Art. 3.
           Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPET
  1.  Sono  attribuite  al  CIPE  le  funzioni del soppresso Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  nel  trasporto
(CIPET) di seguito indicate:
    a) emanazione delle direttive di cui all'art. 2, comma 1, lettere
a), b), e), f) e h), della legge 4 giugno 1991, n. 186;
    b)  aggiornamento, con periodicita' triennale, del piano generale
dei trasporti di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), della  legge  4
giugno 1991, n. 186;
    c) valutazione di conformita' dei piani e programmi che prevedano
interventi   comunque   incidenti  sul  settore  dei  trasporti  agli
obiettivi del piano generale dei trasporti e alle  proprie  direttive
di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n.
186;
    d)  approvazione  del documento concernente lo schema di utilizzo
dei finanziamenti nel settore dei trasporti di cui all'art. 2,  comma
3, della legge 4 giugno 1991, n. 186.
  2.  Per lo svolgimento delle funzioni trasferite, il CIPE si avvale
degli  uffici,  del  personale  e  dei  mezzi  della  segreteria  del
soppresso CIPET.
  3. Sono attribuite al Ministro dei trasporti e della navigazione le
seguenti funzioni del soppresso CIPET:
    a) definizione degli ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali
di cui all'art. 1 della legge 13 febbraio 1987, n. 26;
    b) adempimenti in materia di trasporti di cui alla legge 4 giugno
1991, n. 186;
    c)  indirizzi  sull'attivita'  di ricerche e studi degli istituti
con specializzazione nel settore dei trasporti  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera n), della legge 4 giugno 1991, n. 186;
    d)  determinazioni  concernenti  il  piano  quinquennale  per gli
interporti di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240.
 
          Note all'art. 3:
             - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1, lettere  a),
          b),  e),  f),  h),  i), m), n), e 3 della legge n. 186/1991
          (Istituzione  del   Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica nel trasporto - CIPET):
             "Art. 2.
             (Omissis).
               a)  emana  direttive  per coordinare la programmazione
          nel settore del trasporto con la  programmazione  economica
          generale;
               b)  emana  direttive  per coordinare e semplificare le
          procedure e l'azione delle amministrazioni;
              (Omissis);
               e)   emana   direttive   per   l'adeguamento   e    il
          coordinamento,  con  il  Piano  generale dei trasporti, dei
          piani e programmi,  anche  gia'  adottati  o  in  corso  di
          realizzazione,  di  amministrazioni  statali,  regionali  e
          locali,  nonche'  di  enti  pubblici  e  di  societa',  che
          prevedano  interventi  comunque  incidenti  sul settore del
          trasporto. A tal fine le amministrazioni, enti  e  societa'
          di  cui sopra trasmettono al Segretariato del CIPET i piani
          e programmi gia' adottati o in  corso  di  realizzazione  e
          quelli   in   fase   di   elaborazione,  nonche'  tutte  le
          informazioni richieste o  comunque  ritenute  utili.  Entro
          novanta   giorni   dall'emanazione   della   direttiva,  le
          amministrazioni, enti e societa' di cui  sopra  adeguano  i
          piani   e   programmi  formulando,  ove  necessario,  piani
          attuativi specifici, e li trasmettono al  Segretariato  del
          CIPET;
               f)  emana  direttive,  sentito  il Segretario generale
          della programmazione economica,  per  l'armonizzazione  dei
          criteri  di  analisi ed elaborazione dei dati statistici in
          relazione alla  predisposizione  del  Conto  nazionale  dei
          trasporti;
              (Omissis);
               h)  emana direttive per l'elaborazione e l'adeguamento
          dei piani regionali dei trasporti  al  Piano  generale  dei
          trasporti.   A   tal   fine,   le  regioni  trasmettono  al
          Segretariato del CIPET i piani regionali dei trasporti gia'
          approvati o in corso  di  elaborazione,  nonche'  tutte  le
          informazioni   richieste  o  comunque  ritenute  utili.  Le
          regioni adeguano i  piani  regionali  dei  trasporti  entro
          novanta   giorni   dall'emanazione  della  direttiva  e  li
          trasmettono al Segretariato del CIPET. Il CIPET  valuta  la
          conformita'   dei   piani   regionali  dei  trasporti  agli
          obiettivi del Piano generale dei trasporti e alle direttive
          emanate,   esprimendo,   entro   novanta    giorni    dalla
          comunicazione  del  piano  regionale,  il  proprio  parere.
          Decorso  inutilmente  tale  termine,  si  intende  espresso
          parere favorevole;
               i) provvede con cadenza triennale, sentite le regioni,
          all'aggiornamento  del  Piano  generale  dei  trasporti che
          dovra' indicare per il triennio di riferimento  l'ammontare
          di  risorse  pubbliche  da  destinare  al  finanziamento di
          interventi nel settore  del  trasporto  rispettivamente  di
          parte  corrente  e  di  parte capitale; e' conseguentemente
          abrogato il secondo comma dell'art. 4 della legge 15 giugno
          1984, n. 245;
              (Omissis);
               m)  valuta  la  conformita'  dei  piani  e   programmi
          generali,  che  prevedono interventi comunque incidenti sul
          settore del trasporto, anche gia' adottati o  in  corso  di
          realizzazione,   di  amministrazioni  statali  e  regionali
          nonche' di enti pubblici e  societa',  agli  obiettivi  del
          Piano  generale  dei trasporti ed alle direttive emanate ai
          sensi della lettera e). A tal fine,  i  piani  e  programmi
          generali  sono  trasmessi  al  CIPET,  che si esprime entro
          novanta giorni  dalla  comunicazione.  Decorso  inutilmente
          tale  termine,  si  intende  espresso parere favorevole. Il
          parere  contrario  del  CIPET  determina   la   sospensione
          dell'efficacia  del  piano  o  programma  generale,  che si
          trasmette a tutti gli strumenti e provvedimenti  attuativi.
          Le  opere previste dal piano o programma generale su cui il
          CIPET ha espresso parere contrario non possono usufruire di
          finanziamenti pubblici;
               n) formula proposte circa l'attivita'  di  ricerche  e
          studi  dell'Istituto superiore dei trasporti - ISTRA S.p.a.
          e di altri  istituti  con  specifica  specializzazione  nel
          settore del trasporto.
             (Omissis).
             3.  A  decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
          quello di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  gli
          stanziamenti   per   nuove   iniziative   legislative   per
          investimenti nei settori del trasporto e  della  viabilita'
          vengono  iscritti  in  un  unico  accantonamento  del fondo
          speciale di conto capitale allegato  al  disegno  di  legge
          finanziaria  ai sensi dell'art. 11-bis della legge 5 agosto
          1978, n. 468, introdotto dall'art. 6 della legge 23  agosto
          1988,  n.  362. Con riguardo a tale accantonamento il CIPET
          approva un documento, contenente  lo  schema  di  utilizzo,
          oltre  che dei detti stanziamenti, anche di quelli compresi
          in  leggi  gia'  operanti,  ad  eccezione  dei  piani  gia'
          formalmente  approvati e finanziati alla data di entrata in
          vigore della presente legge. Lo schema di utilizzo  destina
          una  percentuale non inferiore all'1 per cento dell'importo
          dell'accantonamento ad iniziative  di  ricerca  di  base  e
          tecnologica, da attuarsi ai sensi dell'art. 3 della legge 9
          maggio  1989,  n.  168,  secondo  le  previsioni  del Piano
          generale dei  trasporti.  Lo  schema  viene  allegato  alla
          relazione previsionale e programmatica".
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 26/1987
          (Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti
          e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali):
             "Art.  1.  - 1. Al fine di consentire l'integrazione dei
          porti con le altre modalita' di trasporto, il loro  assetto
          complessivo    e'   riorganizzato   tenendo   conto   delle
          indicazioni  sui  sistemi  portuali  contenute  nel   Piano
          generale   dei   trasporti,   approvato   con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  10  aprile
          1986,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986.
             2. L'appartenenza di ciascun porto  al  proprio  sistema
          deriva   dalla   sua   collocazione   geografica   rispetto
          all'ambito circoscrizionale dei vari sistemi portuali.  Gli
          ambiti circoscrizionali dei sistemi portuali sono definiti,
          entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, su proposta del Ministro della marina
          mercantile, sentito il parere delle competenti  commissioni
          parlamentari,  dal  Comitato  dei  Ministri di cui all'art.
          34, comma 3, della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41.  Le
          relative  determinazioni  sono  adottate  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri.
             3. (Omissis).
             4.  Per avviare a realizzazione le indicazioni del Piano
          generale dei trasporti in materia di  riorganizzazione  dei
          porti,  con decreto del Ministro della marina mercantile di
          concerto  con  i  Ministri  dei  lavori  pubblici   e   dei
          trasporti, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art.
          2  della  legge 15 giugno 1984, n. 245, prorogato fino alla
          istituzione del CIPET ai sensi del  comma  3  dell'art.  34
          della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41, e' istituito per
          ciascun sistema portuale un  comitato  con  il  compito  di
          studiare   e   proporre   le   linee   programmatiche   per
          l'organizzazione e lo  sviluppo  delle  infrastrutture  dei
          singoli  sistemi.  I  comitati  sono  composti da un numero
          massimo di diciotto membri, nominati  fra  esponenti  degli
          scali  marittimi  di  interesse  nazionale  insistenti  sul
          litorale compreso nel  sistema,  delle  regioni,  ancorche'
          prive  di  litorali  interessati  al  sistema, degli enti e
          delle  categorie  e  delle  organizzazioni   sindacali   di
          settore.
             5. La composizione della segreteria tecnica prevista dal
          comma  3  dell'art.  34, legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
          svolge il coordinamento dei comitati di cui al comma 4,  ai
          fini  dell'attuazione dei compiti connessi all'applicazione
          del   presente   articolo,   e'   integrata    da    cinque
          rappresentanti   nominati   dal   Ministro   della   marina
          mercantile. Nel  caso  in  cui  tali  rappresentanti  siano
          funzionari  dell'Amministrazione  dello  Stato,  gli stessi
          sono collocati in posizione di fuori ruolo.
             6. Il  termine  per  la  conclusione  dei  lavori  della
          commissione di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 dicembre
          1984, n. 859, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre un progetto
          organico  di  riforma degli ordinamenti degli enti autonomi
          portuali e delle  aziende  portuali  nonche'  di  riassetto
          delle  relative gestioni, e' prorogato al 31 dicembre 1987.
          La  stessa   commissione   formulera'   proposte   per   la
          determinazione dei nuovi criteri per la classificazione dei
          porti,  in  sostituzione  di  quelli  contenuti  nel  regio
          decreto 2 aprile 1885, n.  3095.
             7. Per la finalita' di cui al comma 6, nonche'  per  gli
          studi   in   materia   di   programmazione   portuali,   e'
          autorizzata,   nell'anno   finanziario   1986,   la   spesa
          complessiva di lire 645 milioni, sulla cui utilizzazione il
          Ministro della marina mercantile riferisce al Parlamento.
             8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7, si
          provvede       mediante       corrispondente      riduzione
          dell'accantonamento  iscritto,   ai   fini   del   bilancio
          triennale   1986-1988  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione del Ministero del tesoro per l'anno  finanziario
          1986,  all'uopo  utilizzando  la  voce "Norme in materia di
          programmazione portuale".
             9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge n.
          240/1990 (Interventi dello Stato per  la  realizzazione  di
          interporti  finalizzati  al  trasporto  merci  e  in favore
          dell'intermodalita'):
             "Art.   2.   -  1.  Il  comitato  dei  Ministri  di  cui
          all'articolo  2  della  legge  15  giugno  1984,  n.   245,
          predispone,   su   proposta  elaborata  congiuntamente  dai
          Ministri dei trasporti e dei lavori  pubblici,  sentite  le
          regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli
          interporti.  Nello  schema di piano, redatto sulla base del
          piano generale dei trasporti,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile 1986, e
          pubblicato nel supplemento ordinario n.  36  alla  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica italiana n.  111 del 15 maggio
          1986, sono indicati gli interporti di primo  e  di  secondo
          livello  di  rilevanza  nazionale;  per  la  definizione di
          interporti di primo e di secondo livello si fa  riferimento
          al  suddetto  piano  generale dei trasporti e ai successivi
          aggiornamenti.
             2. Lo schema di  piano  e'  trasmesso  alla  Camere  per
          l'acquisizione  del  parere  delle  competenti  commissioni
          permanenti, che si  pronunciano  nei  termini  fissati  dai
          regolamenti parlamentari.
             3.  Il  piano  e'  adottato con decreto del Ministro dei
          trasporti, Presidente del  Comitato  dei  Ministri  di  cui
          all'art.  2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, da emanarsi
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge.   Il   decreto  contenente  il  piano  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
             4. Il piano e'  modificato  e  integrato  periodicamente
          sulla  base  degli  aggiornamenti  del  piano  generale dei
          trasporti. Per le modifiche e le integrazioni  e'  adottata
          la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
             5.   A   decorrere   dalla   fine   del   secondo   anno
          dall'approvazione del piano, il Ministro dei trasporti,  di
          concerto  con  il  Ministro  dei lavori pubblici, trasmette
          annualmente  alle  Camere,  perche'  sia  esaminata   dalle
          competenti  commissioni  permanenti,  una  relazione  sullo
          stato di attuazione del piano stesso".