Art. 7. Conferimento di permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale 1. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo del distretto minerario provvede, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, all'invio di una relazione al Ministero. 2. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, emana il decreto con cui conferisce o nega il permesso di ricerca di giacimenti minerari di interesse nazionale.