Art. 8.
Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro
organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, il
servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi
esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero
dell'unita' produttiva, una o piu' persone da lui dipendenti per
l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il
responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacita'
adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero
sufficiente, possedere le capacita' necessarie e disporre di mezzi e
di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non possono subire pregiudizio a causa dell'attivita' svolta
nell'espletamento del proprio incarico.
4. Il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne
all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione
all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; b) nelle centrali
termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200
lavoratori dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre 50
lavoratori dipendenti.
6. Se la capacita' dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero
dell'unita' produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro puo'
far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unita' produttiva, a favore della quale e'
chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero
degli operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e
capacita' adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto
di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, puo' individuare specifici requisiti, modalita' e
procedure, per la certificazione dei servizi, nonche' il numero
minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni
egli non e' per questo liberato dalla propria responsabilita' in
materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle
unita' sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo
della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione
e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione
e' corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con
riferimento alle persone designate:
a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il curriculum professionale.
Nota all'art. 8:
- Per il D.P.R. n. 175/1988 vedi nota all'art. 4.