Art. 4.
                               Domanda
  1.  La domanda di conferimento di permesso di ricerca e' presentata
al   distretto  minerario  competente,  che  ne  trasmette  copia  al
Ministero.
  2.  Alla domanda vanno allegati: il piano topografico; la relazione
geomineraria;  il  programma  dei  lavori.  Non  sono  richiesti  gli
adempimenti  in  materia di comunicazione e certificazione antimafia,
previsti  dalla  legge  31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata
dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.
  3.  L'ingegnere  capo  del  distretto  minerario  competente, entro
quindici  giorni dal ricevimento della domanda, cura la pubblicazione
della  stessa,  unitamente agli allegati di cui al comma 2, nell'albo
pretorio    del   comune,   al   fine   di   consentire   un'adeguata
pubblicizzazione  del  progetto.  La  copia  destinata all'affissione
nell'albo  pretorio  viene  inviata  entro  venti giorni al distretto
minerario  munita  del  referto  di  pubblicazione  e delle eventuali
opposizioni, ferma restando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Note all'art. 4:
             -  La  legge  31 maggio 1965, n. 575, reca "Disposizioni
          contro la mafia" (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          138 del 5 giugno 1965).
             -   La   legge   19  marzo  1990,  n.  55,  reca  "Nuove
          disposizioni per la prevenzione della delinquenza  di  tipo
          mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di  manifestazione  di
          pericolosita' sociale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 69 del 23 marzo 1990).
             - Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n.  241/1990
          e' il seguente:
             "Art.  7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
          derivanti  da  particolari  esigenze   di   celerita'   del
          procedimento,    l'avvio   del   procedimento   stesso   e'
          comunicato, con  le  modalita'  previste  dall'art.  8,  ai
          soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
          destinato  a  produrre  effetti diretti ed a quelli che per
          legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
          ragioni   di   impedimento   predette,   qualora   da    un
          provvedimento  possa  derivare  un  pregiudizio  a soggetti
          individuati o facilmente individuabili,  diversi  dai  suoi
          diretti  destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
          loro, con le  stesse  modalita',  notizia  dell'inizio  del
          procedimento.
             2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1 resta salva la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari".
             "Art.  8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia
          dell'avvio   del   procedimento   mediante    comunicazione
          personale.
             2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
               a) l'amministrazione competente;
               b) l'oggetto del procedimento promosso;
               c)   l'ufficio   e   la   persona   responsabile   del
          procedimento;
               d) l'ufficio in cui si  puo'  prendere  visione  degli
          atti.
             3.   Qualora   per   il   numero   dei   destinatari  la
          comunicazione  personale  non  sia  possibile   o   risulti
          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a
          rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante  forme
          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite
          dall'amministrazione
          medesima.
             4. L'omissione di taluna delle comunicazioni  prescritte
          puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse
          la comunicazione e' prevista".