Art. 16. (Modifiche alle norme per la liquidazione dell'idenitita' di buonuscita) 1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, e' sostituito dal seguente: "3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1 dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1989 - 31 dicembre 1990; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1991 - 31 dicembre 1992 ed entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1993 al 30 novembre 1994 ". 2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, e' sostituito dal seguente: " 1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per gli anni 1996 e 1997, in lire 2.500 miliardi per gli anni 1998 e 1999 ed in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2000 ".