Art. 19. 
                           Concorsi unici 
  1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni,  delle
amministrazioni, aziende ed enti del  Servizio  sanitario  nazionale,
degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie  e
delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione,  reclutano
il personale di cui necessitano, mediante ricorso alle graduatorie di
vincitori di concorso predisposte presso la Presidenza del  Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 
  2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
proposta del Ministro per la funzione  pubblica,  le  amministrazioni
pubbliche  possono  essere  autorizzate  a  svolgere  direttamente  i
concorsi.