Art. 4. Domanda 1. La domanda di conferimento di permesso di ricerca e' presentata al distretto minerario competente, che ne trasmette copia al Ministero. 2. Alla domanda vanno allegati: il piano topografico; la relazione geomineraria; il programma dei lavori. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55. 3. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, cura la pubblicazione della stessa, unitamente agli allegati di cui al comma 2, nell'albo pretorio del comune, al fine di consentire un'adeguata pubblicizzazione del progetto. La copia destinata all'affissione nell'albo pretorio viene inviata entro venti giorni al distretto minerario munita del referto di pubblicazione e delle eventuali opposizioni, ferma restando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 4: - La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca "Disposizioni contro la mafia" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 5 giugno 1965). - La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 1990). - Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari". "Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".