Art. 20. 
              Concorsi circoscrizionali e sedi di esami 
  1. Per gli uffici aventi sede in determinate regioni, compartimenti
o province, sono banditi,  per  i  posti  ivi  disponibili,  concorsi
circoscrizionali per l'accesso ai profili professionali di  qualifica
o categoria, fatta salva la facolta'  di  parteciparvi  per  tutti  i
cittadini. 
  2. Le prove di esami dei  concorsi  si  possono  svolgere  in  sedi
decentrate, qualora il numero dei concorrenti lo renda necessario.