Art. 5.
                             Istruttoria
  1.  L'ingegnere capo del distretto minerario competente, al fine di
acquisire  le osservazioni della provincia, della camera di commercio
e  del  comune  o  dei  comuni,  territorialmente interessati, di cui
all'art.  5,  comma 2, del regio decreto, come sostituito dall'art. 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620,
entro   dieci  giorni  dal  ricevimento  della  domanda,  indice  una
conferenza  di  servizi,  ai  sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  da  svolgersi  entro sessanta giorni dal ricevimento
della  domanda.  La  conferenza  di  servizi  esamina  la  domanda di
conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle
eventuali opposizioni.
  2.  Nella  conferenza  di  servizi  di  cui al comma 1 del presente
articolo sono, altresi', acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14
della  legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di intesa, i concerti, i
nulla  osta  e  le  autorizzazioni che le altre amministrazioni dello
Stato  e gli enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e
regionali.
  3.   Qualora   nella  conferenza  di  servizi  non  si  raggiungano
determinazioni  concordate,  e  sia  previsto  l'accordo  o l'atto di
assenso   comunque   denominato   delle   pubbliche   amministrazioni
intervenute, si procede secondo l'art. 14, comma 2-bis, della legge 7
agosto  1990,  n.  241,  cosi' come introdotto dall'art. 2, comma 13,
della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
 
          Note all'art. 5:
             -  Il  testo  dell'art. 5, comma 2, del regio decreto n.
          1443/1927, come modificato dal decreto del Presidente della
          Repubblica n.  620/1955, e' il seguente:
             "L'ingegnere capo del distretto minerario  e'  tenuto  a
          dare  comunicazione  alla amministrazione provinciale, alla
          camera di commercio, industria ed agricoltura ed ai  comuni
          interessati  per  territorio  delle  domande  che gli siano
          presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; gli
          enti suddetti possono presentare le loro osservazioni entro
          trenta giorni dalla data della comunicazione stessa".
             - Il testo dell'art. 14 della legge n.  241/1990  e'  il
          seguente:
             "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
             2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazione   procedente   debba   acquisire  intese,
          concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di  altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
             2-bis.    Qualora    nella   conferenza   sia   prevista
          l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta,
          le  relative  determinazioni  possono  essere  assunte  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del  Consiglio  dei  Ministri. Tali determinazioni hanno il
          medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita'
          in sede di conferenza di servizi.
             3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la quale, regolarmente  convocata,  non  abbia  partecipato
          alla    conferenza   o   vi   abbia   partecipato   tramite
          rappresentanti  privi   della   competenza   ad   esprimere
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro venti giorni dalla  conferenza  stessa  ovvero  dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
             4.  Le  disposizioni  di cui al comma 3 non si applicano
          alle  amministrazioni  preposte  alla  tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".