Art. 4.
           Devoluzione delle funzioni del soppresso CIPES
  1.  Sono  attribuite  al  CIPE  le  funzioni del soppresso Comitato
interministeriale per la politica economica estera (CIPES) di seguito
indicate:
    a)  definizione  e  coordinamento   delle   linee   generali   di
cooperazione economica internazionale e di politica del commercio con
l'estero,   ivi  compresa  quella  relativa  all'assicurazione  e  al
finanziamento dei crediti all'esportazione, di cui all'art.  1  della
legge  24  maggio  1977,  n.  227,  su proposta, rispettivamente, del
Ministro degli  affari  esteri  e  del  Ministro  del  commercio  con
l'estero, d'intesa con il Ministero del tesoro;
    b)  su  proposta  del  Ministro  degli affari esteri, nonche' per
quanto di  competenza  del  Ministero  del  commercio  con  l'estero,
d'intesa  con  il  Ministero del tesoro, formulazione degli indirizzi
generali della collaborazione con  i  Paesi  dell'Europa  centrale  e
orientale, di cui all'art. 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 212.
  2. Sono attribuite al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il
Ministero  del  tesoro  e, per quanto di competenza, con il Ministero
del commercio con l'estero, le seguenti funzioni del soppresso CIPES:
    a) approvazione di un programma organico per ciascun Paese di cui
all'art. 1, comma 3, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;
    b) ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera  A,  della
legge  26  febbraio  1992,  n.  212, della disponibilita' finanziaria
anche in relazione a  quanto  disposto  al  riguardo  dai  successivi
articoli 2 e 3 della stessa legge.
  3.  Le  seguenti  funzioni  del  soppresso CIPES sono attribuite al
Ministro del commercio con l'estero:
    a) emanazione delle  direttive  alla  SACE,  di  concerto  con  i
Ministeri  degli  esteri  e  del  tesoro,  sulla base degli indirizzi
formulati dal CIPE e dei programmi-Paese approvati dal Ministro degli
affari esteri, in ordine al carattere prioritario degli interventi di
cui all'art. 1, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;
    b) emanazione delle direttive alla SIMEST S.p.a., ai sensi  della
legge 24 aprile 1990, n. 100.
  4.  E'  attribuita  al  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato la seguente funzione del soppresso CIPES:
    a) concessione di contributi per la ricerca mineraria  all'estero
di cui all'art. 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.
 
Note all'art. 4:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge n.
          227/1977    (Disposizioni    sull'assicurazione    e    sul
          finanziamento  dei  crediti  inerenti  alle esportazioni di
          merci  e  servizi,  all'esecuzione  di  lavori   all'estero
          nonche'  alla cooperazione economica e finanziaria in campo
          internazionale):
             "Art. 1. - Allo scopo di definire e coordinare le  linee
          generali   della   politica  del  commercio  estero,  delle
          assicurazioni  e  dei   crediti   all'esportazione,   della
          politica  di  cooperazione  internazionale, con particolare
          riguardo  per  i  Paesi  in via di sviluppo, della politica
          degli  approvvigionamenti  e  di   ogni   altra   attivita'
          economica   dell'Italia   nei   confronti  dell'estero,  e'
          costituito,   nell'ambito    del    CIPE,    un    Comitato
          interministeriale,  denominato  Comitato  interministeriale
          per la politica economica estera (CIPES).
             Del suddetto Comitato interministeriale  fanno  parte  i
          Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per
          gli  affari  esteri,  per il tesoro, per l'agricoltura e le
          foreste, per l'industria, il commercio  e  l'artigianato  e
          per il commercio con l'estero.
             Esso  e'  presieduto  dal  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri o su sua delega, dal Ministro per il bilancio e la
          programmazione economica".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.
          212/1992  (Collaborazione  con i Paesi dell'Europa centrale
          ed orientale):
             "Art. 1. - 1. A sostegno della realizzazione di  riforme
          strutturali   e   di   iniziative  rivolte  a  favorire  la
          transizione verso forme di economia di  mercato  nei  Paesi
          dell'Europa  centrale  ed  orientale,  il  Ministero  degli
          affari esteri promuove, nei confronti degli  stessi  Paesi,
          la    collaborazione   economica,   sociale,   scientifica,
          tecnologica, formativa e culturale.  Tale collaborazione, a
          sostegno  del  processo  di  integrazione   europea,   deve
          favorire  la valorizzazione delle risorse umane e naturali,
          il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la
          garanzia  della  tutela  dei  diritti  dell'uomo,   secondo
          direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la
          cooperazione in Europa (CSCE).
             2.   Sono   considerate  prioritarie  le  iniziative  da
          realizzarsi  nell'ambito  del  coordinamento  multilaterale
          esercitato  dalla Comunita' economica europea e dalle altre
          organizzazioni internazionali di cui  l'Italia  sia  parte.
          Sono   considerati   prioritari   altresi'  gli  interventi
          individuati nell'ambito  del  programma  di  collaborazione
          economica   con   i   Paesi   partecipanti  all'"Iniziativa
          Esagonale"  nonche'  i  programmi  esecutivi  in  sede   di
          collaborazione interregionale multilaterale.
             3.  Su  proposta  del Ministro degli affari esteri e del
          Ministro del tesoro, nonche', per quanto di competenza, del
          Ministro del commercio  con  l'estero,  e  d'intesa  con  i
          Ministri   di  volta  in  volta  interessati,  il  Comitato
          interministeriale per la polotica economica estera (CIPES),
          in riunioni cui partecipano anche i Ministri della sanita',
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          e  dell'ambiente,  formula  gli  indirizzi  generali  della
          collaborazione con i Paesi di cui al comma 1 e provvede per
          ciascuno di essi all'approvazione di un programma  organico
          di    collaborazione   da   attuarsi   attraverso   accordi
          intergovernativi   e   iniziative   concordate   in    sede
          multilaterale.
             4.  Il  CIPES,  nelle  riunioni di cui al comma 3, sulla
          base   degli   indirizzi   approvati    e    dei    singoli
          programmi-Paese:
               a)   determina   la   ripartizione  di  massima  delle
          disponibilita'  finanziarie   per   settori   e   strumenti
          d'intervento,  con  particolare  riguardo alla ripartizione
          tra intervento multilaterale e bilaterale:
               b) approva la relazione predisposta dal Ministro degli
          affari esteri ai sensi del comma 5.
             5. Annualmente, in allegato  allo  stato  di  previsione
          della  spesa  del  Ministero  degli  affari  esteri,  viene
          trasmessa  al  Parlamento  una  relazione  previsionale   e
          programmatica   predisposta  dal  Ministro,  contenente  le
          proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle
          risorse  finanziarie  previste  dalla  presente  legge,  la
          scelta  delle  priorita' e dei singoli Paesi, l'indicazione
          degli strumenti di intervento e il grado  di  coordinamento
          degli   stessi   con  gli  altri  interventi  di  organismi
          finanziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei
          Paesi di cui al comma 1. La relazione deve essere corredata
          da analisi e valutazione  sullo  stato  di  attuazione  dei
          programmi  e  delle collaborazioni realizzate con organismi
          finanziari nazionali e con  organizzazioni  internazionali.
          Le  competenti commissioni parlamentari esprimono il parere
          su tale relazione  in  occasione  dell'esame  del  medesimo
          stato di previsione.
             6.  Il  CIPES,  nelle  riunioni di cui al comma 3, sulla
          base degli indirizzi e  dei  programmi-Paese  approvati  in
          quella  sede,  delibera direttive alla Sezione speciale per
          l'assicurazione del  credito  all'esportazione  (SACE),  ai
          sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 24 maggio 1977,
          n. 227, in ordine al carattere prioritario degli interventi
          collegati  alle iniziative di cui all'art. 3, comma 3, ed a
          quelli di supporto  alle  iniziative  effettuate  da  parte
          dell'Istituto  centrale  per  il  credito  a  medio termine
          (Mediocredito centrale) ai  sensi  della  legge  24  aprile
          1990,  n. 100, e dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n.
          19, nonche' ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227,  e
          successive  modificazioni,  e  dell'art.  14  della legge 5
          ottobre 1991, n. 317".
             - La legge n. 100/1990  reca:  "Norme  sulla  promozione
          della   partecipazione   a   societa'   ed   imprese  miste
          all'estero".
             - Si riporta il testo dell'articolo 17  della  legge  n.
          752/1982 (Norme per l'attuazione della politica mineraria):
             "Art.   17.   -   Al  fine  di  promuovere  e  sostenere
          l'attivita' di ricerca  mineraria  all'estero,  sulla  base
          degli  indirizzi  fissati dal CIPE, possono essere concessi
          all'ENI, all'IRI per i minerali di  interesse  siderurgico,
          agli enti ed alle imprese minerarie di emanazione regionale
          di comprovata competenza nel campo della ricerca operativa,
          nonche'  alle societa' titolari di concessioni minerarie in
          attivita'  di  produzione  nel  territorio   nazionale   in
          possesso  dei  requisiti  tecnici ed economici indicati dal
          CIPE, contributi fino al 70 per cento delle spese sostenute
          all'estero per:
               a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico,
          geologico, geostatico e minero-minerallurgico:
               b)   lavori   di   ricerca   operativa   e   studi  di
          fattibilita';
               c) opere infrastrutturali necessarie  all'espletamento
          dell'attivita' di ricerca mineraria;
               d)  acquisizione  di  partecipazioni  in  attivita' di
          ricerca mineraria gia' iniziata.
             2. Possono essere concessi ai soggetti di cui al comma 1
          finanziamenti agevolati fino al 70 per  cento  delle  spese
          sostenute  per l'acquisizione di miniere all'estero o quote
          di  esse,  gia'  in  attivita'  di  coltivazione,  per   la
          partecipazione  in  consorzi  o  in societa' che gestiscono
          prevalentemente attivita' minerarie, o per la realizzazione
          di programmi di investimento  relativi  alla  coltivazione,
          alla  preparazione  e alla valorizzazione dei minerali.  Il
          finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici
          anni e con un periodo massimo di preammortamento di  cinque
          anni,  deve essere rimborsato al tasso di interesse pari al
          30 per cento del tasso di riferimento di  cui  all'art.  20
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 novembre
          1976, n. 902, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          vigente alla data di emanazione del decreto di concessione.
          Con  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato sono stabiliti i criteri  e  le  modalita'
          della revoca o il rimborso anticipato del finanziamento nei
          casi  di  cessione  dell'oggetto  per  il  quale  e'  stato
          concesso il finanziamento stesso.
             3. Il CIPI, con la  partecipazione  del  Ministro  degli
          affari esteri, su proposta del Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, stabilisce le priorita' nella
          concessione  dei  contributi  e dei finanziamenti di cui ai
          commi 1 e 2, con particolare riferimento alle  esigenze  di
          approvvigionamento    delle    materie    prime   minerarie
          deficitarie  occorrenti  all'industria  di  trasformazione,
          nonche'  agli obiettivi di mantenimento e di valorizzazione
          delle strutture scientifiche, di formazione  professionale,
          di  ricerca e produttive operanti nel settore minerario sul
          territorio nazionale. I contributi e i  finanziamenti  sono
          concessi,  previa  delibera  del CIPI con la partecipazione
          del Ministro degli affari esteri, tenuto conto di eventuali
          agevolazioni  concesse  da  organismi  internazionali,  con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sentito  il  Consiglio  superiore  delle
          miniere.  Il  decreto  stabilisce  anche  le  modalita'  di
          recupero dei contributi di cui al comma 1 in caso di  esito
          positivo delle ricerche.
             4.  Le  somme  recuperate  affluiscono  ad  un  apposito
          capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere
          riassegnate,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  al
          pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  per  la
          promozione dell'attivita' mineraria all'estero.
             5.  La  commissione  tecnica  di cui all'art. 5, secondo
          comma, della legge 15 giugno 1984,  n.  246,  controlla  la
          corrispondenza    delle    spese    eseguite    al    piano
          tecnico-finanziario  nonche'  la  congruita'  delle   spese
          sostenute.
             6.  I  contributi  sono erogati per stati di avanzamento
          dei lavori.
             7.  Il  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  puo'  disporre,  previa  presentazione di
          apposita fidejussione, l'erogazione di anticipazioni  nella
          misura  non superiore al 20 per cento della quota annua del
          contributo deliberato da recuperare in sede di liquidazione
          degli stati di avanzamento dei lavori".