Art. 8. 
                Servizio di prevenzione e protezione 
  1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  10,  il  datore  di  lavoro
organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, il
servizio di prevenzione e protezione, o incarica  persone  o  servizi
esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo. 
  2. Il datore di  lavoro  designa  all'interno  dell'azienda  ovvero
dell'unita' produttiva, una o piu'  persone  da  lui  dipendenti  per
l'espletamento  dei  compiti  di  cui  all'articolo  9,  tra  cui  il
responsabile del servizio  in  possesso  di  attitudini  e  capacita'
adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 
  3. I  dipendenti  di  cui  al  comma  2  devono  essere  in  numero
sufficiente, possedere le capacita' necessarie e disporre di mezzi  e
di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non  possono  subire  pregiudizio  a  causa   dell'attivita'   svolta
nell'espletamento del proprio incarico. 
  4.  Il  datore  di  lavoro  puo'  avvalersi  di   persone   esterne
all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione e protezione. 
  5.  L'organizzazione  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e'  comunque
obbligatoria nei seguenti casi: 
 a) nelle aziende industriali di  cui  all'art.  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; b) nelle centrali
termoelettriche; c) negli impianti e laboratori  nucleari;  d)  nelle
aziende per la fabbricazione ed il deposito  separato  di  esplosivi,
polveri e munizioni; e)  nelle  aziende  industriali  con  oltre  200
lavoratori dipendenti; f) nelle industrie  estrattive  con  oltre  50
lavoratori dipendenti. 
  6. Se la capacita' dei dipendenti all'interno  dell'azienda  ovvero
dell'unita' produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro  puo'
far  ricorso  a  persone  o  servizi  esterni   all'azienda,   previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza. 
  7. Il servizio esterno deve essere  adeguato  alle  caratteristiche
dell'azienda, ovvero unita'  produttiva,  a  favore  della  quale  e'
chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero
degli operatori. 
  8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e
capacita' adeguate. 
  9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  con  decreto
di concerto con  i  Ministri  della  sanita'  e  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  sentita  la  commissione  consultiva
permanente,  puo'  individuare  specifici  requisiti,   modalita'   e
procedure, per la  certificazione  dei  servizi,  nonche'  il  numero
minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7. 
  10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni
egli non e' per questo  liberato  dalla  propria  responsabilita'  in
materia. 
  11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e  alle
unita' sanitarie locali  territorialmente  competenti  il  nominativo
della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione
e protezione interno ovvero esterno all'azienda.  Tale  comunicazione
e'  corredata  da  una  dichiarazione  nella  quale  si  attesti  con
riferimento alle persone designate: 
    a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione; 
    b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti; 
    c) il curriculum professionale. 
 
Nota all'art. 8:
             - Per il D.P.R. n. 175/1988 vedi nota all'art. 4.