Art. 10. 
Svolgimento diretto da parte del datore  di  lavoro  dei  compiti  di
                 prevenzione e protezione dai rischi 
  1. Il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti  propri
del servizio di  prevenzione  e  protezione  dai  rischi  nonche'  di
prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato
I, dandone preventiva informazione al rappresentante  dei  lavoratori
per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.  Esso
puo' avvalersi della facolta' di cui all'art. 8, comma 4. 
  2. Il datore di lavoro che intende svolgere i  compiti  di  cui  al
comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia  di
sicurezza  e  salute  sul  luogo  di  lavoro,  promosso  anche  dalle
associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  trasmettere  all'organo  di
vigilanza competente per territorio: 
    a) una dichiarazione attestante la capacita' di  svolgimento  dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi; 
    b) il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3; 
    c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle  malattie
professionali della propria azienda elaborata in base ai  dati  degli
ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza  dello  stesso,
di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente; 
    d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.