Art. 2.
            Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI
  1.   Sono   attribuite   al   Comitato   interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE) le funzioni  del  soppresso  Comitato
dei  Ministri  per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
di seguito indicate:
    a) emanazione delle direttive di cui all'art. 2  della  legge  12
agosto  1977,  n. 675, salvo quanto disposto dal comma 4, lettera a),
del presente articolo;
    b) emanazione delle direttive per la gestione del Fondo  speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46;
    c)  formulazione  degli  indirizzi  ed  obiettivi generali per lo
sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 4 della legge  24
dicembre 1985, n. 808;
    d) approvazione dei programmi di ricerca di cui all'art. 17 della
legge 14 giugno 1989, n. 234;
    e)  determinazione  degli  indirizzi  per  il coordinamento delle
iniziative pubbliche nel settore minerario di cui  all'art.  2  della
legge 30 luglio 1990, n. 221;
    f)   emanazione   delle   disposizioni   per  la  concessione  di
agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre
1992, n. 488;
    g) approvazione dei contratti di programma e di impresa  e  delle
intese  di  programma di cui all'art. 3, comma 4, e all'art. 6, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
    h) emanazione delle direttive di cui all'art. 14, comma 4,  della
legge 27 febbraio 1992, n. 257;
    i)  emanazione delle direttive di cui all'art. 19, comma 1, della
legge 27 febbraio 1985, n. 49.
  2. Sono attribuite al  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato le seguenti funzioni del soppresso CIPI:
    a)  autorizzazione  all'effettuazione di investimenti industriali
di  cui  all'art.  3  del  decreto-legge  30  aprile  1976,  n.  156,
convertito con legge 24 maggio 1976, n. 350, e all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;
    b) approvazione delle modifiche a progetti di investimento di cui
all'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
    c)  autorizzazioni  all'adozione  di  atti  eccedenti l'ordinaria
amministrazione di imprese in amministrazione  straordinaria  di  cui
all'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 95;
    d)  ammissione  di  progetti alle agevolazioni del Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art.16 della  legge
17 febbraio 1982, n. 46;
    e)     approvazione     di    iniziative    imprenditoriali    di
reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'art.
6 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito  con  legge  15
maggio 1989, n. 181;
    f)  determinazione  dei criteri e delle modalita' di utilizzo del
Fondo speciale per la reindustrializzazione di  cui  all'art.  8  del
decreto-legge  1  aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio
1989, n. 181;
    g)  integrazione  ed  aggiornamento  del  programma  speciale  di
reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica e del programma
di  promozione  industriale  di  cui  all'art.  5,  commi  1 e 2, del
decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge  15  maggio
1989, n. 181;
    h)  presentazione  alle competenti commissioni parlamentari della
relazione semestrale sullo stato di attuazione  degli  interventi  di
reindustrializzazione  di cui all'art. 8, comma 11, del decreto-legge
1 aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;
    i) formulazione del programma speciale  di  promozione  di  nuove
attivita'  produttive a seguito di interventi di ristrutturazione sul
comparto minerario, concessione  di  contributi  e  formulazione  del
programma   di   ristrutturazione   di   unita'   minerarie  di  cui,
rispettivamente, agli articoli 2, 3, comma 7, e  7,  della  legge  30
luglio 1990, n. 221;
    l)  esame  del  programma  triennale dell'ENEA di cui all'art. 5,
comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 282;
    m) approvazione del piano annuale dell'ENEA di  cui  all'art.  5,
comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 282;
    n) individuazione, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  e tecnologica, dei settori produttivi di
cui all'art. 8, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
    o) individuazione, di concerto con il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, delle tipologie delle  spese
ammissibili di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
    p)  ammissione  di  progetti  alle agevolazioni di cui all'art. 3
della legge 24 dicembre 1985, n. 808;
    q) approvazione delle modifiche a progetti di investimento di cui
alla legge 21 giugno 1986, n. 370.
  3. Il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
trasmette  al  CIPE  la  relazione  di  cui all'art. 2 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, e presenta al medesimo Comitato  la  relazione
di cui all'art. 38 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
  4.  Sono  attribuite  al  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale le seguenti funzioni del soppresso CIPI:
    a) esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali  al
fine  dell'adozione  di provvedimenti per l'integrazione salariale di
cui all'art. 2, comma 5, lettere c) e d), n. 2, della legge 12 agosto
1977, n. 675;
    b) riduzione del tasso di interesse di differimento  e  dilazione
per  omissioni  contributive verso enti previdenziali di cui all'art.
13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con la  legge
26 settembre 1981, n. 537;
    c)  esame  dei  programmi  presentati  al sensi dell'art. 1 della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
  5. Sono attribuite al Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica le seguenti funzioni del soppresso CIPI:
    a)  emanazione delle direttive per la gestione del Fondo speciale
ricerca applicata di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), della legge
12 agosto 1977, n. 675;
    b)  approvazione  dei  programmi  nazionali  di  ricerca  di  cui
all'art. 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
    c) emanazione delle direttive di attuazione per le  attivita'  di
alta  formazione  dei  ricercatori  e  tecnici  di  ricerca, previste
dall'art. 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
    d) definizione  delle  linee  programmatiche  per  la  formazione
professionale  di  ricercatori  e tecnici ai sensi dell'art. 3, comma
16, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito  con  legge
19 dicembre 1984, n. 863;
    e)  funzioni  relative  agli  interventi  in favore dei centri di
ricerca e dei consorzi e societa' consortili di  ricerca  nelle  aree
depresse, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, concernenti:
    1)  predisposizione e stipulazione dei contratti di programma, da
approvarsi dal CIPE, relativi ai centri di ricerca e ai  progetti  di
ricerca;
    2)  programmi  e  progetti  di  ricerca  previsti dalle intese di
programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e  l'ambiente
(ENEA) e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
    3)  potenziamento  della  rete  consortile di ricerca (in base al
progetto speciale  35),  e  delle  strutture  edilizie  universitarie
meridionali;
    4) attuazione dell'intesa sui parchi scientifici e tecnologici;
    5) altri progetti compresi nell'azione organica n. 2, riguardanti
la ricerca, i progetti pilota e la formazione.
  6.   Il  Ministro  riferisce  annualmente  al  CIPE  in  merito  al
complessivo andamento  della  gestione  del  Fondo  speciale  ricerca
applicata.
 
          Note all'art. 2:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge n.
          675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica
          industriale, la ristrutturazione,  la  riconversione  e  lo
          sviluppo del settore):
             "Art.  2.  - Il CIPI determina gli indirizzi di politica
          industriale, i quali devono essere diretti: a  favorire  la
          riduzione  delle  importazioni  nette, mediante lo sviluppo
          delle esportazioni o la sostituzione delle importazioni con
          produzione   nazionale,   in   particolare   nel    settore
          agricolo-alimentare  e  nei  settori legati all'agricoltura
          sia  per  la  fornitura  dei  mezzi  tecnici  sia  per   la
          trasformazione   dei  prodotti  agricoli;  a  stimolare  la
          trasformazione, l'ammodernamento e lo sviluppo del  sistema
          industriale   italiano,   sia   per   elevarne  il  livello
          tecnologico, sia per  adeguare  la  struttura  dell'offerta
          alle  esigenze  poste  da  una  migliore  collocazione  nei
          mercati internazionali e dallo sviluppo,  all'interno,  dei
          consumi   collettivi   e   sociali,  sia  per  favorire  il
          risanamento  ecologico  degli  impianti  e   dei   processi
          produttivi;   ad   attuare   una   politica   organica   di
          approvvigionamento e di razionale utilizzazione di  materie
          prime  minerarie  ed  energetiche; ad indirizzare le scelte
          degli imprenditori verso sistemi  e  settori  produttivi  a
          basso   tasso  di  consumo  energetico.  Gli  indirizzi  di
          politica industriale dovranno essere subordinati al vincolo
          di  concentrare nel Mezzogiorno la creazione di occupazione
          aggiuntiva.
             Il CIPI provvede:
               a)  ad  accertare  periodicamente,  almeno  una  volta
          l'anno,  sulla  base  di  una  relazione  del  Ministro per
          l'industria, il commercio e  l'artigianato,  le  condizioni
          dell'industria  e dell'occupazione industriale, anche sotto
          l'aspetto territoriale, nonche' lo stato di attuazione e le
          disponibilita' finanziarie delle  leggi  di  incentivazione
          industriale;
               b)  a  fissare  contestualmente  le  direttive  per la
          riorganizzazione e lo sviluppo del sistema industriale  nel
          suo   complesso,   per  la  crescita  dell'occupazione  nel
          Mezzogiorno e per la  difesa  dei  livelli  di  occupazione
          nelle  aree indicate dall'art. 8 del decreto del Presidente
          della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;
               c) a stabilire, entro due mesi  dal  compimento  degli
          accertamenti   e   dalla   determinazione  delle  direttive
          anzidette, i settori e le attivita' il cui sviluppo  assume
          interesse  rilevante  ai  fini della crescita industriale e
          per i quali si  ritiene  necessario  uno  specifico  quadro
          programmato di interventi, nonche' i settori per i quali si
          rendano    necessari   processi   di   ristrutturazione   e
          riconversione  in  misura  tale  da  comportare   rilevanti
          modifiche  dell'attuale  assetto  per  cio'  che attiene al
          numero  e  alla  dimensione  degli  impianti,   alla   loro
          ubicazione    sul    territorio    nazionale,   alle   loro
          caratteristiche     tecnico-produttive,     ai      livelli
          occupazionali;
               d)  ad indicare i fabbisogni globali di finanziamento,
          con le relative scadenze, e gli impegni da assumere al fine
          di garantire la operativita' delle leggi di incentivazione,
          nonche' un'allocazione di risorse tra le medesime  coerente
          con gli indirizzi della politica industriale; a determinare
          i  criteri  di  priorita',  gli  indirizzi  e  le procedure
          amministrative, in base alle direttive e  ai  programmi  di
          cui alle lettere precedenti, per l'applicazione delle leggi
          di incentivazione all'industria;
               e)  a  determinare  le  direttive cui dovra' attenersi
          l'IMI nella gestione del "Fondo  speciale  per  la  ricerca
          applicata", anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti
          alla quota riservata al Mezzogiorno dall'art. 3 della legge
          14 ottobre 1974, n. 652;
               f)  a  determinare  i  limiti  ed  i  criteri  per  la
          classificazione delle piccole e  medie  imprese,  anche  in
          rapporto  al  numero  degli  occupati  e  all'ammontare del
          capitale  investito,  ai   fini   dell'applicazione   della
          presente legge.
             Per l'attuazione degli indirizzi di politica industriale
          sopra  indicati  il  CIPI,  su  proposta  del  Ministro per
          l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato,  approva  un
          programma  annuale  di  ripartizione  del  fondo  di cui al
          successivo art. 3, distinguendo fra le risorse  finanziarie
          destinate  ai  progetti di riconversione e quelle destinate
          ai    progetti   di   ristrutturazione;   emana   direttive
          concernenti la destinazione settoriale  e  territoriale  di
          tutti  i finanziamenti agevolati comunque previsti a favore
          delle industrie manifatturiere.
             Entro quattro mesi dalla scadenza  del  termine  di  cui
          alla  lettera  c) del precedente secondo comma, il Ministro
          per l'industria, il commercio e l'artigianato, d'intesa con
          il   Ministro   per   gli   interventi   straordinari   nel
          Mezzogiorno,   sottopone  all'approvazione  del  CIPI,  per
          ciascuno dei settori e delle attivita' indicati,  programmi
          finalizzati  agli  obiettivi  previsti dalla presente legge
          articolati  per  singoli  comparti  e  coordinati   con   i
          programmi  degli  altri  settori  economici. Tali programmi
          devono contenere direttive in  ordine  alla  localizzazione
          dei  progetti di riconversione in rapporto alle esigenze di
          settore e coerenti con l'indirizzo  generale  di  priorita'
          dello  sviluppo  del  Mezzogiorno;  devono  tenere altresi'
          conto  della  necessita'  di  favorire   l'occupazione   di
          manodopera  femminile e giovanile nonche' delle esigenze di
          sviluppo  delle  piccole  e  medie   imprese   industriali,
          condotte anche in forma cooperativa, in rapporto alla quota
          di finanziamenti da riservarsi alle stesse.
             Il  CIPI,  su  proposta  del Ministro per il lavoro e la
          previdenza sociale:
               a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di
          cui all'art. 2 della legge 5  novembre  1968,  n.  1115,  e
          successive modificazioni;
               b)   accerta   lo   stato   di   crisi   occupazionale
          determinandone  l'ambito  territoriale  ed  i  termini   di
          durata;
               c)    accerta    la   sussistenza,   ai   fini   della
          corresponsione del trattamento previsto dall'art.  2  della
          legge   5   novembre   1968,   n.      1115,  e  successive
          modificazioni, di specifici casi  di  crisi  aziendale  che
          presentino  particolare rilevanza sociale in relazione alla
          situazione occupazione locale ed alla situazione produttiva
          del settore;
               d) accerta, anche in relazione alle direttive previste
          dalla lettera b) del secondo comma del presente articolo:
               1) su proposta della commissione centrale costituita a
          norma del successivo art.  26,  le  esigenze  di  mobilita'
          interregionale  di  manodopera  e  i relativi fabbisogni di
          intervento  a  carico  del  fondo  istituito  a  norma  del
          successivo art. 28;
               2)  su proposta della commissione regionale costituita
          a norma del successivo art. 22, le  esigenze  di  mobilita'
          regionale  della  manodopera  ed  i  relativi fabbisogni di
          intervento  a  carico  del  fondo  istituito  a  norma  del
          successivo art. 28.
             Il  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale
          adotta:
              1) sulla base degli accertamenti previsti alle  lettere
          a),  b)  e  c)  del precedente comma, con propri decreti, i
          conseguenti     provvedimenti,     indicandone     l'ambito
          territoriale  di  applicazione  ed  i  limiti  temporali di
          efficacia;
              2)  sulla base delle esigenze determinate a norma della
          lettera d) del precedente comma  i  conseguenti  ordini  di
          pagamento.
             Il  CIPI,  su  proposta del Ministro per l'industria, il
          commercio  e  l'artigianato,  determina  le  direttive  per
          l'attivita'  della  Gepi  S.p.a., sia per la gestione delle
          partecipazioni  acquisite,  sia  per  i  nuovi   interventi
          previsti  dal successivo art. 15 nei territori ivi indicati
          e stabilisce la quota da riservarsi agli  interventi  nelle
          regioni  a statuto speciale del Mezzogiorno in concorso con
          enti regionali di promozione industriale.
             In sede di prima  attuazione  della  presente  legge  il
          Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e l'artigianato
          presenta la relazione di cui alla lettera  a)  del  secondo
          comma  del  presente articolo, entro due mesi dalla entrata
          in vigore della presente legge.
             Sulle proposte  di  deliberazione  di  cui  al  presente
          articolo  il  CIPI  acquisisce  i  pareri della commissione
          interregionale di cui all'art. 13  della  legge  16  maggio
          1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli
          imprenditori  di  cui  al precedente art. 1, settimo comma,
          lettera b),
          che dovranno farli pervenire entro il termine di 30  giorni
          dalla  richiesta. Tutte le deliberazioni di cui al presente
          articolo sono immediatamente trasmesse al Parlamento".
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  14  della  legge  n.
          46/1982   (Interventi   per   i  settori  dell'economia  di
          rilevanza nazionale):
             "Art. 14. -  Presso  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato  e'  istituito  il  "Fondo
          speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il  fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
             Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi  di
          imprese   destinati  ad  introdurre  rilevanti  avanzamenti
          tecnologici  finalizzati  a  nuovi  prodotti   o   processi
          produttivi  o  al  miglioramento  dei  prodotti  o processi
          produttivi gia' esistenti.  Tali  programmi  riguardano  le
          attivita'  di  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
             Il CIPI, entro  trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore
          della   presente   legge,   stabilisce   le  condizioni  di
          ammissibilita'  agli  interventi  del  fondo,   indica   la
          priorita'  di questi avendo riguardo alle esigenze generali
          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le
          modalita' dell'istruttoria".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge n.
          808/1985 (Interventi per lo sviluppo e  l'accrescimento  di
          competitivita'   delle   industrie   operanti  nel  settore
          aeronautico).
             "Art.   4   (Criteri,   procedure  e  modalita'  per  la
          concessione dei benefici). -  Entro  novanta  giorni  dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge il Comitato
          interministeriale  per  il  coordinamento  della   politica
          industriale,  su  proposta del Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro  per
          gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le
          condizioni di ammissibilita' dei programmi agli  interventi
          di  cui  al  precedente  art. 3, indica le priorita' avendo
          riguardo   agli   obiettivi   di   sviluppo    tecnologico,
          consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del
          Mezzogiorno  ed espansione delle esportazioni e determina i
          criteri per lo svolgimento delle istruttorie.
             Il Comitato interministeriale per il coordinamento della
          politica industriale, previa istruttoria del  Comitato  per
          lo  sviluppo  dell'industria  aeronautica di cui all'art. 2
          della presente legge, condotta anche sulla base del  quadro
          complessivo  dei  programmi  delle  imprese predisposto dal
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          aggiorna annualmente gli indirizzi e gli obiettivi generali
          per lo sviluppo dell'industria aeronautica.
             Tali indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri  per
          la  selezione e per la graduatoria delle domande presentate
          dalle imprese  ai  sensi  del  quinto  comma  del  presente
          articolo.
             L'aggiornamento  annuale  e'  trasmesso  alle competenti
          commissioni parlamentari.
             Le imprese interessate, per ottenere i benefici  di  cui
          all'art. 3, presentano domanda al Ministero dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare:
              1) il programma delle attivita' da svolgere;
              2)  le  condizioni  e  i  modi  della partecipazione al
          programma   industriale   aeronautico   in   collaborazione
          internazionale;
              3) i risultati commerciali ed economici previsti;
              4)  la localizzazione delle attivita' e gli effetti sui
          livelli  e  sulla   qualificazione   dell'occupazione   con
          preminente riferimento alle aree meridionali;
              5)   le  previsioni  sui  tempi  di  attuazione  e  sui
          fabbisogni finanziari del programma.
             Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo comma
          del presente  articolo,  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,  stabilisce  con  proprio
          decreto le modalita' e le procedure  per  la  presentazione
          delle domande e della relativa documentazione.
             Le  agevolazioni  di  cui  al precedente art. 3 non sono
          cumulabili  con  quelle  previsti  dalle  altre  leggi   di
          incentivazione   industriale.    A  tal  fine,  le  imprese
          interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione
          attestante le eventuali agevolazioni richieste e/o ottenute
          in relazione ai programmi di cui alla presente legge  o  ad
          attivita' ad essi connesse.
             L'ammissione   del   programma   ai   benefici  previsti
          dall'art. 3 e' deliberata  dal  Comitato  interministeriale
          per   il   coordinamento  della  politica  industriale,  su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  e  previo  parere  del  comitato  per  lo
          sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2.
             Il   Ministro   dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  in  caso  di ammissione del programma ai
          benefici  previsti  dall'art.   3,   con   propri   decreti
          stabilisce:
               a)  la  misura,  i  tempi  e  i modi di erogazione dei
          finanziamenti e dei contributi nonche'  le  condizioni  per
          l'eventuale  revoca  od  interruzione  dei  benefici  o per
          l'applicazione di penali  in  caso  di  totale  o  parziale
          mancata  realizzazione  del  programma  o  di ritardi nella
          stessa realizzazione;
               b) i  criteri  ai  quali  dovra'  attenersi  l'impresa
          beneficiaria   dei   finanziamenti  e  dei  contributi  per
          documentare l'attuazione del programma nella  relazione  di
          bilancio  relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente
          successivi a quelli in cui hanno  avuto  luogo  le  singole
          erogazioni;
               c)  le  condizioni  ed i modi per la restituzione allo
          Stato dei finanziamenti di cui  all'art.  3,  primo  comma,
          lettera  a),  senza  corresponsione  di interessi, mediante
          quote sul ricavato della vendita dei prodotti  oggetto  del
          programma  in  collaborazione,  determinate in relazione ai
          previsti risultati commerciali ed economici".
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.
          234/1989      (Disposizioni     concernenti     l'industria
          navalmeccanica ed  armatoriale  e  provvedimenti  a  favore
          della ricerca applicata al settore navale):
             "Art.  17.  -  1.  I  programmi triennali concernenti le
          attivita' della societa' 'Centro per gli studi  di  tecnica
          navale',   sono   presentati   al   Ministro  della  marina
          mercantile, al Ministro del bilancio e della programmazione
          economica  ed  al  Ministro  per  il  coordinamento   delle
          iniziative  per  la ricerca scientifica e tecnologica entro
          il 31 marzo del primo anno del triennio cui si riferiscono.
             2.  Il  programma  relativo  al  triennio  1988-1990  e'
          presentato  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge.
             3. Ciascun programma, suddiviso in fasi  di  avanzamento
          annuale, deve contenere la descrizione sommaria dei temi di
          ricerca, gli obiettivi che s'intendono raggiungere, i costi
          previsti  per  l'esecuzione  delle  singole ricerche e ogni
          altra indicazione  utile  alla  sua  valutazione  sotto  il
          profilo tecnico e scientifico.
             4.  Il Ministro della marina mercantile, di concerto con
          il Ministro per il coordinamento delle  iniziative  per  la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sentito  il comitato
          tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge 5  maggio
          1976,  n.  259, sottopone il programma all'approvazione del
          Comitato  interministeriale  per  la  politica  industriale
          (CIPI).
             5.  Il Ministro della marina mercantile, di concerto con
          il Ministro per il coordinamento delle  iniziative  per  la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  sentito  il comitato
          tecnico-scientifico di cui al  comma  4,  puo'  autorizzare
          eventuali   varizioni   al   programma   qualora   ritenute
          necessarie  in  relazione  alle  indicazioni  emerse  dallo
          svolgimento dell'attivita' di ricerca.
             6.  Le  variazioni  al  programma, corredate da apposita
          relazione,   devono   essere   comunicate    al    Comitato
          interministeriale   per  il  coordinamento  della  politica
          industriale, per l'approvazione.
             7.  Il  Ministro   della   marina   mercantile,   previa
          presentazione    di   idonea   fidejussione   bancaria   od
          assicurativa, e' autorizzato a corrispondere,  con  proprio
          decreto,  anticipazioni pari al 90 per cento del contributo
          disposto ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge
          1 aprile 1985, n. 122.
             8. La liquidazione del contributo relativo, attinente  a
          ciascuna  fase del programma e' disposta dal Ministro della
          marina  mercantile,  a  seguito  di  presentazione  di  una
          relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti,
          sentito  il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4,
          sulla base dei costi  sostenuti  per  la  realizzazione  di
          ciascuna  fase  del  programma desunti in via esclusiva dai
          bilanci consuntivi della societa', approvati  nei  modi  di
          legge.
             9.  Per  l'attuazione del programma di cui al comma 2 il
          Ministro  della  marina  mercantile   puo'   concedere   un
          contributo non superiore a 21.200 milioni di lire nell'anno
          1988,  ed  a 20.000 milioni di lire per ciascuno degli anni
          1989 e 1991.
             10. L'art. 2 della legge  1  aprile  1985,  n.  122,  e'
          abrogato".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge n.
          221/1990  (Nuove  norme  per  l'attuazione  della  politica
          mineraria):
             "Art.    2    (Programmi    quinquennali   e   attivita'
          sostitutive). - 1. In conformita'  ai  nuovi  indirizzi  di
          politica  mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'art.
          1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera  il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          sentiti  il  Consiglio  superiore  delle   miniere   e   la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  di
          cui  all'art.  12  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, di
          concerto con il Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica   e  tecnologica  e  d'intesa  con  i  Ministri
          interessati, presenta al Comitato interministeriale per  il
          coordinamento   della   politica  industriale  (CIPI),  per
          l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi  quinquennali
          relativi  alle  iniziative  per  la ricerca di base, per la
          ricerca  operativa  e  per  la  promozione  della   ricerca
          scientifica e tecnologica nel settore minerario.
             2.   Al   fine  di  favorire  la  ripresa  economica  ed
          occupazionale  nelle  aree  interessate  da   processi   di
          ristrutturazione   del   comparto  minerario  il  CIPI,  su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto,  per quanto di competenza,
          con i Ministri  delle  partecipazioni  statali  e  per  gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni
          interessate,  fissa  gli  indirizzi  di coordinamento delle
          iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni
          e degli enti pubblici; delibera il  programma  speciale  di
          promozione  di  nuove  attivita'  produttive nel quale sono
          indicate  le  iniziative  imprenditoriali  da  attuare   ed
          impartisce  direttive  all'Ente nazionale idrocarburi (ENI)
          per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza
          da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti  che
          intraprendono  attivita'  sostitutive  ai sensi dell'art. 1
          della  legge  3  febbraio  1989,  n.  41,  come  modificato
          dall'art. 3 della presente legge.
             3.  Il  CIPI,  altresi',  ripartisce l'autorizzazione di
          spesa di cui all'art. 7 in modo che una quota non inferiore
          al 40 per  cento  delle  disponibilita'  complessive  venga
          destinata  agli  interventi per le attivita' sostitutive di
          cui all'art. 1 della legge 3 febbraio  1989,  n.  41,  come
          modificato dall'art. 3 della presente legge".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del
          decreto-legge n.  415/1992, convertito, con  modificazioni,
          dalla  legge  n.  488/1992  (modifiche  della legge 1 marzo
          1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento
          straordinario nel Mezzogiorno):
             "2. Il Comitato interministeriale per la  programmazione
          economica  (CIPE)  e  il  Comitato interministeriale per il
          coordinamento   della    politica    industriale    (CIPI),
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  entro sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del presente decreto, previa determinazione di
          indirizzo  del  Consiglio  dei  Ministri,  definiscono   le
          disposizioni  per  la concessione delle agevolazioni, sulla
          base dei seguenti criteri:
               a) le  agevolazioni  sono  calcolate  in  'equivalente
          sovvenzione  netto'  secondo i criteri e nei limiti massimi
          consentiti  dalla   vigente   normativa   della   Comunita'
          economica  europea  (CEE)  in  materia  di concorrenza e di
          aiuti regionali;
               b) la graduazione  dei  livelli  di  sovvenzione  deve
          essere  effettuata  secondo un'articolazione territoriale e
          settoriale e per tipologia  di  iniziative,  che  concentri
          l'intervento   straordinario   nelle   aree  economicamente
          depresse del territorio nazionale, nei settori  a  maggiore
          redditivita'   anche   sociale  identificati  nella  stessa
          delibera;
               c)  le   agevolazioni   debbono   essere   corrisposte
          utilizzando  meccanismi  che  garantiscano  la  valutazione
          della redditivita' delle  iniziative  ai  fini  della  loro
          selezione,  evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
          la massima trasparenza  mediante  il  rispetto  dell'ordine
          cronologico  nell'esame  delle  domande  ed  il  ricorso  a
          sistemi di monitoraggio e, per  le  iniziative  di  piccole
          dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
          sistemi di tutoraggio;
               d)  gli  stanziamenti  individuati  dal  CIPI  per  la
          realizzazione dei singoli  contratti  di  programma  e  gli
          impegni   assunti   per  le  agevolazioni  industriali  con
          provvedimento  di  concessione  provvisoria  non   potranno
          essere   aumentati   in   relazione   ai  maggiori  importi
          dell'intervento   finanziario   risultanti   in   sede   di
          consuntivo".
             -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, e dell'art.
          6 del decreto legislativo n. 96/1993  (Trasferimento  delle
          competenze  dei  soppressi  Dipartimento per gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia  per  la  promozione
          dello  sviluppo  del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della
          legge 19 dicembre 1992, n.  488):
             "Art. 3  (Programmazione  degli  interventi  nelle  aree
          depresse  e attribuzioni del Ministero del bilancio e della
          programmazione economica).
             (Omissis).
             4. Per il conseguimento delle finalita' di cui al  comma
          1,   il  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
          economica  procede  alla  stipulazione  di   contratti   di
          programma,  di impresa, di intese di programma, predisposti
          d'intesa con il Ministero dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato   ed   approvati   dal   CIPI".   "Art.  6
          (Agevolazioni  alle  attivita'  di  ricerca).   -   1.   In
          attuazione  delle  funzioni  di coordinamento della ricerca
          scientifica e tecnologica e  dell'istruzione  universitaria
          spettanti  al  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica e tecnologica sono allo  stesso  trasferite  le
          funzioni relative:
               a)  alla  predisposizione  ed  alla  stipulazione  dei
          contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai
          centri di ricerca e ai progetti di ricerca;
               b) ai programmi ed ai  progetti  di  ricerca  previsti
          dalle   intese   di  programma  con  l'Ente  per  le  nuove
          tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (ENEA)  e   con   il
          Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
               c)  al  potenziamento della rete consortile di ricerca
          (ex progetto  speciale  35),  e  delle  strutture  edilizie
          universitarie meridionali;
               d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e
          tecnologici;
               e)  agli  altri progetti compresi nell'azione organica
          n. 2, riguardanti  la  ricerca,  i  progetti  pilota  e  la
          formazione.
             2.  Per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          puo'  attivare  gli  strumenti  previsti dalla legislazione
          nazionale in materia di ricerca applicata".
             - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, della legge
          n.  49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione
          e   misure   urgenti   a   salvaguardia   dei   livelli  di
          occupazione):
             "Art. 19. - 1. Su proposta del  Ministro  del  lavoro  e
          della  previdenza  sociale  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   il
          Comitato   interministeriale  per  il  coordinamento  della
          politica industriale (CIPI) determina  le  direttive  ed  i
          requisiti  minimi, con riferimento al numero dei dipendenti
          di ciascuna cooperativa, per la  concessione  dei  benefici
          previsti  dal presente titolo, nonche' per il coordinamento
          con ogni altra  agevolazione  alle  iniziative  industriali
          prevista  da  leggi  dello  Stato,  delle  regioni  e delle
          province autonome di Trento e di Bolzano".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge n.
          156/1976, convertito dalla legge n.  350/1976  (Provvidenze
          urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato):
             "Art.  3. - Ogni progetto di investimento concernente la
          creazione  di  nuovi  impianti  industriali   per   importi
          superiori  a  10 miliardi di lire, da chiunque predisposto,
          deve essere tempestivamente comunicato al Ministro  per  il
          bilancio   e   la   programmazione   economica  per  essere
          sottoposto all'esame del CIPE. La comunicazione deve essere
          effettuata  anche  per  ogni   progetto   di   investimento
          concernente    l'ampliamento    di   impianti   industriali
          preesistenti, il quale  comporti  aumento  della  capacita'
          produttiva  e  dell'occupazione  o  delle  aree occorrenti,
          sempre che il  relativo  investimento  sia  superiore  a  4
          miliardi  di  lire  e  il valore dell'impianto, comprensivo
          dell'impianto progettato, superi il limite di  10  miliardi
          di   lire,   tenendo   conto   degli   investimenti   fissi
          preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici.
             La realizzazione di progetti di investimento di  cui  al
          comma  precedente  si intende autorizzata se il CIPE, entro
          tre  mesi  dalla  comunicazione,  non  esprime  la  propria
          valutazione  di  difformita'  rispetto  agli  indirizzi  di
          programmazione economica  e  in  relazione  al  livello  di
          congestione  della  zona  di  prevista localizzazione degli
          impianti    congiuntamente    o    alternativamente    alla
          disponibilita' di manodopera nella zona medesima.
             Coloro  i  quali danno corso ai progetti di cui al primo
          comma nonostante  l'intervenuta  valutazione  negativa  del
          CIPE sono tenuti a versare all'erario una somma pari al 25%
          dell'ammontare  dell'investimento.Al  medesimo obbligo sono
          assoggettati  coloro  i  quali  danno  corso  ai   predetti
          progetti  senza  darne  comunicazione  al  Ministro  per il
          bilancio e la programmazione economica.
             Le amministrazioni  dello  Stato  anche  decentrate,  le
          amministrazioni   e  gli  enti  pubblici,  le  regioni,  le
          province, i comuni non possono rilasciare le autorizzazioni
          e le licenze di rispettiva competenza per progetti  di  cui
          al primo comma che non risultino approvati dal CIPE o per i
          quali  non  sia  decorso  il  termine  indicato  al secondo
          comma".
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 902/1976:
             "Art.  4  (Autorizzazioni  per nuovi investimenti). - La
          concessione del credito agevolato nei casi  previsti  dagli
          articoli  5,  6  e  8  del presente decreto, a favore delle
          imprese che realizzano nel centro-nord progetti comportanti
          un investimento globale superiore a lire 2.000  milioni  e'
          subordinato all'autorizzazione da parte del CIPI ai sensi e
          per  gli  effetti  dell'art.  3 del decreto-legge 30 aprile
          1976, n. 156, convertito, con modificazioni, nella legge 24
          maggio 1976, n. 350.
             In    tali    casi    l'autorizzazione    e'   richiesta
          contestualmente   alla   domanda   di   credito   agevolato
          presentata ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.
             Per   le   iniziative   da   realizzare   nei  territori
          meridionali per le quali  sono  richieste  le  agevolazioni
          finanziarie del presente decreto e dell'art. 10 della legge
          2  maggio  1976, n. 183, la domanda di autorizzazione per i
          progetti comportanti investimenti comunque superiori  a  10
          miliardi,  come  previsto  dal  primo comma dell'art. 3 del
          citato decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito  in
          legge 24 maggio 1976, n. 350, va fatta contestualmente alla
          richiesta delle agevolazioni stesse".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge n.
          675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica
          industriale, la ristrutturazione,  la  riconversione  e  lo
          sviluppo del settore):
             "Art. 4. - Con le disponibilita' del 'Fondo', nel quadro
          dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2
          e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le
          seguenti agevolazioni finanziarie:
               a) mutui agevolati;
               b)   contributi   sugli  interessi  per  finanziamenti
          deliberati dagli istituti di credito a medio termine;
               c) contributi pluriennali alle imprese  sull'emissione
          di  obbligazioni  ordinarie  o convertibili. Il contributo,
          nel caso di  obbligazioni  convertibili,  indipendentemente
          dalla loro durata, decade al momento della conversione;
               d)  contributi  a  consorzi  o cooperative di garanzia
          collettiva fidi, di cui all'art. 19 della presente legge;
               e) contributi alle imprese che  attuino  programmi  di
          investimento di cui alla presente legge e che mantengano la
          mano   d'opera   femminile   ai  livelli  preesistenti,  in
          corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i
          versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera
          femminile occupata e comunque in misura  non  inferiore  al
          sessanta  per  cento  del relativo ammontare; la misura dei
          contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, e'
          stabilita  dal  CIPI  nel  contesto  dell'approvazione  dei
          programmi  e  in  modo  da  mantenere  la  differenziazione
          proporzionale  a  favore  delle   aziende   collocate   nei
          territori  di  cui all'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1967, n.
          1523.
             Al 'Fondo'  fanno  carico  gli  oneri  conseguenti  alla
          riqualificazione  del personale, in relazione ad iniziative
          di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento  del
          trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi
          di   formazione  professionale,  ivi  comprese  particolari
          misure  per  le  lavoratrici  in  congedo   di   maternita'
          obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui
          al  presente  comma  e'  assicurata per l'intero periodo di
          attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione
          aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati  ai
          sensi  della presente legge, secondo i tempi e le modalita'
          indicati nei progetti medesimi.
             Gli  impegni  sul 'Fondo' di cui all'art. 3 sono assunti
          con  provvedimenti  del  Ministro   per   l'industria,   il
          commercio e l'artigianato.
             Sulle   domande   di   agevolazioni  per  le  iniziative
          industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI,
          che provvede  ad  accertare  la  rispondenza  dei  progetti
          presentati   dall'azienda  agli  indirizzi  generali  della
          politica  industriale,  ai  programmi   finalizzati,   alle
          direttive  ed  ai  criteri  di priorita' stabiliti dal CIPI
          sulla base delle norme dell'art. 2.  Nel  caso  di  imprese
          tassabili   in   base   al  bilancio,  allorche'  l'impresa
          richiedente abbia, all'atto della  domanda,  un'esposizione
          debitoria  nei  confronti di aziende od istituti di credito
          ordinario e a medio termine  superiore  a  cinque  volte  i
          mezzi  propri,  la  concessione delle agevolazioni previste
          dal primo comma del presente articolo e'  subordinata  alla
          realizzazione  di  un  aumento  di  capitale  sociale nella
          misura indicata dal CIPI, tale da  migliorare  il  rapporto
          preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri.
             Tale  deliberazione  del CIPI e' emanata su proposta del
          Ministro per  l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato
          previo  parere  del  comitato  tecnico di cui al successivo
          comma del presente articolo. La proposta del  Ministro  per
          l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato  deve  essere
          presentata al CIPI entro sessanta  giorni  dal  ricevimento
          della   deliberazione  dell'istituto  di  credito  a  medio
          termine di cui all'art.  6,  primo  comma,  della  presente
          legge.
             Il   comitato   tecnico,  presieduto  dal  Ministro  per
          l'industria, il commercio e l'artigianato, e' composto  dal
          segretario  generale  della  programmazione  economica, dal
          direttore generale del tesoro, dal direttore generale della
          produzione industriale, da un rappresentante del  Ministero
          per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e da sette
          esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
          il quale ne da' comunicazione alla commissione parlamentare
          di cui all'art.  13.  Al  comitato  sono  inviati,  per  la
          valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale,
          alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai
          programmi  di  sviluppo regionali i presidenti delle giunte
          regionali e i presidenti delle province autonome di  Trento
          e  Bolzano  o  loro  rappresentanti quando vengono trattati
          progetti che interessano i rispettivi enti.
             Il  comitato  tecnico,  per  gli  accertamenti  di   sua
          competenza, si avvale di una segreteria istituita presso il
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          dell'ISPE  nonche'  dei gruppi di esperti nominati ai sensi
          del successivo art. 16, secondo comma.
             Ai membri del  comitato  tecnico  sara'  corrisposto  un
          compenso  mensile  pro  capite  non superiore a L. 100.000,
          oltre il rimborso delle spese di trasporto  e  l'indennita'
          di  missione. Le predette spese gravano sui fondi di cui al
          quarto comma dell'art. 16.
             Al  fine  di  coordinare l'opera degli esperti di cui al
          secondo comma dell'art. 16 possono  costituirsi  presso  il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          appositi gruppi di lavoro. Le spese per missioni e  viaggio
          da  corrispondere  al  personale facente parte dei predetti
          gruppi di lavoro sono a carico del fondo di cui  al  quarto
          comma dell'art. 16.
             Quando   le   domande  di  agevolazioni  riguardano  gli
          interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di
          cui al nono comma dell'art. 3, la deliberazione del CIPI e'
          emanata  su  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il
          commercio  e  l'artigianato di concerto con il Ministro per
          il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
             A questo fine, il Ministro per  il  coordinamento  della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica,  per  quanto  di  sua
          competenza si avvale degli esperti  di  cui  al  successivo
          art. 10.
             Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  entro  tre mesi
          dall'entrata in vigore della  presente  legge,  sentita  la
          commissione parlamentare di cui al successivo art. 13 norme
          aventi  valore  di  legge per il controllo, dell'attuazione
          dei   programmi   di   investimento   agevolati   con    le
          disponibilita'  del  'Fondo'  di  cui al precedente art. 3,
          sulla base dei seguenti criteri:
               a)  le  imprese  beneficiarie,  quotate  in  borsa   o
          comunque  con capitale investito superiore a 10 miliardi di
          lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci  certificati  da
          societa'   di  revisione,  all'uopo  autorizzate  ai  sensi
          dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica  31
          marzo 1975, n. 136;
               b)  i  benefici previsti dal presente articolo vengono
          sospesi se i  bilanci  certificati  o  comunque  presentati
          dall'impresa   mostrino   che  la  redditivita'  in  valori
          correnti, al lordo degli ammortamenti e delle  imposte  sul
          reddito,  riferita  al  progetto  per  il  quale sono state
          concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente
          articolo, sia inferiore a quella prevista dal  progetto  di
          investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un
          periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;
               c)   i   contributi   vengono   ripristinati   se   la
          redditivita' lorda torna a non essere  inferiore  a  quella
          stabilita;
               d)  il  CIPI puo', in caso di condizioni congiunturali
          particolarmente avverse  dell'economia  o  di  un  settore,
          sospendere per non piu' di tre anni, anche non consecutivi,
          l'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere.
             La  deliberazione  del CIPI deve essere comunicata entro
          trenta giorni al Parlamento ed alle regioni".
             - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 95/1979
          (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione  straordinaria
          delle grandi imprese in crisi):
             "Art.  2  (Poteri  e compenso del commissario). - Con il
          decreto  che  dispone  la  procedura   di   amministrazione
          straordinaria  puo'  essere  disposta,  tenendo anche conto
          dell'interesse    dei    creditori,    la     continuazione
          dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario per un
          periodo  non  superiore a due anni, prorogabile non piu' di
          due volte, su conforme parere  del  CIPI,  complessivamente
          per  non  oltre  due  anni. Con successivi decreti, tenendo
          anche  conto  di  eventuali  richieste  del   comitato   di
          sorveglianza  e su conforme parere del CIPI, puo' essere in
          tutto o in parte  revocata  l'autorizzazione  a  continuare
          l'esercizio dell'impresa.
             Nel  caso  in  cui  imprese collegate ai sensi del primo
          comma  dell'art.  3  del   presente   decreto-legge   siano
          assoggettate     alla    procedura    di    amministrazione
          straordinaria con  provvedimenti  successivi,  il  Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su
          conforme parere del CIPI, puo' fissare un termine unico per
          la durata della continuazione dell'esercizio  di  tutte  le
          imprese  a  decorrere dalla data dell'ultimo provvedimento,
          fermo restando che la continuazione dell'esercizio non puo'
          avere una durata complessiva  superiore  a  cinque  anni  a
          decorrere dalla data del primo provvedimento.
             Qualora   siano   in   via   di   definizione  soluzioni
          imprenditoriali e gestionali che  realizzano  una  adeguata
          salvaguardia   dei   patrimoni   aziendali  e  dei  livelli
          occupazionali, il termine di cui al comma  precedente  puo'
          essere  ulteriormente  differito  per il periodo massimo di
          otto mesi, per le imprese il cui  regime  commissariale  di
          amministrazione  straordinaria  e'  in scadenza entro il 31
          dicembre 1984, al fine di consentire una  riforma  organica
          della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed
          integrazioni.
             Ai  fini del differimento di cui al precedente comma, il
          commissario    della    procedura    di     amministrazione
          straordinaria  presenta un apposito piano, che e' approvato
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  su  conforme  parere  del  Comitato  dei
          Ministri per il coordinamento  della  politica  industriale
          (CIPI).  Con  il  decreto  di  approvazione  del  piano  il
          Ministro determina la durata del differimento  del  termine
          indicato nel precedente comma.
             Il   commissario   predispone   un   programma,  la  cui
          esecuzione  deve  essere  autorizzata   dall'autorita'   di
          vigilanza  su  conforme  parere del CIPI. Il programma deve
          prevedere,  in  quanto  possibile  e  tenendo  conto  degli
          interessi  dei creditori, un piano di risanamento, coerente
          con  gli  indirizzi   della   politica   industriale,   con
          indicazione  specifica  degli  impianti  da riattivare e di
          quelli da completare, nonche' degli  impianti  o  complessi
          aziendali  da  trasferire  e  degli eventuali nuovi assetti
          imprenditoriali;   per   quanto   possibile   deve   essere
          preservata   l'unita'  dei  complessi  operativi,  compresi
          quelli da trasferire.
             Sino a quando il programma non e'  esecutivo,  gli  atti
          eccedenti   l'ordinaria   amministrazione   devono   essere
          specificatamente autorizzati dal CIPI a pena  di  nullita'.
          L'autorizzazione  non  e'  necessaria per gli atti previsti
          nell'art.  35  della  legge  fallimentare, se di valore non
          superiore a lire duecento milioni.
             Nella distribuzione di acconti ai creditori previsti dal
          secondo comma dell'art. 212 della legge fallimentare,  sono
          preferiti  i lavoratori dipendenti e le imprese artigiane e
          industriali con non piu' di duecentocinquanta dipendenti.
             Il compenso del commissario e' liquidato  dall'autorita'
          di   vigilanza   in   base  agli  emolumenti  spettanti  ai
          presidenti degli enti pubblici economici  e  tenendo  conto
          della entita' della gestione".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  della legge n.
          46/1982  (Interventi  per  i   settori   dell'economia   di
          rilevanza nazionale):
             "Art. 16. - Le domande di concessione delle agevolazioni
          sono  presentate,  insieme  con  i  programmi, al Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   che
          provvede  all'istruttoria, secondo modalita' deliberate dal
          CIPI.
             Gli interventi del fondo di cui al  precedente  art.  14
          sono  deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato, previo parere di  un  comitato  tecnico
          composto  dai  membri  indicati nel sesto comma dell'art. 4
          della legge 12 agosto 1977, n. 675,  da  un  rappresentante
          designato  dal  Ministro  delle partecipazioni statali e da
          cinque  esperti  altamente  qualificati  nelle   discipline
          scientifiche   e   tecniche   attinenti   alle   produzioni
          industriali,  scelti  dal  Ministro   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per
          il   coordinamento   delle   iniziative   per   la  ricerca
          scientifica e tecnologica.  Il CIPI definisce l'entita', le
          condizioni e  le  modalita'  dell'intervento  e  stabilisce
          eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di
          cui al comma successivo.
             A  seguito  della  delibera  del  CIPI,  tra il Ministro
          dell'industria,  del   commercio   e   dell'artigianato   e
          l'impresa   viene   stipulato,   anche   in   deroga   alle
          disposizioni sulla amministrazione del patrimonio  e  sulla
          contabilita' generale dello Stato, un contratto in cui sono
          specificati   gli   impegni   dell'impresa   in  ordine  ad
          obiettivi,  tempi  e   modalita'   di   realizzazione   del
          programma, nonche' gli adempimenti a carico dell'impresa, i
          preventivi  di  spesa, le eventuali partecipazioni di altre
          imprese  anche  estere  al  programma,   l'importo   e   le
          condizioni  di  erogazione  delle agevolazioni, la revoca o
          l'interruzione dei benefici o l'applicazione di  penali  in
          caso di inadempienza.
             Per  gli interventi relativi a programmi comportanti una
          spesa non eccedente 10 miliardi di lire, non  si  applicano
          le  disposizioni  previste  dai  commi  secondo e terzo del
          presente articolo  e  le  agevolazioni  sono  concesse  con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui
          al secondo comma.
             Il  decreto  di concessione delle agevolazioni determina
          specificamente gli elementi indicati al terzo  comma  e  le
          imprese  dovranno  sottoscrivere gli obblighi derivanti dal
          decreto  medesimo.     Il  Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e dell'artigianato invia trimestralmente al CIPI
          la documentazione relativa alle richieste di  finanziamento
          approvate ai sensi del comma precedente.
             Il    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
          dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni
          da un atto di sollecito, la  decadenza  dell'impresa  dalla
          domanda  o  dai benefici concessi qualora la stessa impresa
          non  produca  le  informazioni  o  non  compia   gli   atti
          procedurali richiesti dall'amministrazione.
             L'impresa  e'  tenuta a presentare una dichiarazione, da
          allegarsi al contratto o al decreto di concessione  in  cui
          attesti   che   non   sta   fruendo  ne'  ha  richiesto  le
          agevolazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089,
          e 12 agosto 1977, n. 675,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  per  programmi aventi lo stesso oggetto e le
          stesse finalita'.
             Le  modalita',  i  tempi   e   le   procedure   per   la
          presentazione  delle domande con la relativa documentazione
          e quelli per la erogazione  delle  agevolazioni  del  Fondo
          sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca
          scientifica e tecnologica.
             Gli   impegni  di  spesa  sul  fondo  sono  assunti  con
          provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato.
             Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato o di un
          suo delegato.
             In  caso  di mancata realizzazione totale o parziale del
          programma, il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  previo  parere  del  comitato, di cui al
          secondo comma  del  presente  articolo,  puo'  revocare  il
          provvedimento  di  concessione  del  mutuo  e  l'impresa e'
          tenuta a restituire in  un'unica  soluzione  la  parte  del
          debito  residuo  in  linea  capitale,  oppure puo' disporre
          l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.
             In caso di inadempienza di minore rilevanza, il Ministro
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  previo
          parere  del  comitato  di cui al secondo comma del presente
          articolo,  puo'  disporre  l'interruzione  dei  benefici  o
          l'applicazione delle penali previste dal contratto".
             -  Si riporta il testo dell'art. 6 del D.L. n. 120/1989,
          convertito dalla legge n. 181/1989 (Misure di sostegno e di
          reindustrializzazione   in   attuazione   del   piano    di
          risanamento della siderurgia):
             "Art. 6. - 1. Alle iniziative produttive specificate nei
          programmi di cui all'art. 5, le cui domande sono presentate
          entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  della delibera CIPI
          prevista  al  comma  1  del  medesimo  articolo  e  che  si
          localizzano  nei  comuni  delle  province  di  Napoli  e di
          Taranto, si applicano le provvidenze della  legge  1  marzo
          1986,  n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la
          deliberazione dei  predetti  programmi  il  CIPI  determina
          l'applicabilita'  di  tali  modifiche a tutte le iniziative
          previste  nei  programmi  stessi,  e  per   le   quali   le
          deliberazioni  da  parte degli istituti di credito speciale
          abilitati ad operare nel  Mezzogiorno  ovvero  dell'Agenzia
          per  la  promozione  e lo sviluppo del Mezzogiorno dovranno
          intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme
          restando le  altre  disposizioni  relative  all'ottenimento
          delle agevolazioni e contenute nella medesima legge.
             2. A tal fine:
               a)  il  contributo  in  conto  capitale e' fissato per
          tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera
          a), dell'art. 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64;
               b) il tasso di interesse, compensativo di  ogni  onere
          accessorio   e   spese,   dei  finanziamenti  agevolati  e'
          determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella  misura
          di  cui  al  comma 9, lettera a), dell'art. 9 della legge 1
          marzo 1986, n. 64;
               c)   alle   predette   iniziative   si   applica    la
          maggiorazione   di   un  quinto  del  contributo  in  conto
          capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'art.
          69,  quarto  comma,  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
          interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  e
          successive integrazioni e modificazioni.
             3.  Alle  provvidenze  di  cui  al  presente articolo si
          applicano i limiti di cumulo previsti dall'art. 9, comma 2,
          della legge 1 marzo 1986, n. 64, e dall'art. 63,  quinto  e
          sesto  comma,  del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto
          di cui al settimo comma del medesimo art. 63".
             -  Si  riporta  il  testo dell'art. 8 del citato D.L. n.
          120/1989:
             "Art. 8. - 1. Ai  fini  della  ammissibilita'  al  Fondo
          speciale    di   reindustrializzazione   delle   iniziative
          individuate  dall'IRI,  il  Ministro  delle  partecipazioni
          statali,  di intesa per quelle localizzate nei comuni delle
          province di Napoli e di Taranto, con il  Ministro  per  gli
          interventi    straordinari    nel   Mezzogiorno,   verifica
          preventivamente  la  corrispondenza  delle  medesime   alle
          finalita' indicate nei programmi di cui all'art. 5.
             2.   Il   CIPI,   su   proposta   del   Ministro   delle
          partecipazioni  statali,   di   intesa,   per   quanto   di
          competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
          nel  Mezzogiorno,  delibera  i  criteri  e  le modalita' di
          utilizzazione delle disponibilita' del Fondo.
             3.  Il  Ministro   delle   partecipazione   statali   e'
          autorizzato  ad  erogare  all'IRI  anticipazioni del 50 per
          cento delle somme occorrenti  alle  aziende  proponenti  il
          programma   speciale   di   reindustrializzazione,  per  la
          realizzazione delle iniziative specificate nel programma di
          cui all'art. 5.
             4. Detta anticipazione e' collegata  alla  presentazione
          di  progetti  delle  singole iniziative, con specificazione
          analitica dei costi preventivati.
             5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento del
          residuo,  puo'   essere   concessa   dal   Ministro   delle
          partecipazioni   statali  qualora  il  soggetto  proponente
          dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del
          progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.
             6. Per la  realizzazione  del  programma  di  promozione
          industriale di cui all'art. 5, comma 1, approvato dal CIPI,
          il  Ministro  delle partecipazioni statali dispone, tramite
          l'IRI, la erogazione contestuale delle somme necessarie,  a
          valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate
          trimestrali  commisurate  al  fabbisogno  ed alle modalita'
          temporali indicate nel medesimo programma. La SPI S.p.a. e'
          autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore  delle
          iniziative  imprenditoriali,  di  cui  all'art. 5, comma 1,
          nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote  di
          minoranza  attraverso  la  concessione  di prefinanziamenti
          delle agevolazioni richieste  sulla  base  della  normativa
          comunitaria,  nazionale  e  regionale  applicata nelle aree
          individuate dal presente decreto e previa deliberazione, da
          adottarsi nel termine  massimo  di  centoventi  giorni,  da
          parte  degli  istituti  di  credito  speciale  abilitati ad
          operare  nel  Mezzogiorno  ovvero   dell'Agenzia   per   la
          promozione   e   lo  sviluppo  del  Mezzogiorno.    A  tali
          prefinanziamenti, siano essi relativi  ad  agevolazioni  in
          conto  capitale  o  tasso  agevolato,  saranno applicate le
          condizioni e  le  modalita'  previste  dalla  normativa  di
          finanziamento  agevolato  richiesta  ed  in ogni caso ad un
          tasso non superiore al 7 per cento.  Per le  iniziative  di
          cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento
          e'  quello  della  provincia  di  appartenenza dell'area di
          crisi  siderurgica.  Su   proposta   del   Ministro   delle
          partecipazioni  statali  il  CIPI  puo' deliberare, ai fini
          della localizzazione delle iniziative di  cui  al  presente
          comma,  di  ampliare  l'area  di  intervento  al territorio
          rientrante  nel  raggio  di  trenta  chilometri   calcolato
          rispetto  ai  centri  urbani  di  Napoli, Taranto, Genova e
          Terni nonche' a quelli relativi all'applicazione  dell'art.
          7,  comma 5, purche' ricadente nell'ambito delle rispettive
          regioni di appartenenza.
             7. Per le iniziative localizzate nelle aree  del  centro
          nord  da  parte  della SPI S.p.a. potra' essere concesso un
          contributo per un ammontare non superiore al 25  per  cento
          degli  investimenti  ammissibili.  Tale  contributo  potra'
          essere cumulato con quello previsto dal regolamento CEE  n.
          328/88  del  2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalita'
          indicate all'art. 11.
             8.  Alle   iniziative   localizzate   nelle   aree   del
          Mezzogiorno  al  cui  capitale  la SPI S.p.a. partecipi, la
          stessa SPI potra' concedere finanziamenti agevolati sino  a
          copertura  dei  fabbisogni finanziari residui rispetto alle
          agevolazioni  della  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  e  di
          eventuali   altre   leggi   agevolative,  nonche'  rispetto
          all'ammontare di  capitale  proprio  di  cui  all'art.  69,
          ottavo  comma, del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A  tali  finanziamenti  si
          applica  un  tasso  pari  a  quello  previsto  nel comma 2,
          lettera b), dell'art. 6 e con durata non superiore ad  anni
          quattro.
             9.  I  contributi  erogati  alle societa' che attuano le
          iniziative    incluse    nel    programma    speciale    di
          reindustrializzazione   e   nel   programma  di  promozione
          industriale di cui all'art.  5,  costituiscono  adeguamento
          dei  mezzi  propri  delle  societa' stesse e sono da queste
          accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio
          in sospensione di imposta ai sensi dell'art. 55  del  testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
             10. Nella  determinazione  dell'entita'  dell'intervento
          del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene
          conto  delle  spese  sostenute  anteriormente  al 14 giugno
          1988.
             11.   Il   Ministro   delle   partecipazioni    statali,
          congiuntamente  al Ministro per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno, per le iniziative localizzate  nei  comuni
          delle  province  di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  per   gli   aspetti
          occupazionali,  vigila sull'attuazione dei programmi di cui
          all'art. 5, comma  1.  I  Ministri  di  cui  sopra,  per  i
          rispettivi  ambiti  di  competenza,  presentano al CIPI una
          relazione   semestrale,   da  trasmettere  alle  competenti
          commissioni parlamentari, sullo stato di  attuazione  degli
          interventi,  con  particolare riferimento agli investimenti
          attivati ed ai connessi riflessi occupazionali.
             12.   Il   Ministro   delle   partecipazioni    statali,
          congiuntamente  ai Ministri per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno e del lavoro e  della  previdenza  sociale,
          puo'  promuovere  accordi di programma ai sensi dell'art. 7
          della legge 1 marzo 1986, n. 64".
             - Si riporta il testo dell'art. 5,  commi  1  e  2,  del
          citato D.L. n.  120/1989:
             "Art. 5. - 1. Al fine di accelerare la ripresa economica
          ed  occupazionale  delle  aree  interessate dal processo di
          ristrutturazione del comparto siderurgico di  cui  all'art.
          1,  il  CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni
          statali, di concerto, per  quanto  di  competenza,  con  il
          Ministro  per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
          esamina e delibera, entro sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il  programma
          speciale  di  reindustrializzazione  delle  aree  di  crisi
          siderurgica,   nel   quale   sono  specificate  le  singole
          iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova,
          Terni,  Napoli  e   Taranto   individuati   per   il   loro
          insediamento,    nonche'   il   programma   di   promozione
          industriale  predisposto  dalla  Societa'  finanziaria   di
          promozione  e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI
          (SPI S.p.a.), relativo ad  iniziative  imprenditoriali  nei
          settori   dell'industria  e  dei  servizi  con  particolare
          riferimento a quelle da realizzare  in  collaborazione  con
          imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.
             2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede
          alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi".
             -  Si riporta il testo degli articoli 2, 3, comma 7 (che
          sostituisce i commi 1, 2 e 3  dell'art.  1  della  legge  3
          febbraio 1989, n. 41 - Interventi per la politica mineraria
          per  il 1988), e 7 della legge n. 221/1990 (Nuove norme per
          l'attuazione della politica mineraria):
             "Art.   2   (Programmi    quinquennali    e    attivita'
          sostitutive).  -  1.  In  conformita' ai nuovi indirizzi di
          politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi  dell'art.
          1  ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          sentiti   il   Consiglio   superiore  delle  miniere  e  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano di
          cui all'art. 12 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  di
          concerto  con  il Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica  e  d'intesa  con  i   Ministri
          interessati,  presenta al Comitato interministeriale per il
          coordinamento  della  politica  industriale   (CIPI),   per
          l'approvazione,  l'aggiornamento dei programmi quinquennali
          relativi alle iniziative per la ricerca  di  base,  per  la
          ricerca   operativa  e  per  la  promozione  della  ricerca
          scientifica e tecnologica nel settore minerario.
             2.   Al   fine  di  favorire  la  ripresa  economica  ed
          occupazionale  nelle  aree  interessate  da   processi   di
          ristrutturazione   del   comparto  minerario  il  CIPI,  su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  di  concerto,  per quanto di competenza,
          con i Ministri  delle  partecipazioni  statali  e  per  gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni
          interessate,  fissa  gli  indirizzi  di coordinamento delle
          iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni
          e degli enti pubblici; delibera il  programma  speciale  di
          promozione  di  nuove  attivita'  produttive nel quale sono
          indicate  le  iniziative  imprenditoriali  da  attuare   ed
          impartisce  direttive  all'Ente nazionale idrocarburi (ENI)
          per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza
          da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti  che
          intraprendono  attivita'  sostitutive  ai sensi dell'art. 1
          della  legge  3  febbraio  1989,  n.  41,  come  modificato
          dall'art. 3 della presente legge.
             3.  Il  CIPI,  altresi',  ripartisce l'autorizzazione di
          spesa di cui all'art. 7 in modo che una quota non inferiore
          al 40 per  cento  delle  disponibilita'  complessive  venga
          destinata  agli  interventi per le attivita' sostitutive di
          cui all'art. 1 della legge 3 febbraio  1989,  n.  41,  come
          modificato dall'art. 3 della presente legge".
             Art.  1,  commi  1,  2 e 3, della legge n. 41/1989, come
          sostituiti dall'art. 3, comma 7, della legge n. 221/1990:
             "Art. 1 (Contributi per attivita' sostitutive). - 1. Nei
          bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione
          comportanti contrazione  di  manodopera  o  la  sospensione
          totale   o   parziale   dell'attivita'  mineraria  divenuta
          antieconomica, con conseguenti esodi di  manodopera,  anche
          se  la  sospensione  dell'attivita' si sia verificata prima
          della data di entrata in vigore della  presente  legge,  ma
          comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della
          concessione  di  coltivazione  o ad altri soggetti ritenuti
          idonei  che   intraprendano   attivita'   sostitutive   nel
          territorio   dei   comuni  sui  quali  insiste  l'attivita'
          mineraria o nei comuni limitrofi, con piani  di  assunzione
          di  manodopera  raccordati  con  gli  esodi, possono essere
          concessi, con delibera del Comitato  interministeriale  per
          il  coordinamento  della  politica  industriale  (CIPI), su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  contributi  in conto capitale fino al 25
          per   cento   dell'investimento   globale   relativo   alla
          realizzazione   di  tali  attivita'  e  per  iniziative  di
          reimpiego della manodopera fino a 50 unita', da attuarsi in
          settori  diversi  da  quelli   definiti   sensibili   dalle
          disposizioni comunitarie in vigore.
             2.  I  contributi  di cui al comma 1 non sono cumulabili
          con le agevolazioni previste da  altre  leggi  statali,  da
          leggi  regionali  e  delle province autonome di Trento e di
          Bolzano, fatta eccezione per le  agevolazioni  previste  da
          organismi  comunitari  e per quelle relative alle attivita'
          agricole.
             3. Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree
          localizzate nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del
          testo  unico  delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  6
          marzo  1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per
          cento dell'investimento globale, e sino al  limite  del  75
          per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da
          altre leggi statali e da leggi regionali".
             "Art.   7   (Interventi   di   sostegno  alle  attivita'
          minerarie). - 1.   Per gli interventi di  cui  all'art.  14
          della  legge  6 ottobre 1982, n.  752, da ultimo modificato
          dall'art. 5 del  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  318,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
          n. 399, per la  concessione  dei  contributi  previsti  dal
          comma  2  del  presente  articolo  nonche' per l'attuazione
          delle iniziative sostitutive di cui all'art. 1 della  legge
          3  febbraio  1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della
          presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 43 miliardi
          per l'anno 1989, di lire 43 miliardi per l'anno 1990  e  di
          lire  64  miliardi  per  l'anno 1991. La ripartizione della
          predetta disponibilita' tra le tre tipologie di  intervento
          e'  effettuata  con  delibera  del  CIPI  su  proposta  del
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          sentito il Consiglio superiore delle miniere.
             2. Nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE ai sensi
          dell'articolo   1,   comma   1,  della  presente  legge  ai
          concessionari di unita' minerarie  riconosciute  di  valore
          strategico   o   sociale   che   presentino   programmi  di
          ristrutturazione finalizzati al recupero di  condizioni  di
          economicita'  di  gestione  o  piani di riconversione nelle
          attivita' sostitutive di  cui  all'art.  1  della  legge  3
          febbraio  1989,  n.  41,  come modificato dall'art. 3 della
          presente legge, possono essere concessi, per il periodo  di
          mantenimento  in  fase produttiva della miniera, contributi
          in conto  capitale  nella  misura  massima  del  costo  del
          lavoro,  diretto  o per prestazioni di terzi, sostenuto per
          la coltivazione, la preparazione e  la  valorizzazione  del
          minerale   e,  comunque,  non  superiori  alle  perdite  di
          gestione determinate con esclusione degli oneri  finanziari
          e   tenendo  conto  di  quote  di  ammortamento  rapportate
          all'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della
          produzione.
             3. I programmi di ristrutturazione  sono  approvati,  su
          proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, sentiti  la  regione  interessata  ed  il
          Consiglio  superiore  delle  miniere, con delibera del CIPI
          che indica  anche  i  livelli  produttivi  di  massima  per
          ciascuna  miniera.  Il  parere  della  regione  deve essere
          espresso entro trenta giorni dalla richiesta;  in  mancanza
          si intende espresso favorevolmente.
             4. Il contributo e' concesso annualmente, sulla base del
          conto  economico  previsionale,  con  decreto  del Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          concerto  con  il  Ministro  del tesoro.   L'erogazione del
          contributo,  sulla  base  del  conto economico di esercizio
          presentato dal concessionario per ogni singola miniera,  e'
          effettuata  con  decreto  del  Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, a seguito  della  verifica  e
          del  controllo  delle  spese  da  parte  della  commissione
          tecnica di cui all'art. 5, secondo comma,  della  legge  15
          giugno 1984, n. 246.
             5.   A   richiesta   degli   interessati   il   Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato   puo'
          disporre  l'erogazione  di  anticipazioni  nella misura non
          superiore al 40 per cento del contributo  concesso,  previa
          presentazione  di  apposita  fidejussione  per un ammontare
          pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento.  Ove in
          sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in
          parte  non  dovuto,  sulla  somma   dell'anticipazione   da
          recuperare  si  applica un tasso di interesse pari al tasso
          ufficiale  di  sconto  vigente  alla  data  dell'erogazione
          dell'anticipazione  stessa  maggiorato  di  due  punti.  Il
          Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,
          con  decreto  da  emanare  di  concerto con il Ministro del
          tesoro, stabilisce le  procedure  e  le  modalita'  per  la
          concessione  e  la  liquidazione  dei  contributi  e  delle
          anticipazioni.
             6.  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge e fino al 31 dicembre  1991,  ai  lavoratori
          dipendenti  delle  unita'  minerarie localizzate nei bacini
          minerari di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989,  n.
          41,  come modificato dall'art. 3 della presente legge, puo'
          essere concesso, a carico  del  bilancio  dello  Stato,  il
          beneficio  del  pensionamento  anticipato alle condizioni e
          con le modalita' di cui all'art. 18 della legge  23  aprile
          1981, n.  155, e successive modifiche e integrazioni.
             7. I residui del cap. 7903 dello stato di previsione del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          non  ancora  formalmente  impegnati alla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  sono  trasferiti,  per  un
          ammontare  non  superiore  a  lire  50  miliardi,  in conto
          residui al cap. 7902 del medesimo  stato  di  previsione  e
          possono   essere   utilizzati   per  gli  interventi  e  le
          iniziative di cui al comma 1. Il  Ministro  del  tesoro  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni nel conto dei residui passivi".
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 5, commi 2 e 3, della
          legge n.  282/1991:
             "Art. 5.
             (Omissis).
             2.  Il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  sottopone  il programma di cui al comma 1
          all'esame di un  Comitato  interministeriale  composto  dal
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, dal  Ministro  del
          tesoro  e  dal Ministro del bilancio e della programmazione
          economica,  e  lo  presenta,  entro  trenta  giorni   dalla
          trasmissione  del  programma  stesso da parte dell'Enea, al
          CIPE per l'approvazione.
             3. Il comitato di cui al comma 2 ha altresi' il  compito
          di  approvare  il piano annuale di attuazione del programma
          di cui al comma 1, comprendente anche gli  accordi  di  cui
          all'art. 2, comma 2, lettera a)".
             - Si riportano i testi degli articoli 8, comma 2, 5 e 38
          della legge n. 317/1991:
             "Art. 8 (Agevolazioni per le spese di ricerca).
             (Omissis).
             2.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge il Comitato interministeriale  per  la
          politica  industriale  (CIPI),  su  proposta  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          concerto  con  il  Ministro per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'universita' e  della
          ricerca  scientifica  e tecnologica, individua, nell'ambito
          dei diversi settori produttivi, i comparti  di  particolare
          rilevanza   per   l'avanzamento   tecnologico  del  sistema
          industriale  e  per   il   miglioramento   della   bilancia
          tecnologica.     Il     CIPI    procede,    ove    occorra,
          all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti
          comparti innovativi".
             "Art.    5   (Investimenti   innovativi   ammessi   alle
          agevolazioni).  -  1.    Le  agevolazioni  previste   dagli
          articoli  6  e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'art.
          1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto,
          congiuntamente e disgiuntamente:
               a)  la  realizzazione  o  l'acquisizione  di   sistemi
          composti  da  una  o  piu'  unita'  di  lavoro  gestite  da
          apparecchiature elettroniche, che  governino,  a  mezzo  di
          programmi,  la  progressione  logica  delle  fasi del ciclo
          tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle  seguenti
          funzioni   legate   al   ciclo   produttivo:   lavorazione,
          montaggio,  manipolazione,  controllo,  misura,  trasporto,
          magazzinaggio;
               b)  la  realizzazione  o  l'acquisizione di sistemi di
          integrazione di una o piu' unita'  di  lavoro  composti  da
          robot   industriali,   o   mezzi  robotizzati,  gestiti  da
          apparecchiature elettroniche, che  governino,  a  mezzo  di
          programmi,  la  progressione  logica  delle  fasi del ciclo
          tecnologico;
               c)  la  realizzazione  o  l'acquisizione   di   unita'
          elettroniche  o  di  sistemi elettronici per l'elaborazione
          dei   dati   destinati   al   disegno   automatico,    alla
          progettazione,   alla   produzione   della   documentazione
          tecnica, alla gestione delle  operazioni  legate  al  ciclo
          produttivo,   al  controllo  e  al  collaudo  dei  prodotti
          lavorati nonche' al  sistema  gestionale,  organizzativo  e
          commerciale;
               d)  la realizzazione o l'acquisizione di programmi per
          l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di  cui
          alle lettere a), b) e c);
               e)  l'acquisizione  di  brevetti  e licenze funzionali
          all'esercizio delle attivita' produttive, la formazione del
          personale    necessaria    per    l'utilizzazione     delle
          apparecchiature,  dei  sistemi  e dei programmi di cui alle
          lettere a), b), c) e d);
               f)    la    realizzazione    o    l'acquisizione    di
          apparecchiature  scientifiche  destinate  a  laboratori  ed
          uffici di progettazione aziendale;
               g) la realizzazione  o  l'acquisizione  di  sistemi  e
          macchinari,   gestiti   da   apparecchiature  elettroniche,
          finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.
             2. Gli investimenti di cui al  comma  1  possono  essere
          effettuati    anche   mediante   contratti   di   locazione
          finanziaria  o   di   compravendita   con   riserva   della
          proprieta',  a  norma  dell'art. 1523 del codice civile o a
          norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.
             3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6  e  12  non
          possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle
          lettere  d)  ed  e) del comma 1. Le agevolazioni concesse a
          fronte delle  spese  per  programmi,  brevetti,  licenze  e
          formazione    del    personale    non    possono   superare
          rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per
          cento  e  il  20 per cento del costo delle macchine e delle
          apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c)  del  comma
          1".
             "Art. 38 (Coordinamento degli interventi). - 1. Il CIPI,
          all'uopo  integrato  con  il  Ministro  del  commercio  con
          l'estero, con propria delibera, adottata  su  proposta  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno, formula direttive volte a  coordinare  gli
          interventi  di  cui  alla  presente  legge con il complesso
          degli interventi anche comunitari  in  favore  del  sistema
          industriale  nazionale.  Il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato presenta annualmente  al  CIPI
          una  relazione,  successivamente  trasmessa  al Parlamento,
          sullo stato di attuazione della presente legge".
             - Si riportano gli articoli 2 e 3 della citata legge  n.
          808/1985.
             "Art.   2   (Comitato  per  lo  sviluppo  dell'industria
          aeronautica). - Per assicurare la  coordinata  e  razionale
          applicazione   degli  interventi  di  cui  all'art.  3,  e'
          istituito  il  comitato  per  lo  sviluppo   dell'industria
          aeronautica  presieduto  dal  Ministro  dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui
          delegato e composto da un rappresentante per  ciascuno  dei
          Ministeri    degli    affari    esteri,    della    difesa,
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,   del
          commercio  con  l'estero e delle partecipazioni statali, un
          rappresentante   dell'ufficio   del   Ministro    per    il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica  e  un rappresentante dell'ufficio del Ministro
          per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche'  da
          tre  esperti,  scelti tra persone di qualificata esperienza
          nel settore e non legate da rapporti  di  dipendenza  o  di
          partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del
          settore.
             Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.
             I  componenti  effettivi  e  supplenti del comitato sono
          moninati  per  un  triennio  con   decreto   del   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             Il comitato e' costituito validamente con la maggioranza
          assoluta  dei  componenti e delibera i pareri a maggioranza
          assoluta dei presenti.
             Alla  segreteria  del  comitato  provvede  il  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
             Il    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
          dell'artigianato redige  annualmente  una  relazione  sullo
          stato   dell'industria   aeronautica   ed   in  particolare
          sull'attuazione dei programmi piu'  significativi  per  gli
          aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui
          finanziamenti  e contributi erogati ai sensi della presente
          legge e sull'attivita' svolta dal comitato con  particolare
          riferimento ai pareri resi.
             La  relazione  e' redatta sulla base di singoli rapporti
          che, entro il 30 giugno di ciascun  anno,  le  imprese  che
          abbiano  ottenuto  i  benefici di cui all'articolo seguente
          devono  presentare   al   Ministero   dell'industria,   del
          commercio  e  dell'artigianato  in  ordine  all'impiego dei
          benefici stessi.
             La relazione e' trasmessa dal  Ministro  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  entro il 31 luglio di
          ciascun  anno,  al  Comitato   interministeriale   per   il
          coordinamento    della    politica   industriale   per   la
          trasmissione  al  Parlamento,  unitamente  alla   relazione
          previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge
          5 agosto 1978, n. 468.
             Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente
          articolo  gravano  sul  cap. 1092 dello stato di previsione
          del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato".
             "Art.    3    (Finanziamenti   e   contributi   per   la
          partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
          aeronautici in collaborazione  internazionale).  -  Per  le
          finalita'   di  cui  all'art.  1,  alle  imprese  nazionali
          partecipanti a programmi di  collaborazione  internazionale
          per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti
          e materiali aeronautici possono essere concessi:
               a)  finanziamenti  per  l'elaborazione  di programmi e
          l'esecuzione    di    studi,    progettazioni,    sviluppi,
          realizzazione   di   prototipi,   prove,  investimenti  per
          industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla
          concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di
          produzione   sostenuti   in   relazione   all'apprendimento
          precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di
          regime;
               b)  contributi in conto interessi, non superiori al 60
          per cento del tasso di riferimento di cui all'art.  20  del
          decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
          902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per
          lo svolgimento dell'attivita' di produzione di serie, nella
          misura  del  70  per  cento  del  costo  del  programma  di
          produzione considerato e per un periodo massimo  di  cinque
          anni.  Per  le  iniziative localizzate nei territori di cui
          all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
          Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente  della
          Repubblica   6   marzo   1978,   n.   218,   la  misura  e'
          rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;
               c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per
          un periodo massimo di dieci anni  di  istituti  di  credito
          relativi  a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle
          misure  necessarie   ad   allineare   le   condizioni   del
          finanziamento   a   quelle   praticate   dalle  istituzioni
          finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti  al
          programma.
             Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo possono
          essere  effettuati   anche   in   relazione   all'eventuale
          finanziamento,  da  parte  delle  imprese  nazionali, delle
          attivita'  comuni  di  programma  per  la  quota  di   loro
          pertinenza".
             -  La  legge  21 giugno 1986, n. 370, reca: "Incentivi a
          favore delle imprese industriali  italiane  che  realizzano
          investimenti nel territorio della Repubblica di Malta".
             -  Si riporta il testo dell'art. 2, commi 2, lettera e),
          e 5,  lettere  c),  d),  n.  2,  della  legge  n.  675/1977
          (Provvedimenti   per   il   coordinamento   della  politica
          industriale, la ristrutturazione,  la  riconversione  e  lo
          sviluppo del settore):
             "Art. 2.
             (Omissis).
             Il CIPI provvede. . . (omissis).
             Il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          adotta:
              1) sulla base degli accertamenti previsti alle  lettere
          a),  b)  e  c)  del precedente comma, con propri decreti, i
          conseguenti     provvedimenti,     indicandone     l'ambito
          territoriale  di  applicazione  ed  i  limiti  temporali di
          efficacia;
              2) sulla base delle esigenze determinate a norma  della
          lettera  d)  del  precedente  comma i conseguenti ordini di
          pagamento.
             (Omissis).
               e) a determinare le  direttive  cui  dovra'  attenersi
          l'IMI  nella  gestione  del  "Fondo speciale per la ricerca
          applicata", anche ai fini dell'imputazione di finanziamenti
          alla quota riservata al Mezzogiorno dall'art. 3 della legge
          14 ottobre 1974, n. 652".
             - Si riporta il testo dell'art. 13 del D.L. n.  402/1981
          convertito  con legge n. 537/1981 (Contenimento della spesa
          previdenziale e adeguamento delle contribuzioni):
             "Art.  13  (Regolamentazione  rateale  dei  debiti   per
          contributi  ed  accessori). - L'interesse di differimento e
          di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per
          i contributi ed accessori di legge  dovuti  dai  datori  di
          lavoro   agli   enti  gestori  di  forme  di  previdenza  e
          assistenza obbligatoria e' pari al  tasso  degli  interessi
          attivi  previsti  dagli  accordi interbancari per i casi di
          piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti,  e
          sara'  determinato  con  decreto del Ministro del tesoro di
          concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  con  effetto  dalla data di emanazione del decreto
          stesso.
             Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui  al
          comma  precedente e' ridotto di una percentuale di 11 punti
          sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati  entro
          e  non  oltre  novanta  giorni dalla data di scadenza della
          riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento,
          il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme
          e le procedure che regolano la riscossione,  anche  in  via
          giudiziale,  dei  contributi  previdenziali  di  pertinenza
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
             Per  le  aziende  in  crisi  per  le  quali  siano stati
          adottati i provvedimenti previsti  dalla  legge  12  agosto
          1977,  n.  675,  dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal
          decreto-legge 30  gennaio  1979,  n.  26,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  3  aprile  1979,  n.    95, e
          limitatamente alle  domande  di  dilazione  presentate  nei
          periodi  di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di
          interesse di dilazione e' ridotto dal Comitato dei Ministri
          per il coordinamento della politica industriale (CIPI),  in
          casi  eccezionali  e  su proposta del Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per  cento
          del  tasso  degli  interessi  attivi previsti dagli accordi
          interbancari di cui al primo comma.
             A  decorrere  dal  1  gennaio  1981,   le   agevolazioni
          contributive  previste  dall'art.  17,  primo  comma, della
          legge 3 giugno 1975, n.  160, dall'art. 14-sexies,  secondo
          comma,  lettera  c), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
          663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29
          febbraio 1980, n. 33, dall'art. 3 della legge  30  dicembre
          1980,  n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma, e 8, primo
          comma,  del  decreto-legge  23  dicembre  1977,   n.   942,
          convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge 27
          febbraio 1978, n. 41, si applicano alle aziende situate nei
          territori montani di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973, n. 601, nonche' nelle zone
          agricole svantaggiate  delimitate  ai  sensi  dell'art.  15
          della legge 27 dicembre 1977, n. 984".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge n.
          223/1991  (Norme  in   materia   di   cassa   integrazione,
          mobilita',  trattamento  di  disoccupazione,  attuazione di
          direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro  ed
          altre disposizioni in materia di mercato di lavoro):
             "Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di
          integrazione  salariale).  - 1. La disciplina in materia di
          intervento straordinario di  integrazione  salariale  trova
          applicazione   limitatamente   alle   imprese  che  abbiano
          occupato  mediamente  piu'  di  quindici   lavoratori   nel
          semestre   precedente   la   data  di  presentazione  della
          richiesta  di  cui  al  comma  2.  Nel  caso  di  richieste
          presentate   prima   che   siano  trascorsi  sei  mesi  dal
          trasferimento di azienda, tale requisito  deve  sussistere,
          per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente
          alla    data    del   predetto   trasferimento.   Ai   fini
          dell'applicazione  del  presente  comma  vengono  computati
          anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto
          di formazione e lavoro.
             2.   La   richiesta   di   intervento  straordinario  di
          integrazione salariale  deve  contenere  il  programma  che
          l'impresa   intende  attuare  con  riferimento  anche  alle
          eventuali misure previste per fronteggiare  le  conseguenze
          sul  piano  sociale.  Il programma deve essere formulato in
          conformita' ad un modello stabilito,  sentito  il  Comitato
          interministeriale   per  il  coordinamento  della  politica
          industriale (CIPI), con decreto del Ministro del  lavoro  e
          della    previdenza    sociale.   L'impresa,   sentite   le
          rappresentanze   sindacali  aziendali  o,  in  mancanza  di
          queste,  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria   dei
          lavoratori  piu'  rappresentative operanti nella provincia,
          puo' chiedere una modifica del programma nel corso del  suo
          svolgimento.
             3.   La   durata   dei  programmi  di  ristrutturazione,
          riorganizzazione o conversione aziendale  non  puo'  essere
          superiore  a due anni. Il CIPI ha facolta' di concedere due
          proroghe, ciascuna di durata non superiore a  dodici  mesi,
          per  quelli  tra  i  predetti  programmi che presentino una
          particolare complessita' in ragione  delle  caratteristiche
          tecniche dei processi produttivi dell'impresa.
             4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1,
          del  decreto-legge  21  marzo  1988, n. 86, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e'
          dovuto  in  misura  doppia a decorrere dal primo giorno del
          venticinquesimo mese successivo a quello in cui e'  fissata
          dal   decreto   ministeriale  di  concessione  la  data  di
          decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
             5. La durata del programma per crisi aziendale non  puo'
          essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la
          medesima  causale  non  puo'  essere disposta prima che sia
          decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
          precedente concessione.
             6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro  e
          della  previdenza  sociale,  sentito il comitato tecnico di
          cui all'art. 19 della legge 28  febbraio  1986,  n.  41,  i
          criteri  per  l'individuazione dei casi di crisi aziendale,
          nonche' di  quelli  previsti  dall'art.  11,  comma  2,  in
          relazione   alle   situazioni   occupazionali   nell'ambito
          territoriale e alla situazione produttiva dei settori,  cui
          attenersi per la selezione dei casi di intervento nonche' i
          criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.
             7.   I  criteri  di  individuazione  dei  lavoratori  da
          sospendere nonche' le modalita'  della  rotazione  prevista
          nel  comma  8  devono formare oggetto delle comunicazioni e
          dell'esame congiunto previsti dall'art. 5  della  legge  20
          maggio 1975, n. 164.
             8.   Se   l'impresa   ritiene,  per  ragioni  di  ordine
          tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei  normali
          livelli  di  efficienza,  di  non  adottare  meccanismi  di
          rotazione  tra  i  lavoratori  che  espletano  le  medesime
          mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
          dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di
          cui  al  comma  2.  Qualora  il  CIPI  abbia  approvato  il
          programma, ma ritenga non  giustificati  i  motivi  addotti
          dall'azienda  per  la  mancata adozione della rotazione, il
          Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  promuove
          l'accordo  fra  le  parti  sulla  materia  e,  qualora tale
          accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi  dalla  data
          del decreto di concessione del trattamento straordinario di
          integrazione  salariale,  stabilisce  con  proprio  decreto
          l'adozione di meccanismi di  rotazione,  sulla  base  delle
          specifiche  proposte  formulate dalle parti. L'Azienda, ove
          non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta,
          per ogni lavoratore sospeso, a  corrispondere  con  effetto
          immediato,  nella  misura doppia, il contributo addizionale
          di cui all'art. 8, comma 1,  del  citato  decreto-legge  21
          marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo  contributo,  con
          effetto   dal   primo   giorno   del  venticinquesimo  mese
          successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa
          integrazione,  e'  maggiorato  di   una   somma   pari   al
          centocinquanta per cento del suo ammontare.
             9.   Per   ciascuna   unita'  produttiva  i  trattamenti
          straordinari di integrazione salariale  non  possono  avere
          una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
          di  un  quinquennio,  indipendentemente  dalle cause per le
          quali sono stati concessi,  ivi  compresa  quella  prevista
          dall'art.  1  del  decreto-legge  30  ottobre 1984, n. 726,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1984,  n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di
          trattamento  ordinario  concessi   per   contrattazioni   o
          sospensioni   dell'attivita'   produttiva   determinate  da
          situazioni temporanee di mercato. Il predetto  limite  puo'
          essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
          dal  CIPI  ai  sensi  del  comma  6,  per  i  casi previsti
          dall'art.  3  della  presente  legge,   dall'art.   1   del
          decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  1984,  n.  863,
          dall'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre 1987, n. 536,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio
          1988,  n.  48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma
          3.
             10. Per  le  imprese  che  presentino  un  programma  di
          ristrutturazione,  riorganizzazione o conversione aziendale
          a seguito di una avvenuta significativa trasformazione  del
          loro  assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti
          apporti di capitali ed investimenti  produttivi,  non  sono
          considerati,  ai  fini  dell'applicazione  del  comma  9, i
          periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
             11.   L'impresa   non   puo'   richiedere   l'intervento
          straordinario  di  integrazione  salariale  per  le  unita'
          produttive per le quali abbia  richiesto,  con  riferimento
          agli stessi periodi, l'intervento ordinario".
             - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n. 46/1982
          (Interventi   per  i  settori  dell'economia  di  rilevanza
          nazionale).
             "Art.  8.  Il  Ministro  per  il   coordinamento   delle
          iniziative   per  la  ricerca  scientifica  e  tecnologica,
          avvalendosi eventualmente della consulenza del CNR e  degli
          altri  enti  pubblici  di  ricerca,  definisce  e sottopone
          all'approvazione del CIPI programmi  nazionali  di  ricerca
          finalizzati   allo   sviluppo   di   tecnologie  fortemente
          innovative  e  strategiche   suscettibili   di   traduzione
          industriale nel medio periodo".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  della legge n.
          67/1988  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria
          1988).
             "Art. 15. - 1. E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  210
          miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1988, 1989 e 1990 per
          consentire  all'IMI,  all'EFIM,  all'ENI   e   all'IRI   di
          concorrere,  con  le  modalita'  e nelle proporzioni di cui
          all'art. 14, decimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n.
          887, all'ulteriore aumento, di pari importo,  del  capitale
          sociale  della GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5
          della legge 22 marzo 1971, n. 184.
             2.  Per  consentire l'attuazione degli interventi di cui
          al fondo speciale per la ricerca applicata,  istituito  con
          l'art.   4  della  legge  25  ottobre  1968,  n.  1089,  e'
          autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno  1988,
          di  lire  500  miliardi  per  l'anno  1989  e di lire 1.000
          miliardi per l'anno  1990,  da  iscrivere  nello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro.
             3.  Una  quota fino al 10 per cento delle disponibilita'
          del fondo di cui al comma 2, con  priorita'  per  programmi
          anche consortili a favore delle piccole e medie imprese, e'
          utilizzata   per   finanziare   l'attivita'  di  formazione
          professionale di ricercatori e tecnici di ricerca  di  eta'
          non  superiore  a  29  anni,  che  verranno impiegati nella
          realizzazione dei progetti. Per le attivita' di  formazione
          professionale  saranno  utilizzate  le  societa' di ricerca
          costituite con i  mezzi  del  fondo  medesimo  e  anche  le
          strutture  universitarie  e  post-universitarie. I soggetti
          destinatari delle quote di finanziamento per  attivita'  di
          formazione  professionale  devono  documentare  i risultati
          delle suddette attivita' di  formazione.  Sulle  suindicate
          attivita' il Ministro per il coordinamento delle iniziative
          per   la   ricerca   scientifica  e  tecnologica  riferisce
          annualmente al CIPI  nelle  forme  previste  dall'art.  11,
          terzo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
             4. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per
          la  ricerca  scientifica e tecnologica adotta le occorrenti
          iniziative per armonizzare, riequilibrare e qualificare  il
          sistema  infrastrutturale relativo al settore della ricerca
          scientifica, favorendo  rapporti  di  collaborazione  e  la
          costituzione  di  consorzi  tra  le  universita' e le altre
          istituzioni di ricerca pubbliche  e  private,  da  regolare
          mediante apposite convenzioni. A tal fine e' autorizzata la
          spesa  di  lire  50 miliardi per l'anno 1988 destinati alla
          concessione da parte  del  Ministro  per  il  coordinamento
          delle  iniziative  per la ricerca scientifica e tecnologica
          di contributi in conto capitale a titolo di concorso  nelle
          spese,  secondo modalita' e procedure stabilite con decreto
          del Ministro medesimo, di concerto con quello  del  tesoro.
          Fino    alla    data    di   costituzione   del   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          le iniziative  di  cui  al  presente  comma  sono  adottate
          d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.
             5.  Il  fondo  di  cui all'art. 1, della legge 30 aprile
          1985, n. 163, recante  nuova  disciplina  degli  interventi
          dello  Stato  a  favore  dello spettacolo, e' stabilito, ai
          sensi dell'art. 15 della stessa legge n.  163 del 1985,  in
          lire  897 miliardi per il 1988, in lire 943 miliardi per il
          1989 e in lire 991 miliardi  per  il  1990.  Per  gli  anni
          successivi  l'entita'  del  fondo  e'  determinata  con  le
          modalita' previste  dall'art.  19,  quattordicesimo  comma,
          della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
             6.  Al  fondo  di  dotazione dell'Ente autonomo gestione
          cinema (EAGC) e' conferito l'apporto di  lire  25  miliardi
          per  il  1988.  E'  altresi'  conferito  all'Ente  autonomo
          "Teatro San Carlo" di Napoli il contributo straordinario di
          lire 5 miliardi per l'anno 1988, lire 3 miliardi per l'anno
          1989  e lire 2 miliardi per l'anno 1990 per la celebrazione
          del duecentocinquantesimo anniversario della fondazione del
          teatro. E' conferito al comune  di  Spoleto  il  contributo
          straordinario  di  lire 3 miliardi per l'anno 1988 e lire 2
          miliardi per l'anno  1989  affinche'  sia  trasferito  alla
          Fondazione "Festival dei due mondi" di Spoleto.
             7.  Il  limite  di  impegno  di  lire  45  miliardi  per
          l'anno1989 di cui all'art. 2, comma 1-bis , decreto-legge 3
          gennaio 1987, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  6  marzo  1987, n. 65, recante misure urgenti per la
          costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la
          realizzazione o completamento di strutture sportive di base
          e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore
          delle attivita' di interesse turistico, e' elevato  a  lire
          105  miliardi,  di cui almeno il 40 per cento nei territori
          meridionali.
             8. L'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  2,  comma
          1-ter , decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e' elevata,
          a  decorrere dall'anno 1989 e fino all'anno 1996, di lire 5
          miliardi.
             9. Il  limite  del  controvalore  dei  prestiti  che  il
          Consorzio  nazionale  di credito agrario di miglioramento e
          gli altri istituti di credito abilitati  possono  contrarre
          all'estero  negli anni 1988 e 1989 ai sensi del terzo comma
          dell'art. 13 della legge  22  dicembre  1984,  n.  887,  e'
          complessivamente elevato di lire 1.500 miliardi.
             10.  Per  consentire,  ai  sensi  dell'art. 12, comma 4,
          della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la prosecuzione  degli
          interventi  di  riconversione  delle cooperative agricole e
          loro  consorzi  di  valorizzazione  di  prodotti  agricoli,
          nonche'  delle  cooperative  e  loro  consorzi operanti nel
          settore dell'allevamento che, per effetto di  provvedimenti
          comunitari restrittivi, abbiano dovuto sospendere o ridurre
          l'attivita'  di  trasformazione, e' autorizzata la spesa di
          lire 60 miliardi per l'anno 1988, con particolare  riguardo
          agli  interventi di riconversione finalizzati allo sviluppo
          di tecniche agricole che limitino o escludano l'impiego  di
          fitofarmaci e alla valorizzazione dei relativi prodotti.
             11.  Per la copertura della quota stabilita dall'art. 1,
          comma 5, del Regolamento CEE n. 2262/84  del  Consiglio  in
          data  17  luglio  1984,  non a carico del bilancio generale
          delle Comunita' europee, relativa alle spese  da  sostenere
          per  i  controlli previsti dall'art. 1, comma 2, del citato
          Regolamento CEE n. 2262/84,  e'  autorizzata,  a  decorrere
          dall'anno 1988, la spesa annua di lire 9 miliardi.
             12.  Al  fine  di finanziare il secondo piano annuale di
          attuazione degli interventi straordinari  nel  Mezzogiorno,
          la  facolta'  di  assumere impegni di spesa per somme anche
          superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'art.  25
          del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica   6   marzo   1978,   n.   218,   e'    riferita
          all'autorizzazione  di  spesa disposta ai sensi dell'art. 1
          della legge 1 marzo 1986, n. 64, per gli anni dal  1988  al
          1991.  La  quota  per  l'anno  1991  e' determinata in lire
          13.000 miliardi.
             13. Per la realizzazione di  un  programma  che  prevede
          l'installazione  nel  Mezzogiorno di centri per lo sviluppo
          dell'imprenditorialita' e' autorizzata la spesa di lire 100
          miliardi in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1988, 30
          miliardi per l'anno 1989 e 45 miliardi per l'anno 1990,  da
          iscrivere  nello  stato  di  previsione del Ministero delle
          partecipazioni statali.
             14. Gli importi  di  cui  al  comma  13  possono  essere
          erogati  agli  enti  di gestione o a societa' per azioni da
          essi direttamente o indirettamente partecipate a titolo  di
          contributo  per  la  realizzazione  dei  relativi  progetti
          predisposti dagli enti e approvati dal  CIPI,  su  proposta
          del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa con il
          Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.
             15.   Per  la  realizzazione  dello  schedario  viticolo
          comunitario, previsto dal Regolamento CEE  n.  2392/86  del
          Consiglio  del  24  luglio  1986,  alla  cui istituzione la
          Comunita' partecipa con un finaziamento del  50  per  cento
          dei  costi  effettivi, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento
          medesimo, e' autorizzata la spesa di lire  8  miliardi  per
          l'anno  1988,  da  iscrivere  nello stato di previsione del
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
             16. Per consentire lo sviluppo del  settore  zootecnico,
          ai   sensi   della  legge  8  novembre  1986,  n.  752,  le
          cooperative agricole e loro consorzi  per  la  costruzione,
          ristrutturazione    ed    ampliamento    di   impianti   di
          macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni
          possono contrarre mutui nel limite complessivo  massimo  di
          lire 700 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nel 1988
          e di lire 300 miliardi nl 1989. Detti mutui possonso essere
          destinati  nei limiti di lire 100 miliardi per il 1988 e di
          lire 50  miliardi  per  il  1989  anche  ad  operazioni  di
          consolidamento  delle  passivita'  esistenti  a  favore dei
          soggetti e relativamente alle strutture ed  impianti  sopra
          indicati; si applica in tale caso la disposizione dell'art.
          6,  secondo  comma,  della  legge 4 giugno 1984, n. 194. In
          relazione a tali mutui, e'  concesso  un  contributo  negli
          interessi  nella  misura  massima  di  10 punti percentuali
          secondo criteri e modalita' da stabilirsi con  decreto  del
          Ministro  dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
          il Ministro  del  tesoro.  Si  applica  alla  gestione  dei
          macelli e degli impianti di lavorazione della carne bovina,
          suina  ed ovina la disposizione dell'art. 10 della legge 27
          ottobre 1966, n. 910, aggiunta all'art. 13, secondo  comma,
          della  legge 4 giugno 1984, n. 194. Per le finalita' di cui
          al  presente  comma  sono  autorizzati  limiti  di  impegno
          decennali  di lire 30 miliardi per l'anno 1988 e di lire 20
          miliardi per l'anno  1989.  Le  disposizioni  del  presente
          comma  si  applicano  d'intesa con le regioni, anche per il
          finanziamento dei progetti  relativi  al  consolidamento  e
          allo  sviluppo  degli  allevamenti  da  latte e da carne di
          cooperative agricole e loro consorzi.
             17. Il fondo istituito presso la Sezione speciale per il
          credito alla cooperazione della Banca nazionale del  lavoro
          ai  sensi dell'art.  1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
          e' incrementato nell'anno 1988 di lire  70  miliardi.  Alla
          predetta  Sezione  speciale  e' accordata la garanzia dello
          Stato, per il rischio di cambio sui prestiti aventi  durata
          non  superiore  ad  un  anno,  contratti  all'estero per lo
          svolgimento della propria attivita'. La garanzia si applica
          alle variazione eccedenti il 2 per  cento  intervenute  nel
          tasso  di  cambio  tra la data di conversione in lire della
          valuta mutuata e quelle del rimborso  del  capitale  e  del
          pagamento  degli interessi, secondo modalita' di attuazione
          da fissare con decreto del Ministro del tesoro,  e  con  un
          onere  massimo,  in  ogni  caso,  non  superiore  a lire 20
          miliardi. Gli eventuali oneri derivanti dalla  operativita'
          della  garanzia  di cambio prevista dal presente comma sono
          imputati al cap.    4529  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1988 e ai
          corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
             18. Al fondo di cui all'art. 17 della legge 27  febbraio
          1985,  n.   49, istituito presso la Sezione speciale per il
          credito  alla  cooperazione   per   il   finanziamento   di
          interventi  a  salvaguardia  dei livelli di occupazione, e'
          conferita per il 1988 la somma di lire 30 miliardi.
             19. Alle societa' finanziarie di cui all'art.  16  della
          legge  27  febbraio 1985, n. 49, e' corrisposto a titolo di
          rimborso    degli    oneri    connessi     all'istruttoria,
          all'assistenza  ed  alla  consulenza  relativa  ai progetti
          predisposti dalle cooperative  di  cui  all'art.  14  della
          medesima    legge,    nonche'   per   la   gestione   delle
          partecipazioni nelle stesse, un  compenso  da  determinarsi
          con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato, di concerto con i Ministri del  lavoro  e
          della previdenza sociale e del tesoro. Gli oneri derivanti,
          compresi  quelli  sostenuti  prima  dell'entrata  in vigore
          della  presente  legge,  sono  posti  a  carico  del  Fondo
          speciale  per  gli interventi a salvaguardia dei livelli di
          occupazione di cui all'art. 17 della richiamata legge n. 49
          del 1985.
             20. Il fondo di dotazione della SACE - Sezione  speciale
          per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito
          con  l'art.  13  della  legge  24  maggio  1977, n. 227, e'
          incrementato della somma di lire 300 miliardi, da iscrivere
          nello stato di previsione  del  Ministero  del  tesoro  per
          l'anno  1988.  Continua  ad applicarsi l'art.  11, comma 2,
          della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
             21. (Omissis).
             22. Il fondo di dotazione del Mediocredito centrale,  di
          cui  all'art.  17  della  legge  25 luglio 1952, n. 949, e'
          aumentato di lire 500  miliardi,  in  ragione  di  lire  50
          miliardi  nell'anno  1988,  di  lire 200 miliardi nell'anno
          1989 e di lire 250 miliardi nell'anno 1990.
             23.  Il  fondo  di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre
          1975, n.  517, concernente la disciplina del commercio,  e'
          ulteriormente  integrato  di lire 100 miliardi per ciascuno
          degli anni dal 1988 al 1997.
             24. Il fondo di cui al comma 23 e' altresi' incrementato
          di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni  1988,  1989  e
          1990,  per  la concessione di contributi in conto capitale,
          limitatamente   alle   societa'   promotrici   di    centri
          commerciali  all'ingrosso,  previsti  dal  comma 16, n. 1),
          dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. I termini
          per la  presentazione  delle  domande  sono  stabiliti  dal
          Comitato  per  la  gestione  del fondo per il finanziamento
          delle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre
          1975, n. 517.
             25. Per societa' promotrici  di  centri  commerciali  al
          dettaglio   beneficiarie   delle  agevolazioni  finanziarie
          previste da leggi statali  e  regionali,  si  intendono  le
          societa',  anche consortili, nelle quali il numero dei soci
          sia  rappresentato  prevalentemente  da  piccole  e   medie
          imprese commerciali con l'eventuale partecipazione di altre
          imprese   commerciali  e  degli  organismi  rappresentativi
          dell'associazionismo economico e sindacale del commercio.
             26. Il Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'art.
          3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  3  ottobre  1987,  n.  399,  e'
          integrato per l'anno 1988 di lire 90 miliardi.
             27. (Omissis).
             28.  Il  fondo  speciale  per  le  agevolazioni  e per i
          servizi a favore dei turisti stranieri motorizzati, di  cui
          alla  legge 15 maggio 1986, n. 192, e' incrementato di lire
          25 miliardi per il 1988.
             29. Per consentire la definizione di interventi  avviati
          sulla  base della Direttiva CEE n. 81/363, finalizzati alla
          ristrutturazione   e    razionalizzazione    dell'industria
          navalmeccanica  nel  quadro  del  rilancio  della  politica
          marittima nazionale definita dal Comitato interministeriale
          per il coordinamento  della  politica  industriale  (CIPI),
          l'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 1, primo comma,
          della legge  12  giugno  1985,  n.  295,  e'  ulteriormente
          integrata  della complessiva somma di lire 930 miliardi, in
          ragione di lire 265 miliardi  per  l'anno  1988,  lire  265
          miliardi  per  l'anno  1989  e lire 400 miliardi per l'anno
          1990,   in   favore   dell'industria    cantieristica    ed
          armatoriale.  Tali  somme  sono annualmente ripartite tra i
          settori interessati con decreti del Ministro  della  marina
          mercantile,  di  concerto con il Ministro del tesoro e sono
          comprensive degli importi di un ulteriore limite di impegno
          di lire 215 miliardi per l'anno 1988, in aggiunta a  quelli
          di cui al terzo comma dell'art. 1 della richiamata legge n.
          295 del 1985.
             30.   Ai  fini  dell'attuazione  del  regolamento  della
          Commissione  delle  Comunita'  europee  n.  2617/80,   come
          modificato   dai   regolamenti  numeri  217/84  e  3635/85,
          concernente provvidenze in favore di  alcune  zone  colpite
          dalla   ristrutturazione   del  settore  della  costruzione
          navale, nelle province di Trieste, Gorizia  e  Genova  sono
          ammesse  le  agevolazioni di cui all'art. 5 del decreto del
          Presidente della Repubblica 9  novembre  1976,  n.  902,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  fino  al  31
          dicembre 1988. Per la provincia di Genova  sono  esclusi  i
          comuni  di  Gorreto,  Rovegno,  Rezzoaglio  e Santo Stefano
          d'Aveto.
             31. Per le finalita' di cui  al  comma  30  nonche'  per
          l'applicazione  dell'art.  23  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica   10   settembre   1982,   n.   915,   le
          autorizzazioni  di  spesa  da  iscrivere  nel capitolo 7545
          dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art.  25,  primo
          comma,   lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9  novembre  1976,   n.   902,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, sono incrementate di lire 50
          miliardi, in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli
          anni 1988 e 1989 e di lire 10 miliardi per l'anno 1990.
             32. Per le finalita' di cui alla legge 17 febbraio 1982,
          n.  41,  concernente il piano per la razionalizzazione e lo
          sviluppo della pesca marittima, e' autorizzata  l'ulteriore
          complessiva  spesa di lire 120 miliardi, in ragione di lire
          10 miliardi per l'anno 1988, di lire 40 miliardi per l'anno
          1989  e  di  lire  70 miliardi per l'anno 1990.  Tali somme
          sono annualmente ripartite fra i vari interventi secondo un
          piano    triennale    da    approvarsi     dal     Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
             33.  Per  la  prosecuzione degli interventi per il fermo
          del  naviglio  da  pesca  previsti  dal  decreto-legge   21
          settembre  1987,  n.  386,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 19 novembre 1987, n. 471,  da  attuarsi  con  i
          criteri  ivi  stabiliti, e' autorizzata la spesa di lire 20
          miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
             34. Le disponibilita' esistenti presso il Fondo  per  la
          ristrutturazione   e   riconversione  industriale,  di  cui
          all'art.  3  della  legge  12  agosto  1977,  n.  675,  non
          utilizzate  entro  il  31  luglio  1988,  affluiscono ad un
          apposito capitolo dello stato  di  previsione  dell'entrata
          per  il  1988,  per  essere  assegnate  al  Fondo  speciale
          rotativo per l'innovazione tecnologica di cui  all'art.  14
          della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46.  Le somme che si
          rendessero   disponibili   presso   il   Fondo    per    la
          ristrutturazione  e  riconversione industriale a seguito di
          rinuncia  delle   imprese   interessate   sono   egualmente
          trasferite  al  Fondo per l'innovazione tecnologica, con la
          procedura di cui al precedente periodo.
             35. Per la concessione dei benefici previsti dall'art. 1
          del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 3 ottobre 1987, n. 399, con le
          modalita'  ed  i  criteri  ivi  indicati,  e'   autorizzata
          l'ulteriore  spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1988 e di
          lire 30 miliardi per l'anno 1989.
             36. L'autorizzazione di spesa di cui all'art.  11  della
          legge  28  novembre 1980, n. 784, per il programma generale
          di metanizzazione del Mezzogiorno e' incrementata  di  lire
          300 miliardi per il 1990.
             37. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 12
          della legge 29 maggio 1982, n. 308, e' autorizzata la spesa
          di lire 34 miliardi per il 1988, destinati quanto a lire 30
          miliardi  alla  concessione  dei contributi di cui al n. 1)
          del primo comma dell'art. 12 della medesima legge, e quanto
          a lire 4 miliardi, alla concessione dei contributi  di  cui
          al n. 2).
             38. All'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono
          aggiunte,  in  fine,  le  parole:  'e sono riassegnate alle
          medesime regioni con delibera del CIPE'.
             39. Per gli interventi di cui all'art. 20 della legge  9
          dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca
          e  coltivazione  delle  risorse geotermiche, e' autorizzata
          l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi  nel  1988,  lire  20
          miliardi nel 1989 e lire 30 miliardi nel 1990.
             40.  Per  gli  anni  1988,  1989  e 1990, a valere sulle
          disponibilita' del fondo di cui all'art. 6 della  legge  10
          ottobre   1975,  n.  517,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, alle imprese  commerciali,  indipendentemente
          dalle loro dimensioni, alle imprese previste dalla legge 17
          maggio 1983, n. 217, ed alle imprese esercenti attivita' di
          servizi,  compresi  quelli  relativi all'informatica e alla
          telematica, ubicate nei territori di  cui  al  testo  unico
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 6
          marzo 1978, n. 218, per  le  spese  sostenute,  nei  limiti
          massimi  di  lire  6 miliardi per le societa', cooperative,
          loro  consorzi,  gruppi  di  acquisto,   centri   operativi
          aderenti  ad unioni volontarie, ed altre forme di commercio
          associato, e di lire 3 miliardi per le  rimanenti  imprese,
          sono  concessi,  per l'ammodernamento, la ristrutturazione,
          l'ampliamento, la razionalizzazione  e  l'informatizzazione
          delle stesse:
               a)  contributi  in  conto capitale nella misura del 10
          per cento delle spese effettivamente  sostenute,  al  netto
          dell'IVA;
               b)  contributi  in  conto interessi con tasso a carico
          degli  operatori  pari  al  40  per  cento  del  tasso   di
          riferimento,  per  finanziamenti  agevolati, fino al 60 per
          cento  delle  spese  effettivamente  sostenute,  al   netto
          dell'IVA.
             41.  Le agevolazioni di cui al comma 40 sono concesse in
          relazione alle domande presentate successivamente alla data
          di entrata in vigore della presente legge.
             42. Il fondo di cui all'art. 3-octies del  decreto-legge
          26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi urgenti
          in  materia  di  distribuzione commerciale, e' integrato di
          lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990.
             43. E' autorizzato l'apporto di lire 120  miliardi,  per
          ciascuno  degli  anni dal 1988 al 1994, al fondo contributi
          interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane
          di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.
             44. Per la corresponsione dei  contributi  di  cui  alla
          legge 21 maggio 1981, n. 240, e successive modificazioni ed
          integrazioni,  e'  autorizzata la spesa complessiva di lire
          40 miliardi per l'anno 1988 da iscrivere, per le rispettive
          competenze, quanto  a  lire  15  miliardi  nello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro, e quanto a lire 25
          miliardi  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          commercio con l'estero.
             45.  Per  consentire  il  conseguimento  delle finalita'
          previste dalla legge 5 dicembre 1986, n. 856, i complessivi
          limiti di cui all'art.  7, comma 1, e all'art. 8, comma  1,
          della  stessa  legge sono aumentati ciascuno della somma di
          lire 40 miliardi in riferimento  alle  quote  previste  per
          l'anno 1988.
             46.  Per le spese relative allo svolgimento di attivita'
          di  ricerca  e  documentazione,  studi  e  consulenze,   da
          affidare   ad   esperti   ed  istituti  esterni,  anche  di
          nazionalita' estera, per analisi e valutazioni  di  mercato
          nonche'   per   definire   indirizzi   e  programmi,  anche
          settoriali,  inerenti  al  sistema   delle   partecipazioni
          statali    e    le   relative   riforme   organizzative   e
          procedimentali anche  per  acquisizioni  o  dismissioni  di
          quote  di capitale di societa' a partecipazione statale, e'
          autorizzata,  a  partire dall'anno 1988, la spesa di lire 1
          miliardo  da  iscrivere  nello  stato  di  previsione   del
          Ministero delle partecipazioni statali.
             47. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi,
          a partire dall'anno 1988, al fine della realizzazione di un
          sistema  di  automazione  nell'ambito  del  Ministero delle
          partecipazioni statali, da iscrivere al capitolo  1101  del
          relativo stato di previsione.
             48.  Per  consentire  lo  svolgimento  di  attivita'  di
          ricerca e documentazione, studi e consulenze, da affidare a
          commissioni o ad esperti ed istituti esterni, per analisi e
          valutazioni  delle  problematiche  delle  piccole  e  medie
          imprese,  delle  iniziative  concernenti  il  sistema della
          produzione industriale e delle fonti  di  energia,  nonche'
          per  le  attivita' del Comitato tecnico per l'energia e del
          piano per la realizzazione dei  mercati  agroalimentari  di
          cui  all'art.  11  della  legge 28 febbraio 1986, n. 41, e'
          autorizzata, a partire dall'anno 1988, la spesa di lire 500
          milioni  da  iscrivere  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          I compensi da attribuire ai membri delle commissioni o agli
          esperti   sono   determinati   con   decreto  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          concerto con il Ministro del tesoro.
             49.  Alla  copertura dell'onere di cui ai commi 46, 47 e
          48, di lire 4,5 miliardi per il 1988, si provvede  mediante
          riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo 7546
          dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato per il medesimo anno, all'uopo
          intendendosi ridotta di pari  importo  l'autorizzazione  di
          spesa recata dalla legge 12 agosto 1977, n. 675.
             50.   Per   consentire   l'immediata   realizzazione  di
          investimenti finalizzati al recupero, alla ristrutturazione
          ed  all'adeguamento   funzionale   dell'intero   patrimonio
          immobiliare,  delle strutture e dei servizi, e' autorizzata
          la spesa straordinaria di lire 15 miliardi per l'anno  1988
          destinata  all'Ente  autonomo  "Mostra  d'oltremare  e  del
          lavoro italiano nel mondo". Sono dichiarati prioritari  gli
          interventi  finalizzati alle strutture sportive ed a quelle
          complementari per le finalita' di cui  al  decreto-legge  3
          gennaio  1987,  n.  2, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 marzo  1987,  n.  65,  previsti  dal  comma  7  del
          presente articolo.
             51. E' autorizzato inoltre il conferimento di un apporto
          al   fondo   di   dotazione   dell'Ente   autonomo  'Mostra
          d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo' di 10 miliardi
          per  l'anno   1988,   per   consentire   gli   investimenti
          indispensabili per le funzioni istituzionali.
             52.  Per  un  periodo  di cinque anni, a decorrere dal 1
          gennaio  1988,  alle  imprese  industriali  manifatturiere,
          anche artigiane e cooperative, gia' esistenti alla data del
          1   ottobre  1987,  le  quali  occupino  non  piu'  di  100
          lavoratori con contratto a tempo indeterminato e procedano,
          entro il 31 dicembre 1990, a nuove assunzioni con contratto
          di   lavoro   a   tempo  indeterminato,  spetta,  per  ogni
          lavoratore assunto ed occupato in aggiunta ai lavoratori  a
          tempo  indeterminato risultanti in organico alla data del 1
          ottobre 1987, un contributo di lire 3.600.000 per  ciascuno
          degli  anni  1988, 1989, 1990, di lire 2.880.000 per l'anno
          1991 e di lire  2.160.000  per  l'anno  1992.  Il  suddetto
          contributo,  nel  caso  di  assunzione di donne, nonche' di
          assunzione di uomini disoccupati da piu' di dodici  mesi  e
          di  eta'  compresa tra i 25 e i 40 anni, e' rispettivamente
          aumentato di lire 600.000, lire 480.000 e lire 360.000.  Il
          predetto  contributo e' proporzionato alla durata effettiva
          del rapporto di lavoro ed il  suo  ammontare,  in  caso  di
          lavoro  a  tempo  parziale, e' corrispondentemente ridotto.
          Esso non concorre a formare  la  base  imponibile  ai  fini
          dell'applicazione  delle  imposte  sul reddito. Il suddetto
          contributo  e'  concesso  ed  erogato   secondo   modalita'
          stabilite  dal  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
          sociale, di concerto con il  Ministro  per  gli  interventi
          straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro e
          non  spetta alle imprese di cui all'art. 14, comma 5, della
          legge 1 marzo 1986, n. 64, per la durata dell'esenzione ivi
          prevista. L'impresa e' tenuta a  rimborsare  il  contributo
          percepito  per  il  singolo  lavoratore  nel  caso  in  cui
          quest'ultimo venga licenziato nei sei mesi successivi  alla
          sua   assunzione.  Il  contributo  non  e'  cumulabile  con
          analoghi contributi disposti dalle regioni meridionali.  Il
          contributo  di  cui  al  presente  comma e' concesso per le
          assunzioni effettuate in aree ricomprese nei  territori  di
          cui  all'art.  1  del testo unico approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6  marzo   1978,   n.   218,
          individuate dal CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale d'intesa con il Ministro per gli
          interventi straordinari nel Mezzogiorno, tenuto  conto  dei
          livelli  di  disoccupazione  nelle aree stesse presenti. Il
          relativo onere, valutato in lire  350  miliardi  annui,  e'
          posto  a  carico  dell'autorizzazione  di spesa di cui alla
          legge 1 marzo 1986, n. 64.
             53. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge  la  detrazione prevista dall'art. 18 della
          legge  12  agosto  1977,  n.  675,  e'  elevata,  ai   fini
          dell'applicazione  dell'art.  14,  comma  3,  della legge 1
          marzo 1986, n. 64, al 6 per cento della base imponibile; la
          maggiore detrazione si applica anche  alle  prestazioni  di
          posa  in  opera,  installazione e montaggio di cui all'art.
          55, legge 7  agosto  1982,  n.  526.  Alle  minori  entrate
          derivanti dal presente comma si fa fronte a norma del comma
          6 del medesimo art. 14, legge 1 marzo 1986, n. 64.
             54. Il Governo presenta annualmente al Parlamento, entro
          il  30 settembre, una relazione sullo stato di attuazione e
          sugli effetti delle provvidenze previste nel comma 52.
             55. Le disposizioni di cui agli articoli  16,  17  e  18
          della   legge   23   aprile  1981,  n.  155,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,   continuano   a   trovare
          applicazione  dal  1  gennaio  sino al 31 dicembre 1988. La
          facolta'   di   pensionamento   anticipato  prevista  dalle
          predette  disposizioni  e'   riconosciuta   ai   lavoratori
          dipendenti  da  imprese  per  le  quali  siano  intervenute
          deliberazioni   del   Comitato   dei   Ministri   per    il
          coordinamento   della   politica   industriale,   ai  sensi
          dell'art.  2, comma quinto, lettere a) e c), della legge 12
          agosto 1977, n. 675, relative a periodi  successivi,  anche
          solo  in  parte,  al  30  giugno 1987, ovvero deliberazioni
          relative alla sola  facolta'  di  pensionamento  anticipato
          successivamente al 30 giugno 1987.
             56.  La  disciplina  di  cui  all'art.  1 della legge 31
          maggio  1984,  n.    193,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1 gennaio
          sino  al 31 dicembre 1988. Il relativo onere e' valutato in
          lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in  lire  100  miliardi
          per ciascuno degli anni 1989 e 1990".
             - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 16, del decreto
          legge  n.    726/1984  convertito  con la legge n. 863/1984
          (Misure urgenti a sostegno  e  ad  incremento  dei  livelli
          occupazionali):
             "Art. 3.
             (Omissis).
             16.  Il  Ministro  per il coordinamento delle iniziative
          per la ricerca scientifica e  tecnologica,  ai  fini  della
          formazione  professionale  prevista  dai progetti di cui al
          comma precedente, utilizza,  attivandoli  e  coordinandoli,
          gli  strumenti  e  i relativi mezzi finanziari previsti nel
          campo della ricerca finalizzata, applicata  e  di  sviluppo
          tecnologico,  secondo  linee  programmatiche  approvate dal
          CIPE".
             - Si riporta il testo dell'art.  6  del  citato  decreto
          legislativo n. 96/1993:
             "Art.  6  (Agevolazioni alle attivita' di ricerca). - 1.
          In attuazione delle funzioni di coordinamento della ricerca
          scientifica e tecnologica e  dell'istruzione  universitaria
          spettanti  al  Ministero  dell'universita'  e della ricerca
          scientifica e tecnologica sono allo  stesso  trasferite  le
          funzioni relative:
               a)  alla  predisposizione  ed  alla  stipulazione  dei
          contratti di programma, da approvarsi dal CIPE, relativi ai
          centri di ricerca e ai progetti di ricerca;
               b) ai programmi ed ai  progetti  di  ricerca  previsti
          dalle   intese   di  programma  con  l'Ente  per  le  nuove
          tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (ENEA)  e   con   il
          Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
               c)  al  potenziamento della rete consortile di ricerca
          (ex progetto  speciale  35),  e  delle  strutture  edilizie
          universitarie meridionali;
               d) all'attuazione dell'intesa dei parchi scientifici e
          tecnologici;
               e)  agli  altri progetti compresi nell'azione organica
          n. 2, riguardanti  la  ricerca,  i  progetti  pilota  e  la
          formazione.
             2.  Per l'esercizio delle suddette funzioni il Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          puo'  attivare  gli  strumenti  previsti dalla legislazione
          nazionale in materia di ricerca applicata".