Art. 10.
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
1. Il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri
del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonche' di
prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato
I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso
puo' avvalersi della facolta' di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al
comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle
associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di
vigilanza competente per territorio:
a) una dichiarazione attestante la capacita' di svolgimento dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli
ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso,
di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.