Art. 13. 
(Disposizioni in materia di pensionamenti di  anzianita'  nel  regime
          generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi). 
  1. A decorrere dal 1 gennaio  1995  nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti privati e pubblici, nonche' dei  lavoratori  autonomi,  e'
sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento,
di  accordi  collettivi  che  preveda  il   diritto   a   trattamenti
pensionistici  anticipati  rispetto   all'eta'   stabilita   per   il
pensionamento di vecchiaia,  ovvero  per  il  collocamento  a  riposo
d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione  opera  fino
alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo
di riordino del sistema previdenziale e  comunque  non  oltre  il  30
giugno   1995.   Tale   provvedimento,   unitamente   alla   predetta
disposizione di  sospensione,  dovra'  essere  idoneo  ad  assicurare
effetti di contenimento: 
  a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748 miliardi per
l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088 miliardi di  cui  all'articolo
21, lire 258 miliardi per l'anno 1996 e lire 354 miliardi per  l'anno
1997; 
  b) del fabbisogno di cassa del  settore  statale:  di  almeno  lire
5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e
lire 5.117 miliardi per l'anno 1997. 
  2. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato  adottato
il provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale di
cui al  comma  1,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  da
emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data  e  con  effetto  dal  1
luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti
finanziari di cui al comma 1: 
  a) le aliquote contributive a carico dei datori  di  lavoro  e  dei
lavoratori  dipendenti  del  settore  privato   e   pubblico   dovute
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti ed  alle  forme  di  previdenza  esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima; 
  b) le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge  2  agosto
1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli
artigiani, degli esercenti  attivita'  commerciali,  dei  coltivatori
diretti, mezzadri e coloni e degli  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale. 
  3. Le  disposizioni  in  materia  di  sospensione  dell'accesso  ai
trattamenti pensionistici di anzianita' non si applicano: nei casi di
cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da causa  di
servizio;  nei  casi  di  pensionamento  anticipato,   specificamente
previsti da norme derogatorie, connessi  ad  esuberi  strutturali  di
manodopera; nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, commi 6  e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni; nei
confronti  dei  lavoratori  che  possano  far  valere   un'anzianita'
contributiva non  inferiore  a  quaranta  anni,  ovvero  l'anzianita'
contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza. 
  4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresi': 
  a) per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso
dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati
dal  lavoro  entro  il  30  settembre  1994  come   attestato   dalla
certificazione del datore di lavoro di cui  alla  successiva  lettera
b), sempreche' dalla predetta data non prestino attivita' lavorativa.
Tale ultima condizione deve risultare dalla documentazione agli  atti
degli enti di previdenza,  o  in  mancanza,  dalla  dichiarazione  di
responsabilita' dell'interessato rilasciata, ai sensi della  legge  4
gennaio 1968, n.  15,  e  successive  modificazioni,  all'atto  della
presentazione della domanda di pensionamento anticipato; 
  b) per i  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato  che  hanno
presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di  pensionamento
anticipato in data  antecedente  al  28  settembre  1994  e  che,  in
possesso dei requisiti di  legge  per  il  pensionamento  anticipato,
siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre  1994;  la  cessazione
entro il termine anzidetto deve risultare dalla  documentazione  agli
atti degli enti di previdenza ed essere  certificata  dal  datore  di
lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilita'; 
  c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione  volontaria  in  data
anteriore al 28 settembre 1994, nonche' per i lavoratori per i  quali
a tale data sia in  corso  il  periodo  di  preavviso  connesso  alla
risoluzione del rapporto di lavoro, sempreche'  la  comunicazione  di
preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante  espressa
dichiarazione di responsabilita'; 
  d) per i lavoratori  dipendenti  da  imprese  cui  e'  concesso  il
trattamento straordinario di integrazione salariale in base alle pro-
cedure avviate ai sensi dell'articolo 5 della legge 20  maggio  1975,
n. 164, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  anteriormente
alla data del 31 dicembre 1994; 
  e) per i lavoratori che fruiscono alla data del 28  settembre  1994
dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobilita'  in  base
alle procedure avviate antecedentemente a tale data  ai  sensi  degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni; 
  f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602;  per
i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese  per  i  quali  siano
avviati  processi  di  ristrutturazione  e  risanamento  previsti  da
specifiche normative, nonche' per i lavoratori eccedenti  degli  enti
locali per i quali sia stato approvato il bilancio  riequilibrato  da
parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge  2  marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18  gennaio  1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  marzo  1993,  n.
68; 
  g) ai lavoratori privi di vista. 
  5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi  3  e  4  e  fermo  restando
quanto previsto dal comma  10,  i  lavoratori  dipendenti  privati  e
pubblici, nonche' i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro
la data  del  28  settembre  1994  la  domanda  di  pensionamento  di
anzianita',  accettata,  ove  previsto,  entro   la   medesima   data
dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorche' riammessi in
servizio, conseguire  un  trattamento  pensionistico  secondo  quanto
previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze: 
  a) da 1 luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano  maturato
un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni; 
  b) dal 1  gennaio  1996,  qualora  al  28  settembre  1994  abbiano
maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a  31
anni; 
  c) dal 1  gennaio  1997,  qualora  al  28  settembre  1994  abbiano
maturato un'anzianita' contributiva o di servizio fino a 30 anni. 
  6. Ai trattamenti pensionistici di anzianita' dei lavoratori di cui
al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11,
comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  se  piu'  favorevoli
rispetto  a  quelli  in  vigore  alla  data   di   decorrenza   della
prestazione. 
  7. Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono  il  requisito
contributivo  massimo  utile  previsto  nei  rispettivi   ordinamenti
antecedentemente alle date indicate alle lettere  a),  b)  e  c)  del
medesimo comma 5, il trattamento pensionistico e' attribuito  con  la
decorrenza  eventualmente  anteriore   stabilita   dalla   disciplina
prevista dagli ordinamenti predetti in materia  di  decorrenza  delle
pensioni di anzianita'. 
  8.  Per  i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di   cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, e' fatta salva la possibilita'
di revocare, entro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, le domande di pensionamento ancorche' accettate dagli
enti di appartenenza. Nei casi di domande di riammissione  presentate
ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro  che  siano  cessati
dal servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione avviene
con la qualifica rivestita e con l'anzianita'  di  servizio  maturata
all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio
economico e di carriera eventualmente attribuito  in  connessione  al
collocamento a riposo. Il periodo di interruzione per cessazione  dal
servizio non ha effetti sulla continuita' del rapporto di  impiego  e
viene considerato, ai fini del trattamento economico,  equivalente  a
quello spettante  nelle  posizioni  di  congedo  straordinario  o  in
licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei
singoli ordinamenti. 
  9. Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, sono
abrogate fermi restando la validita' degli atti e  dei  provvedimenti
adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base
al decreto medesimo ed al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553. 
 10. I lavoratori dipendenti privati e  pubblici,  in  possesso  alla
data del 31 dicembre 1993  del  requisito  di  trentacinque  anni  di
contribuzione,  possono  conseguire   i   trattamenti   pensionistici
anticipati di cui al comma 1 a partire dal 1  gennaio  1995,  secondo
criteri da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro  del  tesoro,
entro il limite massimo di onere di  lire  500  miliardi  per  l'anno
1995.  In  sede  di  definizione  del  provvedimento  legislativo  di
riordino di cui al comma 1 ovvero del decreto di cui al  comma  2  si
terra' conto degli effetti derivanti dal presente comma.