Art. 11.
Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi
1. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, che occupano piu' di 15
dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta
all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi;
c) il medico competente ove previsto;
d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame
dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b) l'idoneita' dei mezzi di protezione individuale;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai
fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresi' luogo in occasione di eventuali
significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che
hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, che occupano fino a 15
dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza puo' chiedere la convocazione di una
apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della
riunione che e' tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua
consultazione.