Art. 10. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi 1. Il datore di lavoro puo' svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonche' di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso puo' avvalersi della facolta' di cui all'art. 8, comma 4. 2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio: a) una dichiarazione attestante la capacita' di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi; b) il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3; c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente; d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.