Art. 6.
            Devoluzione delle funzioni dei soppressi CISD
                             CIEM e CICS
  1.  Sono  attribuite  al  CIPE,  che  le  esercita  su proposta del
Ministro degli affari esteri, le funzioni di indirizzo  spettanti  al
soppresso  Comitato  interministeriale per gli scambi di materiali di
armamento per la difesa (CISD), di  cui  all'art.  6  della  legge  9
luglio  1990,  n. 185 e di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettera
a), della legge 27 febbraio 1992, n. 222. Sono altresi' attribuite al
CIPE, che le esercita su proposta del Ministro per il  commercio  con
l'estero,  le  funzioni  di indirizzo spettanti al soppresso CISD, di
cui all'art. 4, comma 2, lettera b), della legge 27 febbraio 1992, n.
222.
  2. Sono attribuite al  Ministero  del  commercio  con  l'estero  le
funzioni,  spettanti  al  soppresso CISD, di cui all'art. 4, comma 2,
lettera c), della legge 27 febbraio 1992, n. 222.
  3. Sono attribuite al  CIPE  le  funzioni  del  soppresso  Comitato
interministeriale  per  l'emigrazione  (CIEM) di cui all'art. 1 della
legge 18 marzo 1976, n. 64, nonche' quelle di cui all'art.  3,  comma
1, della legge 29 dicembre 1987, n. 540.
  4.  Sono  attribuite  al  CIPE,  che  le  esercita  su proposta del
Ministro per gli affari esteri, le funzioni  del  soppresso  Comitato
interministeriale  per  la  cooperazione  allo sviluppo (CICS) di cui
agli articoli 3 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per il 1994,
in via transitoria e sino alla applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, spetta  al  Ministro
degli  affari  esteri la ripartizione di massima delle disponibilita'
finanziarie di cui all'art. 3, comma 6, lettera a),  della  legge  26
febbraio 1987, n. 49.
 
          Note all'art. 6:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge n.
          185/1990  (Nuove  norme  sul  controllo  dell'esportazione,
          importazione e transito dei materiali di armamento):
                                   "Capo II
                    ORGANISMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO
             Art.  6  (Comitato  interministeriale  per gli scambi di
          materiali di armamento per la difesa). -  1.  E'  istituito
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato
          interministeriale  per gli scambi di materiali di armamento
          per la difesa (CISD).
             2.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  e  di esso fanno parte i Ministri
          degli  affari  esteri,  dell'interno,  delle  finanze,  del
          tesoro,  della  difesa,  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  delle  partecipazioni  statali   e   del
          commercio   con  l'estero.  Possono  essere  invitati  alle
          riunioni del Comitato altri Ministri interessati.
             3. Nel rispetto dei principi  di  cui  all'art.  1,  dei
          trattati   e  degli  impegni  internazionali  cui  l'Italia
          aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera  e
          di  difesa  dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo
          tecnologico  e industriale connesso alla politica di difesa
          e di  produzione  degli  armamenti,  il  CISD  formula  gli
          indirizzi  generali per le politiche di scambio nel settore
          della  difesa  e  detta  direttive  d'ordine  generale  per
          l'esportazione,  l'importazione e il transito dei materiali
          di  armamento  e  sovrintende,  nei  casi  previsti   dalla
          presente   legge,   all'attivita'   degli  organi  preposti
          all'applicazione della legge stessa.
             4. Gli indirizzi e le direttive formulati  dal  Comitato
          sono comunicati al Parlamento.
             5.  Spetta  altresi' al CISD la individuazione dei Paesi
          per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'art. 1,
          comma 6.
             6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei  diritti
          umani  anche  da  parte  delle  organizzazioni riconosciute
          dall'ONU e dalla CEE e da parte  delle  organizzazioni  non
          governative  riconosciute ai sensi dell'art. 28 della legge
          26 febbraio 1987, n. 49".
             - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1  e  comma  2,
          lettere  b)  e  c),  della  legge  n.  222/1992  (Norme sul
          controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti  ad
          alta tecnologia):
             "Art. 4 (Controllo e coordinamento dello Stato). - 1. Il
          Comitato  interministeriale  per gli scambi di materiali di
          armamento per la difesa (CISD), di  cui  all'art.  6  della
          legge  9  luglio  1990,  n.  185, con la partecipazione del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica, esercita le funzioni di indirizzo, previste al
          comma  3 del medesimo articolo, anche per la materia di cui
          alla presente legge.
             2. Spetta inoltre al Comitato:
              a) formulare e aggiornare l'elenco dei  Paesi  verso  i
          quali  vigono  limitazioni  all'esportazione di particolari
          categorie di prodotti e tecnologie;
              b) formulare, ai sensi di quanto previsto dalla legge 9
          luglio 1990, n. 185, l'elenco dei Paesi rispetto  ai  quali
          il Ministro del commercio con l'estero deve condizionare il
          rilascio  dell'autorizzazione  ad  ispezioni  da effettuare
          presso   la   sede   dell'importatore    che    vi    abbia
          preventivamente consentito;
              c)    determinare    modifiche   delle   modalita'   di
          esportazione  delle  merci  indicate  nell'elenco  di   cui
          all'art. 1, comma 2;
              d) esaminare entro trenta giorni i reclami proposti dal
          richiedente  che  non  abbia  ottenuto le autorizzazioni di
          esportazione  dei  prodotti  e  delle  tecnologie  di   cui
          all'art.   1,   o  abbia  avuto  limitazioni  nel  relativo
          rilascio.
             3. Il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  con  la
          relazione  prevista  dall'art.  5,  comma  1, della legge 9
          luglio 1990, n. 185, riferisce anche sull'attivita'  svolta
          dal CISD ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. La
          relazione,  anche per la parte relativa ai prodotti ad alta
          tecnologia    disciplinati   dalla   presente   legge,   e'
          predisposta secondo i criteri indicati dall'art.  5,  comma
          3, della legge 9 luglio 1990, n. 185".
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 64/1976
          (Istituzione    del    Comitato    interministeriale    per
          l'emigrazione - C.I.Em.):
             "Art. 1 (Scopi e compiti del Comitato). -  E'  istituito
          il  Comitato  interministeriale per l'emigrazione il quale,
          nel quadro degli indirizzi generali, politici ed economici,
          fissati   dal   Consiglio   dei   Ministri,   provvede   al
          coordinamento degli interventi nel settore dell'emigrazione
          nei quali concorra la competenza di piu' Ministeri.
             Il  Comitato  elabora  proposte  e  da'  direttive nella
          materia indicata al comma precedente,  avendo  riguardo  ai
          problemi  concernenti  la  situazione  dell'occupazione, la
          salvaguardia dei diritti civili e politici  dei  lavoratori
          italiani all'estero e, per quanto li concerne, la sicurezza
          sociale, la scuola, la cultura, la formazione professionale
          e il tempo libero; formula altresi' proposte in ordine alle
          iniziative  necessarie  per armonizzare la politica sociale
          nazionale con la politica sociale degli altri  Paesi  della
          Comunita'   europea   e  per  assicurare  i  piu'  efficaci
          interventi  comunitari  in  rapporto  alle   esigenze   dei
          lavoratori italiani all'estero.
             Il    Comitato   cura,   d'accordo   con   il   Comitato
          interministeriale per la programmazione economica,  che  il
          piano   di   sviluppo   nazionale   preveda   i   necessari
          collegamenti e le misure  idonee  a  rendere  i  lavoratori
          emigrati partecipi dello sviluppo economico nazionale".
             -  Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
          numero  540/1987  (Indizione   della   seconda   conferenza
          nazionale dell'emigrazione):
             "Art.  3  (Comitato organizzatore). - 1. Con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro   degli   affari   esteri,   sentito  il  Comitato
          interministeriale  per  l'emigrazione,  e'  costituito   un
          comitato  organizzatore  della  Conferenza,  presieduto dal
          Sottosegretario di Stato per gli affari esteri delegato  ai
          problemi   dell'emigrazione   e  degli  affari  sociali,  e
          composto da:
               a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento,
          designati dai Presidenti  delle  rispettive  Camere  tra  i
          membri  delle  commissioni permanenti competenti in materia
          di emigrazione;
               b)  tre  parlamentari  europei,  scelti   dai   membri
          italiani del Parlamento europeo nel proprio interno;
               c)   due   rappresentanti   del   Consiglio  nazionale
          dell'economia e del lavoro,  designati  dal  presidente  di
          detto Consiglio;
               d)   due   rappresentanti,  o  loro  supplenti,  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e  per  ciascuno  dei
          Ministeri  degli  affari esteri, dell'interno, del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  e  un  rappresentante,  o  suo
          supplente,  per ciascuno dei Ministeri del bilancio e della
          programmazione   economica,   del  tesoro,  della  pubblica
          istruzione,    dell'agricoltura    e     delle     foreste,
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          commercio con l'estero;
               e) sette rappresentanti delle regioni;
               f)   sette   rappresentanti   designati   dalle   piu'
          importanti  associazioni  o  federazioni operanti nel campo
          dell'emigrazione;
               g) sette esperti in materia di emigrazione,  designati
          dai partiti politici;
               h)     quattro    rappresentanti    designati    dalle
          organizzazioni sindacali piu' rappresentative;
               i) quattro  rappresentanti  designati  dagli  enti  di
          patronato;
               l)  tre  rappresentanti designati dalle organizzazioni
          imprenditoriali piu' rappresentative;
               m) quattro esperti nelle materie attinenti agli  scopi
          della  Conferenza, scelti dal Ministro degli affari esteri,
          sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
               n) due rappresentanti della Commissione nazionale  per
          la  realizzazione della parita' tra uomo e donna, istituita
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del
          12 giugno 1984;
               o)  un  rappresentante  dei  Comitati dell'emigrazione
          italiana per ciascuno dei Paesi  in  cui  i  Comitati  sono
          stati  eletti  o  designati  ai  sensi delle leggi 8 maggio
          1985, n. 205, e 16 agosto 1986, n. 530.
             2. I rappresentanti di cui alle lettere e ), f ), g ), h
          ), i ) e l) del comma 1 sono  designati  su  richiesta  del
          Ministro degli affari esteri.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge
          n. 49/1987, gia' citata:
             Art.   3   (Presidenza   e   funzioni    del    Comitato
          interministeriale  per la cooperazione allo sviluppo). - 1.
          La politica della cooperazione allo sviluppo e'  competenza
          del Ministro degli affari esteri.
             2.  Per la determinazione degli indirizzi generali della
          cooperazione allo sviluppo e  le  conseguenti  funzioni  di
          programmazione e coordinamento e' istituito nell'ambito del
          CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo
          sviluppo (CICS).
             3.  Il  CICS  e'  presieduto  dal Ministero degli affari
          esteri,  per  delega  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  ed e' composto dai Ministri del bilancio e della
          programmazione economica, del tesoro e  del  commercio  con
          l'estero.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri,  di
          concerto   con   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica,  sono  emanate,  entro  un  mese
          dall'entrata  in  vigore della presente legge, norme per la
          composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.
             4.  Su richiesta del suo presidente il comitato di volta
          in  volta  puo'  essere  integrato  da  altri  Ministri  in
          relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni
          del  CICS  partecipa  altresi'  il  Sottosegretario per gli
          affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9  e  14
          della presente legge.
             5.    Per    l'esercizio    delle    funzioni   relative
          all'attuazione della presente legge, il  CICS  si  riunisce
          almeno quattro volte all'anno.
             6. Il CICS:
               a)  stabilisce, successivamente all'approvazione della
          legge finanziaria e dello stato di previsione  della  spesa
          del   Ministero   degli   affari   esteri,   gli  indirizzi
          programmatici della cooperazione allo sviluppo e  determina
          le  priorita'  per aree geografiche, settori e strumenti di
          intervento,  nonche'  la  ripartizione  di  massima   delle
          disponibilita'     finanziarie    per    la    cooperazione
          multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di  quest'ultima,
          per gli interventi straordinari di cui all'art. 11;
               b)  delibera  in materia di iniziative di cooperazione
          allo sviluppo che per la loro  articolazione  e  dimensione
          finanziaria  il  presidente ritenga opportuno sottoporre al
          suo esame);
               c) verifica periodicamente lo stato  di  attuazione  e
          gli   esiti   dell'attivita'   di  cooperazione  e  approva
          annualmente una relazione predisposta  dal  Ministro  degli
          affari   esteri   sulla  politica  di  cooperazione  svolta
          nell'esercizio finanziario precedente.  La  relazione  deve
          essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base
          di  specifici  documenti delle rappresentanze diplomatiche,
          per quanto riguarda i singoli Paesi,  sulla  tipologia  dei
          programmi  sul  loro  stato di attuazione, sugli obiettivi,
          sul costo e sugli esiti dei  singoli  progetti  bilaterali,
          multilaterali,  multibilaterali,  ordinari  e  straordinari
          nonche' di quelli  delle  organizzazioni  non  governative.
          Tale   relazione   deve   essere   inviata   al  Parlamento
          precedentemente all'esame della legge finanziaria".
             "Art. 7 (Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo).  -
          1. A valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 6, e con
          le   stesse  procedure,  possono  essere  concessi  crediti
          agevolati   alle   imprese   italiane   con   il   parziale
          finanziamento  della  loro  quota di capitale di rischio in
          imprese miste da realizzarsi in Paesi in  via  di  sviluppo
          con  partecipazione di investitori, pubblici o privati, del
          Paese destinatario, nonche' di altri Paesi.
             2. Il CICS stabilira':
               a)  la  quota  del  fondo  di  rotazione  che   potra'
          annualmente essere impiegata a tale scopo;
               b)  i  criteri per la selezione di tali iniziative che
          dovranno tener conto - oltre che delle  generali  priorita'
          geografiche  o  settoriali  della  cooperazione  italiana -
          anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela
          degli investimenti  stranieri.  Tali  criteri  mireranno  a
          privilegiare  la  creazione  di  occupazione  e  di  valore
          aggiunto locale;
               c)  le  condizioni  a  cui  potranno essere concessi i
          crediti di cui trattasi.
             3. La quota,  di  cui  al  comma  primo,  del  fondo  di
          rotazione  viene  trasferita al Mediocredito centrale. Allo
          stesso  e'   affidata,   con   apposita   convenzione,   la
          valutazione,  l'erogazione e la gestione dei crediti di cui
          al presente articolo".
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  n.
          559/1993  (Disciplina  della  soppressione  delle  gestioni
          fuori  bilancio  nell'ambito  delle  amministrazioni  dello
          Stato):
             "Art.  4 (Fondo per la cooperazione allo sviluppo). - 1.
          A decorrere dal 1 gennaio  1995  i  mezzi  finanziari  gia'
          destinati  al  'Fondo  speciale  per  la  cooperazione allo
          sviluppo' di cui all'art.   14, comma  1,  della  legge  26
          febbraio  1987,  n.  49,  sono iscritti in apposita rubrica
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  degli  affari
          esteri.
             2.  Le  disponibilita'  esistenti  sul conto corrente di
          tesoreria intestato al Fondo speciale per  la  cooperazione
          allo  sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente
          articolo, le entrate di cui all'art. 14 della citata  legge
          n.  49  del  1987, come sostituito dal comma 7 del presente
          articolo,  e  quelle  derivanti  dalla  realizzazione   dei
          crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate
          all'entrata  del  bilancio  dello Stato e sono riassegnate,
          con decreti del Ministro  del  tesoro,  ai  capitoli  della
          rubrica di cui al medesimo comma 1.
             3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del Fondo
          speciale  per  la  cooperazione allo sviluppo anteriormente
          alla data di cui al comma 1 danno luogo a formali impegni a
          carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa,
          iscritti nella rubrica di cui al medesimo comma.
             4.  L'attivita'  della   Direzione   generale   per   la
          cooperazione  allo sviluppo continua ad essere disciplinata
          dalla citata legge n. 49  del  1987,  come  modificata  dal
          presente articolo.
             5.  Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del
          1987, le parole: 'del Fondo di cooperazione di cui all'art.
          37 della presente legge' sono  sostituite  dalle  seguenti:
          'della   Direzione   generale   per  la  cooperazione  allo
          sviluppo'.
             6., 7., 8. (Omissis).
             9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49  del
          1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla
          fine del comma sono soppresse.
             10., 11. (Omissis).
             12.  Il  comma  10 dell'art. 15 della citata legge n. 49
          del 1987 e' abrogato.
             13. Al comma 1 dell'art. 32 della citata legge n. 49 del
          1987, le parole: 'del Fondo speciale di  cui  all'art.  14'
          sono  sostituite  dalle  seguenti: 'dei pertinenti capitoli
          dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1,  lettera
          a)'.
             14. Il comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 49 del
          1987 e' abrogato.
             15. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 37 della citata
          legge   n.      49  del  1987  le  parole:  'sul  Fondo  di
          cooperazione'    sono    sostituite     dalle     seguenti:
          'sull'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera
          a)'; e l'ultimo periodo e' soppresso.
             16.   Per   l'accreditamento   di  somme  all'estero  si
          applicano le disposizioni previste dalla legge  6  febbraio
          1985, n. 15.
             17.  La  Direzione  generale  per  la  cooperazione allo
          sviluppo puo' nominare un consegnatario-cassiere.
             18.  Con   apposito   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  su  proposta del Ministro degli affari esteri,
          sentito  il  Ministro  del  tesoro,  saranno  apportate  le
          necessarie  modifiche  al  regolamento  di esecuzione della
          citata legge n. 49 del  1987,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.
             19.  Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
          in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1995".