Art. 4. Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPES 1. Sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) di seguito indicate: a) definizione e coordinamento delle linee generali di cooperazione economica internazionale e di politica del commercio con l'estero, ivi compresa quella relativa all'assicurazione e al finanziamento dei crediti all'esportazione, di cui all'art. 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, su proposta, rispettivamente, del Ministro degli affari esteri e del Ministro del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero del tesoro; b) su proposta del Ministro degli affari esteri, nonche' per quanto di competenza del Ministero del commercio con l'estero, d'intesa con il Ministero del tesoro, formulazione degli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, di cui all'art. 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 212. 2. Sono attribuite al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministero del commercio con l'estero, le seguenti funzioni del soppresso CIPES: a) approvazione di un programma organico per ciascun Paese di cui all'art. 1, comma 3, della legge 26 febbraio 1992, n. 212; b) ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera A, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della disponibilita' finanziaria anche in relazione a quanto disposto al riguardo dai successivi articoli 2 e 3 della stessa legge. 3. Le seguenti funzioni del soppresso CIPES sono attribuite al Ministro del commercio con l'estero: a) emanazione delle direttive alla SACE, di concerto con i Ministeri degli esteri e del tesoro, sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE e dei programmi-Paese approvati dal Ministro degli affari esteri, in ordine al carattere prioritario degli interventi di cui all'art. 1, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212; b) emanazione delle direttive alla SIMEST S.p.a., ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100. 4. E' attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la seguente funzione del soppresso CIPES: a) concessione di contributi per la ricerca mineraria all'estero di cui all'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 227/1977 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale): "Art. 1. - Allo scopo di definire e coordinare le linee generali della politica del commercio estero, delle assicurazioni e dei crediti all'esportazione, della politica di cooperazione internazionale, con particolare riguardo per i Paesi in via di sviluppo, della politica degli approvvigionamenti e di ogni altra attivita' economica dell'Italia nei confronti dell'estero, e' costituito, nell'ambito del CIPE, un Comitato interministeriale, denominato Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES). Del suddetto Comitato interministeriale fanno parte i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero. Esso e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 212/1992 (Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale): "Art. 1. - 1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE). 2. Sono considerate prioritarie le iniziative da realizzarsi nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla Comunita' economica europea e dalle altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia parte. Sono considerati prioritari altresi' gli interventi individuati nell'ambito del programma di collaborazione economica con i Paesi partecipanti all'"Iniziativa Esagonale" nonche' i programmi esecutivi in sede di collaborazione interregionale multilaterale. 3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonche', per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con i Ministri di volta in volta interessati, il Comitato interministeriale per la polotica economica estera (CIPES), in riunioni cui partecipano anche i Ministri della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente, formula gli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi di cui al comma 1 e provvede per ciascuno di essi all'approvazione di un programma organico di collaborazione da attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative concordate in sede multilaterale. 4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi approvati e dei singoli programmi-Paese: a) determina la ripartizione di massima delle disponibilita' finanziarie per settori e strumenti d'intervento, con particolare riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale: b) approva la relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri ai sensi del comma 5. 5. Annualmente, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, viene trasmessa al Parlamento una relazione previsionale e programmatica predisposta dal Ministro, contenente le proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, la scelta delle priorita' e dei singoli Paesi, l'indicazione degli strumenti di intervento e il grado di coordinamento degli stessi con gli altri interventi di organismi finanziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazione sullo stato di attuazione dei programmi e delle collaborazioni realizzate con organismi finanziari nazionali e con organizzazioni internazionali. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere su tale relazione in occasione dell'esame del medesimo stato di previsione. 6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi e dei programmi-Paese approvati in quella sede, delibera direttive alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in ordine al carattere prioritario degli interventi collegati alle iniziative di cui all'art. 3, comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonche' ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e dell'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317". - La legge n. 100/1990 reca: "Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero". - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge n. 752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria): "Art. 17. - Al fine di promuovere e sostenere l'attivita' di ricerca mineraria all'estero, sulla base degli indirizzi fissati dal CIPE, possono essere concessi all'ENI, all'IRI per i minerali di interesse siderurgico, agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa, nonche' alle societa' titolari di concessioni minerarie in attivita' di produzione nel territorio nazionale in possesso dei requisiti tecnici ed economici indicati dal CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute all'estero per: a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico, geostatico e minero-minerallurgico: b) lavori di ricerca operativa e studi di fattibilita'; c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attivita' di ricerca mineraria; d) acquisizione di partecipazioni in attivita' di ricerca mineraria gia' iniziata. 2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1 finanziamenti agevolati fino al 70 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione di miniere all'estero o quote di esse, gia' in attivita' di coltivazione, per la partecipazione in consorzi o in societa' che gestiscono prevalentemente attivita' minerarie, o per la realizzazione di programmi di investimento relativi alla coltivazione, alla preparazione e alla valorizzazione dei minerali. Il finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento di cinque anni, deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, vigente alla data di emanazione del decreto di concessione. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i criteri e le modalita' della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei casi di cessione dell'oggetto per il quale e' stato concesso il finanziamento stesso. 3. Il CIPI, con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorita' nella concessione dei contributi e dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alle esigenze di approvvigionamento delle materie prime minerarie deficitarie occorrenti all'industria di trasformazione, nonche' agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione delle strutture scientifiche, di formazione professionale, di ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul territorio nazionale. I contributi e i finanziamenti sono concessi, previa delibera del CIPI con la partecipazione del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali agevolazioni concesse da organismi internazionali, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere. Il decreto stabilisce anche le modalita' di recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di esito positivo delle ricerche. 4. Le somme recuperate affluiscono ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la promozione dell'attivita' mineraria all'estero. 5. La commissione tecnica di cui all'art. 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246, controlla la corrispondenza delle spese eseguite al piano tecnico-finanziario nonche' la congruita' delle spese sostenute. 6. I contributi sono erogati per stati di avanzamento dei lavori. 7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre, previa presentazione di apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 20 per cento della quota annua del contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori".