Art. 15. 
(Assoggettamento alla ritenuta in conto  entrate  del  Ministero  del
tesoro  della  quota  di  maggiorazione  della  base  pensionabile  e
           omogeneizzazione dei trattamenti di pensione). 
  1.  Con   decorrenza   dal   1   gennaio   1995,   ai   soli   fini
dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate  del  Ministero  del
tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con  esclusione
dell'indennita' integrativa speciale di  cui  alla  legge  27  maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  e  degli
assegni e indennita' corrisposti per lo  svolgimento  di  particolari
funzioni esclusi dalla base  pensionabile,  spettanti  ai  dipendenti
aventi diritto al trattamento di quiescenza  disciplinato  dal  testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
sono  figurativamente  aumentati  della  percentuale  prevista  dagli
articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177. 
  2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  ai  dipendenti
iscritti  a  gestioni  pensionistiche  regolate  da  ordinamenti  che
rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,  e
successivamente modificazioni ed integrazioni. 
  3.  In  attesa  dell'armonizzazione  delle  basi   contributive   e
pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori
pubblico e  privato,  con  decorrenza  dal  1  gennaio  1995,  per  i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni ed integrazioni,  iscritti  alle  forme  di  previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,  nonche'  per  le
altre  categorie  di  dipendenti  iscritti  alle  predette  forme  di
previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base  degli
elementi  retributivi  assoggettati  a  contribuzione,  ivi  compresa
l'indennita'   integrativa   speciale,   ovvero    l'indennita'    di
contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante. 
  4. La pensione di cui al comma 3 e'  reversibile,  con  riferimento
alle categorie di superstiti aventi diritto, in base all'aliquota  in
vigore  nel  regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. 
  5. Le disposizioni relative alla  corresponsione  della  indennita'
integrativa   speciale   sui   trattamenti   di   pensione   previste
dall'articolo 2 della legge 27 maggio  1959,  n.  324,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono  applicabili  limitatamente  alle
pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e  alle  pensioni
di reversibilita' ad esse riferite. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano  anche  ai
dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza  previsti  dai
regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.