Art. 11. 
      Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi 
  1. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, che occupano piu' di 15
dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite  il  servizio
di prevenzione e protezione  dai  rischi,  indice  almeno  una  volta
all'anno una riunione cui partecipano: 
    a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 
    b) il responsabile del servizio di prevenzione e  protezione  dai
rischi; 
    c) il medico competente ove previsto; 
    d) il rappresentante per la sicurezza. 
  2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame
dei partecipanti: 
    a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3; 
    b) l'idoneita' dei mezzi di protezione individuale; 
    c) i programmi di informazione e  formazione  dei  lavoratori  ai
fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 
  3.  La  riunione  ha  altresi'  luogo  in  occasione  di  eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al  rischio,
compresa la programmazione e l'introduzione di nuove  tecnologie  che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 
  4. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, che occupano fino a  15
dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3,  il  rappresentante  dei
lavoratori per la sicurezza puo'  chiedere  la  convocazione  di  una
apposita riunione. 
  5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione  e
protezione dai rischi, provvede  alla  redazione  del  verbale  della
riunione che e' tenuto a disposizione dei  partecipanti  per  la  sua
consultazione.