Art. 5. Istruttoria 1. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, al fine di acquisire le osservazioni della provincia, della camera di commercio e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, di cui all'art. 5, comma 2, del regio decreto, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, indice una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da svolgersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La conferenza di servizi esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni. 2. Nella conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresi', acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato e gli enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali. 3. Qualora nella conferenza di servizi non si raggiungano determinazioni concordate, e sia previsto l'accordo o l'atto di assenso comunque denominato delle pubbliche amministrazioni intervenute, si procede secondo l'art. 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi' come introdotto dall'art. 2, comma 13, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 5, comma 2, del regio decreto n. 1443/1927, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955, e' il seguente: "L'ingegnere capo del distretto minerario e' tenuto a dare comunicazione alla amministrazione provinciale, alla camera di commercio, industria ed agricoltura ed ai comuni interessati per territorio delle domande che gli siano presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; gli enti suddetti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa". - Il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 e' il seguente: "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. 2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimita' per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimita' in sede di conferenza di servizi. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".