Art. 3. Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPET 1. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) di seguito indicate: a) emanazione delle direttive di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), e), f) e h), della legge 4 giugno 1991, n. 186; b) aggiornamento, con periodicita' triennale, del piano generale dei trasporti di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), della legge 4 giugno 1991, n. 186; c) valutazione di conformita' dei piani e programmi che prevedano interventi comunque incidenti sul settore dei trasporti agli obiettivi del piano generale dei trasporti e alle proprie direttive di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186; d) approvazione del documento concernente lo schema di utilizzo dei finanziamenti nel settore dei trasporti di cui all'art. 2, comma 3, della legge 4 giugno 1991, n. 186. 2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite, il CIPE si avvale degli uffici, del personale e dei mezzi della segreteria del soppresso CIPET. 3. Sono attribuite al Ministro dei trasporti e della navigazione le seguenti funzioni del soppresso CIPET: a) definizione degli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali di cui all'art. 1 della legge 13 febbraio 1987, n. 26; b) adempimenti in materia di trasporti di cui alla legge 4 giugno 1991, n. 186; c) indirizzi sull'attivita' di ricerche e studi degli istituti con specializzazione nel settore dei trasporti di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), della legge 4 giugno 1991, n. 186; d) determinazioni concernenti il piano quinquennale per gli interporti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1, lettere a), b), e), f), h), i), m), n), e 3 della legge n. 186/1991 (Istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto - CIPET): "Art. 2. (Omissis). a) emana direttive per coordinare la programmazione nel settore del trasporto con la programmazione economica generale; b) emana direttive per coordinare e semplificare le procedure e l'azione delle amministrazioni; (Omissis); e) emana direttive per l'adeguamento e il coordinamento, con il Piano generale dei trasporti, dei piani e programmi, anche gia' adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' di enti pubblici e di societa', che prevedano interventi comunque incidenti sul settore del trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti e societa' di cui sopra trasmettono al Segretariato del CIPET i piani e programmi gia' adottati o in corso di realizzazione e quelli in fase di elaborazione, nonche' tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva, le amministrazioni, enti e societa' di cui sopra adeguano i piani e programmi formulando, ove necessario, piani attuativi specifici, e li trasmettono al Segretariato del CIPET; f) emana direttive, sentito il Segretario generale della programmazione economica, per l'armonizzazione dei criteri di analisi ed elaborazione dei dati statistici in relazione alla predisposizione del Conto nazionale dei trasporti; (Omissis); h) emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento dei piani regionali dei trasporti al Piano generale dei trasporti. A tal fine, le regioni trasmettono al Segretariato del CIPET i piani regionali dei trasporti gia' approvati o in corso di elaborazione, nonche' tutte le informazioni richieste o comunque ritenute utili. Le regioni adeguano i piani regionali dei trasporti entro novanta giorni dall'emanazione della direttiva e li trasmettono al Segretariato del CIPET. Il CIPET valuta la conformita' dei piani regionali dei trasporti agli obiettivi del Piano generale dei trasporti e alle direttive emanate, esprimendo, entro novanta giorni dalla comunicazione del piano regionale, il proprio parere. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole; i) provvede con cadenza triennale, sentite le regioni, all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti che dovra' indicare per il triennio di riferimento l'ammontare di risorse pubbliche da destinare al finanziamento di interventi nel settore del trasporto rispettivamente di parte corrente e di parte capitale; e' conseguentemente abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245; (Omissis); m) valuta la conformita' dei piani e programmi generali, che prevedono interventi comunque incidenti sul settore del trasporto, anche gia' adottati o in corso di realizzazione, di amministrazioni statali e regionali nonche' di enti pubblici e societa', agli obiettivi del Piano generale dei trasporti ed alle direttive emanate ai sensi della lettera e). A tal fine, i piani e programmi generali sono trasmessi al CIPET, che si esprime entro novanta giorni dalla comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, si intende espresso parere favorevole. Il parere contrario del CIPET determina la sospensione dell'efficacia del piano o programma generale, che si trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti attuativi. Le opere previste dal piano o programma generale su cui il CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di finanziamenti pubblici; n) formula proposte circa l'attivita' di ricerche e studi dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRA S.p.a. e di altri istituti con specifica specializzazione nel settore del trasporto. (Omissis). 3. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per nuove iniziative legislative per investimenti nei settori del trasporto e della viabilita' vengono iscritti in un unico accantonamento del fondo speciale di conto capitale allegato al disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Con riguardo a tale accantonamento il CIPET approva un documento, contenente lo schema di utilizzo, oltre che dei detti stanziamenti, anche di quelli compresi in leggi gia' operanti, ad eccezione dei piani gia' formalmente approvati e finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di utilizzo destina una percentuale non inferiore all'1 per cento dell'importo dell'accantonamento ad iniziative di ricerca di base e tecnologica, da attuarsi ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo le previsioni del Piano generale dei trasporti. Lo schema viene allegato alla relazione previsionale e programmatica". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 26/1987 (Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali): "Art. 1. - 1. Al fine di consentire l'integrazione dei porti con le altre modalita' di trasporto, il loro assetto complessivo e' riorganizzato tenendo conto delle indicazioni sui sistemi portuali contenute nel Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986. 2. L'appartenenza di ciascun porto al proprio sistema deriva dalla sua collocazione geografica rispetto all'ambito circoscrizionale dei vari sistemi portuali. Gli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali sono definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 34, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Le relative determinazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 3. (Omissis). 4. Per avviare a realizzazione le indicazioni del Piano generale dei trasporti in materia di riorganizzazione dei porti, con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, prorogato fino alla istituzione del CIPET ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' istituito per ciascun sistema portuale un comitato con il compito di studiare e proporre le linee programmatiche per l'organizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture dei singoli sistemi. I comitati sono composti da un numero massimo di diciotto membri, nominati fra esponenti degli scali marittimi di interesse nazionale insistenti sul litorale compreso nel sistema, delle regioni, ancorche' prive di litorali interessati al sistema, degli enti e delle categorie e delle organizzazioni sindacali di settore. 5. La composizione della segreteria tecnica prevista dal comma 3 dell'art. 34, legge 28 febbraio 1986, n. 41, che svolge il coordinamento dei comitati di cui al comma 4, ai fini dell'attuazione dei compiti connessi all'applicazione del presente articolo, e' integrata da cinque rappresentanti nominati dal Ministro della marina mercantile. Nel caso in cui tali rappresentanti siano funzionari dell'Amministrazione dello Stato, gli stessi sono collocati in posizione di fuori ruolo. 6. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto organico di riforma degli ordinamenti degli enti autonomi portuali e delle aziende portuali nonche' di riassetto delle relative gestioni, e' prorogato al 31 dicembre 1987. La stessa commissione formulera' proposte per la determinazione dei nuovi criteri per la classificazione dei porti, in sostituzione di quelli contenuti nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095. 7. Per la finalita' di cui al comma 6, nonche' per gli studi in materia di programmazione portuali, e' autorizzata, nell'anno finanziario 1986, la spesa complessiva di lire 645 milioni, sulla cui utilizzazione il Ministro della marina mercantile riferisce al Parlamento. 8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la voce "Norme in materia di programmazione portuale". 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 240/1990 (Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalita'): "Art. 2. - 1. Il comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, predispone, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti. Nello schema di piano, redatto sulla base del piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1986, sono indicati gli interporti di primo e di secondo livello di rilevanza nazionale; per la definizione di interporti di primo e di secondo livello si fa riferimento al suddetto piano generale dei trasporti e ai successivi aggiornamenti. 2. Lo schema di piano e' trasmesso alla Camere per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni permanenti, che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari. 3. Il piano e' adottato con decreto del Ministro dei trasporti, Presidente del Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto contenente il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Il piano e' modificato e integrato periodicamente sulla base degli aggiornamenti del piano generale dei trasporti. Per le modifiche e le integrazioni e' adottata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3. 5. A decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, trasmette annualmente alle Camere, perche' sia esaminata dalle competenti commissioni permanenti, una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso".