Art. 17. 
(Aliquote di rendimento  per  calcolo  della  pensione,  pensioni  in
  regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni) 
  1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 le  disposizioni  in  materia  di
aliquote annue di  rendimento  ai  fini  della  determinazione  della
misura della pensione dell'assicurazione  generale  obbligatoria  dei
lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento,  sono  estese  ai  regimi
pensionistici     sostitutivi,     esclusivi      ed      esonerativi
dell'assicurazione predetta, per  le  anzianita'  contributive  o  di
servizio maturate a decorrere da tale data. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai  trattamenti
pensionistici erogati dagli enti di cui  al  decreto  legislativo  30
giugno  1994,  n.  509,  qualora  per  gli   stessi   intervenga   la
privatizzazione ivi prevista. 
  3. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969,  n.
153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, le parole: " a cinque anni "  sono  sostituite
dalle seguenti: " a dieci anni ". 
  4. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui
agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e  3,  comma
3, del decreto-legge  22  dicembre  1990,  n.  409,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n.  59,  gia'  differita
dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e'
ulteriormente differita al 1 ottobre 1995. 
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro,  da  adottarsi  entro  il  30
giugno 1995 sono stabiliti  aumenti  delle  aliquote  contributive  a
carico dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  dipendenti  delle
gestioni interessate, tali da  assicurare  almeno  la  copertura  dei
conseguenti maggiori oneri.