Art. 6.
                 Conferimento di permesso di ricerca
             di giacimenti minerari di interesse locale
  1.  Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo
del    distretto    minerario    competente,   entro   dieci   giorni
dall'acquisizione  delle  determinazioni della conferenza di servizi,
emana  il  decreto  con  il  quale  conferisce  o nega il permesso di
ricerca di giacimenti minerari di interesse locale.