Art. 9. 
          Compiti del servizio di prevenzione e protezione 
  1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede: 
    a) all'individuazione dei fattori di  rischio,  alla  valutazione
dei rischi e all'individuazione delle misure per la  sicurezza  e  la
salubrita' degli ambienti di lavoro,  nel  rispetto  della  normativa
vigente sulla base  della  specifica  conoscenza  dell'organizzazione
aziendale; 
    b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2,  lettera  b)  e  i
sistemi di controllo di tali misure; 
    c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie  attivita'
aziendali; 
    d) a proporre  i  programmi  di  informazione  e  formazione  dei
lavoratori; 
    e) a partecipare alle consultazioni in materia  di  tutela  della
salute e di sicurezza di cui all'art. 11; 
   f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21. 
  2. Il datore  di  lavoro  fornisce  ai  servizi  di  prevenzione  e
protezione informazioni in merito a: 
    a) la natura dei rischi; 
    b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e  l'attuazione
delle misure preventive e protettive; 
    c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
    d)  i  dati  del  registro  degli  infortuni  e  delle   malattie
professionali; 
    e) le prescrizioni degli organi di vigilanza. 
  3. I componenti del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  e  i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto
in  ordine  ai  processi  lavorativi  di  cui  vengono  a  conoscenza
nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. 
  4. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore
di lavoro.