Art. 16. 
(Modifiche  alle  norme  per  la  liquidazione   dell'idenitita'   di
                             buonuscita) 
  1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994,  n.  87,
e' sostituito dal seguente: 
  "3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro
che siano cessati dal servizio dal 1 dicembre  1984  al  31  dicembre
1986; entro il 1996 per coloro che siano  cessati  dal  servizio  nel
biennio 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988; entro il 1997  per  coloro
che siano cessati dal servizio  nel  biennio  1  gennaio  1989  -  31
dicembre 1990; entro  il  1998  per  coloro  che  siano  cessati  dal
servizio nel biennio 1 gennaio 1991 - 31 dicembre 1992  ed  entro  il
1999 per coloro che siano cessati dal  servizio  nel  periodo  dal  1
gennaio 1993 al 30 novembre 1994 ". 
  2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994,  n.  87,
e' sostituito dal seguente: 
  " 1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione  della  presente
legge e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire  1.400
miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per gli anni 1996  e
1997, in lire 2.500 miliardi per gli anni 1998 e 1999 ed in lire  890
miliardi a decorrere dall'anno 2000 ".