. 537/1981 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni): "Art. 13 (Regolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori). - L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso. Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente e' ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione e' ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma. A decorrere dal 1 gennaio 1981, le agevolazioni contributive previste dall'art. 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, dall'art. 14-sexies, secondo comma, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamento di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato di lavoro): "Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale). - 1. La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente alla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. 2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia, puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il CIPI ha facolta' di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa. 4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui e' fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale. 5. La durata del programma per crisi aziendale non puo' essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non puo' essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione. 6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonche' di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento nonche' i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10. 7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonche' le modalita' della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164. 8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'Azienda, ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta, per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, e' maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare. 9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrattazioni o sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3. 10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima. 11. L'impresa non puo' richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unita' produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario". - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale). "Art. 8. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e degli altri enti pubblici di ricerca, definisce e sottopone all'approvazione del CIPI programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo". - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n. 67/1988 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988). "Art. 15. - 1. E' autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere, con le modalita' e nelle proporzioni di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184. 2. Per consentire l'attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 1988, di lire 500 miliardi per l'anno 1989 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. 3. Una quota fino al 10 per cento delle disponibilita' del fondo di cui al comma 2, con priorita' per programmi anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, e' utilizzata per finanziare l'attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca di eta' non superiore a 29 anni, che verranno impiegati nella realizzazione dei progetti. Per le attivita' di formazione professionale saranno utilizzate le societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo medesimo e anche le strutture universitarie e post-universitarie. I soggetti destinatari delle quote di finanziamento per attivita' di formazione professionale devono documentare i risultati delle suddette attivita' di formazione. Sulle suindicate attivita' il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica riferisce annualmente al CIPI nelle forme previste dall'art. 11, terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46. 4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica adotta le occorrenti iniziative per armonizzare, riequilibrare e qualificare il sistema infrastrutturale relativo al settore della ricerca scientifica, favorendo rapporti di collaborazione e la costituzione di consorzi tra le universita' e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private, da regolare mediante apposite convenzioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla concessione da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di contributi in conto capitale a titolo di concorso nelle spese, secondo modalita' e procedure stabilite con decreto del Ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro. Fino alla data di costituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, le iniziative di cui al presente comma sono adottate d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione. 5. Il fondo di cui all'art. 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, e' stabilito, ai sensi dell'art. 15 della stessa legge n. 163 del 1985, in lire 897 miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il 1989 e in lire 991 miliardi per il 1990. Per gli anni successivi l'entita' del fondo e' determinata con le modalita' previste dall'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 6. Al fondo di dotazione dell'Ente autonomo gestione cinema (EAGC) e' conferito l'apporto di lire 25 miliardi per il 1988. E' altresi' conferito all'Ente autonomo "Teatro San Carlo" di Napoli il contributo straordinario di lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno 1989 e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del teatro. E' conferito al comune di Spoleto il contributo straordinario di lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2 miliardi per l'anno 1989 affinche' sia trasferito alla Fondazione "Festival dei due mondi" di Spoleto. 7. Il limite di impegno di lire 45 miliardi per l'anno1989 di cui all'art. 2, comma 1-bis , decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico, e' elevato a lire 105 miliardi, di cui almeno il 40 per cento nei territori meridionali. 8. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-ter , decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e' elevata, a decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5 miliardi. 9. Il limite del controvalore dei prestiti che il Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e gli altri istituti di credito abilitati possono contrarre all'estero negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi. 10. Per consentire, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione degli interventi di riconversione delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, nonche' delle cooperative e loro consorzi operanti nel settore dell'allevamento che, per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita' di trasformazione, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per l'anno 1988, con particolare riguardo agli interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego di fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti. 11. Per la copertura della quota stabilita dall'art. 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, non a carico del bilancio generale delle Comunita' europee, relativa alle spese da sostenere per i controlli previsti dall'art. 1, comma 2, del citato Regolamento CEE n. 2262/84, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi. 12. Al fine di finanziare il secondo piano annuale di attuazione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, la facolta' di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'art. 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' riferita all'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art. 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli anni dal 1988 al 1991. La quota per l'anno 1991 e' determinata in lire 13.000 miliardi. 13. Per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialita' e' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30 miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali. 14. Gli importi di cui al comma 13 possono essere erogati agli enti di gestione o a societa' per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo di contributo per la realizzazione dei relativi progetti predisposti dagli enti e approvati dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 15. Per la realizzazione dello schedario viticolo comunitario, previsto dal Regolamento CEE n. 2392/86 del Consiglio del 24 luglio 1986, alla cui istituzione la Comunita' partecipa con un finaziamento del 50 per cento dei costi effettivi, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento medesimo, e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 16. Per consentire lo sviluppo del settore zootecnico, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, le cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni possono contrarre mutui nel limite complessivo massimo di lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988 e di lire 300 miliardi nl 1989. Detti mutui possonso essere destinati nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di lire 50 miliardi per il 1989 anche ad operazioni di consolidamento delle passivita' esistenti a favore dei soggetti e relativamente alle strutture ed impianti sopra indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. In relazione a tali mutui, e' concesso un contributo negli interessi nella misura massima di 10 punti percentuali secondo criteri e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro. Si applica alla gestione dei macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina, suina ed ovina la disposizione dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, aggiunta all'art. 13, secondo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalita' di cui al presente comma sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989. Le disposizioni del presente comma si applicano d'intesa con le regioni, anche per il finanziamento dei progetti relativi al consolidamento e allo sviluppo degli allevamenti da latte e da carne di cooperative agricole e loro consorzi. 17. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' incrementato nell'anno 1988 di lire 70 miliardi. Alla predetta Sezione speciale e' accordata la garanzia dello Stato, per il rischio di cambio sui prestiti aventi durata non superiore ad un anno, contratti all'estero per lo svolgimento della propria attivita'. La garanzia si applica alle variazione eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo modalita' di attuazione da fissare con decreto del Ministro del tesoro, e con un onere massimo, in ogni caso, non superiore a lire 20 miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla operativita' della garanzia di cambio prevista dal presente comma sono imputati al cap. 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 18. Al fondo di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione per il finanziamento di interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, e' conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi. 19. Alle societa' finanziarie di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e' corrisposto a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'assistenza ed alla consulenza relativa ai progetti predisposti dalle cooperative di cui all'art. 14 della medesima legge, nonche' per la gestione delle partecipazioni nelle stesse, un compenso da determinarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti, compresi quelli sostenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'art. 17 della richiamata legge n. 49 del 1985. 20. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'art. 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 300 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988. Continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 21. (Omissis). 22. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale, di cui all'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' aumentato di lire 500 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1988, di lire 200 miliardi nell'anno 1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990. 23. Il fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, e' ulteriormente integrato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997. 24. Il fondo di cui al comma 23 e' altresi' incrementato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, per la concessione di contributi in conto capitale, limitatamente alle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, previsti dal comma 16, n. 1), dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. I termini per la presentazione delle domande sono stabiliti dal Comitato per la gestione del fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517. 25. Per societa' promotrici di centri commerciali al dettaglio beneficiarie delle agevolazioni finanziarie previste da leggi statali e regionali, si intendono le societa', anche consortili, nelle quali il numero dei soci sia rappresentato prevalentemente da piccole e medie imprese commerciali con l'eventuale partecipazione di altre imprese commerciali e degli organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale del commercio. 26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e' integrato per l'anno 1988 di lire 90 miliardi. 27. (Omissis). 28. Il fondo speciale per le agevolazioni e per i servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e' incrementato di lire 25 miliardi per il 1988. 29. Per consentire la definizione di interventi avviati sulla base della Direttiva CEE n. 81/363, finalizzati alla ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 930 miliardi, in ragione di lire 265 miliardi per l'anno 1988, lire 265 miliardi per l'anno 1989 e lire 400 miliardi per l'anno 1990, in favore dell'industria cantieristica ed armatoriale. Tali somme sono annualmente ripartite tra i settori interessati con decreti del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro e sono comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno di lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a quelli di cui al terzo comma dell'art. 1 della richiamata legge n. 295 del 1985. 30. Ai fini dell'attuazione del regolamento della Commissione delle Comunita' europee n. 2617/80, come modificato dai regolamenti numeri 217/84 e 3635/85, concernente provvidenze in favore di alcune zone colpite dalla ristrutturazione del settore della costruzione navale, nelle province di Trieste, Gorizia e Genova sono ammesse le agevolazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 1988. Per la provincia di Genova sono esclusi i comuni di Gorreto, Rovegno, Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto. 31. Per le finalita' di cui al comma 30 nonche' per l'applicazione dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le autorizzazioni di spesa da iscrivere nel capitolo 7545 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 50 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990. 32. Per le finalita' di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, e' autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 70 miliardi per l'anno 1990. Tali somme sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un piano triennale da approvarsi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 33. Per la prosecuzione degli interventi per il fermo del naviglio da pesca previsti dal decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 471, da attuarsi con i criteri ivi stabiliti, e' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 34. Le disponibilita' esistenti presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale, di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, non utilizzate entro il 31 luglio 1988, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per il 1988, per essere assegnate al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le somme che si rendessero disponibili presso il Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale a seguito di rinuncia delle imprese interessate sono egualmente trasferite al Fondo per l'innovazione tecnologica, con la procedura di cui al precedente periodo. 35. Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, con le modalita' ed i criteri ivi indicati, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di lire 30 miliardi per l'anno 1989. 36. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, per il programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno e' incrementata di lire 300 miliardi per il 1990. 37. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e' autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30 miliardi alla concessione dei contributi di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 12 della medesima legge, e quanto a lire 4 miliardi, alla concessione dei contributi di cui al n. 2). 38. All'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono aggiunte, in fine, le parole: 'e sono riassegnate alle medesime regioni con delibera del CIPE'. 39. Per gli interventi di cui all'art. 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi nel 1988, lire 20 miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi nel 1990. 40. Per gli anni 1988, 1989 e 1990, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attivita' di servizi, compresi quelli relativi all'informatica e alla telematica, ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per le spese sostenute, nei limiti massimi di lire 6 miliardi per le societa', cooperative, loro consorzi, gruppi di acquisto, centri operativi aderenti ad unioni volontarie, ed altre forme di commercio associato, e di lire 3 miliardi per le rimanenti imprese, sono concessi, per l'ammodernamento, la ristrutturazione, l'ampliamento, la razionalizzazione e l'informatizzazione delle stesse: a) contributi in conto capitale nella misura del 10 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA; b) contributi in conto interessi con tasso a carico degli operatori pari al 40 per cento del tasso di riferimento, per finanziamenti agevolati, fino al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute, al netto dell'IVA. 41. Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in relazione alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 42. Il fondo di cui all'art. 3-octies del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale, e' integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990. 43. E' autorizzato l'apporto di lire 120 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949. 44. Per la corresponsione dei contributi di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi per l'anno 1988 da iscrivere, per le rispettive competenze, quanto a lire 15 miliardi nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e quanto a lire 25 miliardi nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero. 45. Per consentire il conseguimento delle finalita' previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi limiti di cui all'art. 7, comma 1, e all'art. 8, comma 1, della stessa legge sono aumentati ciascuno della somma di lire 40 miliardi in riferimento alle quote previste per l'anno 1988. 46. Per le spese relative allo svolgimento di attivita' di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare ad esperti ed istituti esterni, anche di nazionalita' estera, per analisi e valutazioni di mercato nonche' per definire indirizzi e programmi, anche settoriali, inerenti al sistema delle partecipazioni statali e le relative riforme organizzative e procedimentali anche per acquisizioni o dismissioni di quote di capitale di societa' a partecipazione statale, e' autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali. 47. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi, a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un sistema di automazione nell'ambito del Ministero delle partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo 1101 del relativo stato di previsione. 48. Per consentire lo svolgimento di attivita' di ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare a commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e valutazioni delle problematiche delle piccole e medie imprese, delle iniziative concernenti il sistema della produzione industriale e delle fonti di energia, nonche' per le attivita' del Comitato tecnico per l'energia e del piano per la realizzazione dei mercati agroalimentari di cui all'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I compensi da attribuire ai membri delle commissioni o agli esperti sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. 49. Alla copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e 48, di lire 4,5 miliardi per il 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675. 50. Per consentire l'immediata realizzazione di investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione ed all'adeguamento funzionale dell'intero patrimonio immobiliare, delle strutture e dei servizi, e' autorizzata la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno 1988 destinata all'Ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo". Sono dichiarati prioritari gli interventi finalizzati alle strutture sportive ed a quelle complementari per le finalita' di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, previsti dal comma 7 del presente articolo. 51. E' autorizzato inoltre il conferimento di un apporto al fondo di dotazione dell'Ente autonomo 'Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo' di 10 miliardi per l'anno 1988, per consentire gli investimenti indispensabili per le funzioni istituzionali. 52. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1 gennaio 1988, alle imprese industriali manifatturiere, anche artigiane e cooperative, gia' esistenti alla data del 1 ottobre 1987, le quali occupino non piu' di 100 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano, entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, spetta, per ogni lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori a tempo indeterminato risultanti in organico alla data del 1 ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno 1991 e di lire 2.160.000 per l'anno 1992. Il suddetto contributo, nel caso di assunzione di donne, nonche' di assunzione di uomini disoccupati da piu' di dodici mesi e di eta' compresa tra i 25 e i 40 anni, e' rispettivamente aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000. Il predetto contributo e' proporzionato alla durata effettiva del rapporto di lavoro ed il suo ammontare, in caso di lavoro a tempo parziale, e' corrispondentemente ridotto. Esso non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito. Il suddetto contributo e' concesso ed erogato secondo modalita' stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e non spetta alle imprese di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi prevista. L'impresa e' tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi alla sua assunzione. Il contributo non e' cumulabile con analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali. Il contributo di cui al presente comma e' concesso per le assunzioni effettuate in aree ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto conto dei livelli di disoccupazione nelle aree stesse presenti. Il relativo onere, valutato in lire 350 miliardi annui, e' posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64. 53. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' elevata, ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma 3, della legge 1 marzo 1986, n. 64, al 6 per cento della base imponibile; la maggiore detrazione si applica anche alle prestazioni di posa in opera, installazione e montaggio di cui all'art. 55, legge 7 agosto 1982, n. 526. Alle minori entrate derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma 6 del medesimo art. 14, legge 1 marzo 1986, n. 64. 54. Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52. 55. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 1988. La facolta' di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1987, ovvero deliberazioni relative alla sola facolta' di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1987. 56. La disciplina di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1 gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere e' valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990". - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 16, del decreto legge n. 726/1984 convertito con la legge n. 863/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali): "Art. 3. (Omissis). 16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE". - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96/1993: "Art. 6 (Agevolazioni alle attivita' di ricerca). - 1. In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e dell'istruzione universitaria spettanti al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono allo stesso trasferite le funzioni relative: a) alla predisposizione ed alla stipulazione dei contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai progetti di ricerca; b) ai programmi ed ai progetti di ricerca previsti dalle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); c) al potenziamento della rete consortile di ricerca (ex progetto speciale 35), e delle strutture edilizie universitarie meridionali; d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e tecnologici; e) agli altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione. 2. Per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica puo' attivare gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale in materia di ricerca applicata".