Art. 18. 
              (Condono previdenziale ed assistenziale) 
  1. I soggetti tenuti al  versamento  dei  contributi  e  dei  premi
previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta  la
loro posizione presso gli sportelli  unificati  di  cui  al  comma  4
dell'articolo  14  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,   come
modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge  17  marzo  1993,  n.  63,
possono versare entro il 31  marzo  1995  i  contributi  ed  i  premi
relativi a periodi precedenti la anzidetta  denuncia  maggiorati,  in
luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17  per
cento annuo nel limite massimo del 17  per  cento  annuo  nel  limite
massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi  complessivamente
dovuti. 
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica  anche  ai  soggetti
gia' iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o  premi
omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi  scaduti  alla  data
del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o
la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine  fissato  per  i
soggetti di cui al comma 1. 
  3. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita'  fissate
dagli enti impositori, anche in  cinque  rate  bimestrali  di  uguale
importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda  entro  il
31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro  il
30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate suc-
cessive alla prima saranno  maggiorate  degli  interessi  dell'8  per
cento annuo per il periodo di differimento. 
  4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi  speciali
in materia di versamento di contributi e di premi e  le  obbligazioni
per sanzioni  amministrative  e  per  ogni  altro  onere  accessorio,
connessi con le violazioni delle norme sul collocamento  nonche'  con
la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi  medesimi,
ivi compresi quelli di cui all'articolo  51  del  testo  unico  delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria  contro  gli  infortuni
sul lavoro e le malattie professionali,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  5. I soggetti che provvedono al versamento della  seconda  e  della
terza  rata  del  condono  previdenziale  ed  assistenziale  di   cui
all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n.  601,
alle scadenze, gia' previste dal decreto stesso, rispettivamente, del
30 settembre e del 30 novembre 1994, non  sono  tenuti  al  pagamento
della maggiorazione degli interessi dell'8 per  cento  annuo  per  il
periodo di differimento, ne' del diritto di mora  del  4  per  cento,
previsti per tali rate dal predetto decreto-legge. 
  6. I datori di lavoro agricolo, i  coltivatori  diretti,  mezzadri,
coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli  a  titolo
principale possono regolarizzare le loro posizioni debitorie relative
agli anni 1993 e precedenti, anche nel caso di omissione contributiva
totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro,  nei
confronti del Servizio per i contributi  agricoli  unificati  (SCAU),
tramite il versamento dei contributi previdenziali  ed  assistenziali
dovuti. 
  7. Il versamento degli importi dovuti  ai  sensi  del  comma  6  e'
effettuato  in  rate  quadrimestrali  consecutive,  di  importo   non
inferiore a  lire  1.000.000  decorrenti  dal  10  giugno  1995,  non
superiori a 20. La rateizzazione si applica anche per il pagamento  o
la  restituzione  dei  contributi  agricoli  unificati  dovuti,   nel
periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate  successive  alla  prima
saranno maggiorate degli interessi dell'8  per  cento  annuo  per  il
periodo di differimento. Nel caso di omissione contributiva totale  o
di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti
dello SCAU il versamento di cui al presente comma e' effettuato in  5
rate trimestrali consecutive. 
  8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  16  del  decreto-
legge 25 novembre 1994, n. 648, e' ridotta, per ciascuno  degli  anni
1995, 1996 e 1997, di lire 200 miliardi. 
  9. Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai  commi  6  e  7,  gli
interessati devono presentare allo SCAU  per  i  contributi  agricoli
unificati  apposita  domanda  di  regolarizzazione,  corredata  dalla
ricevuta dell'avvenuto versamento  di  cui  al  comma  10,  entro  il
termine perentorio del  15  febbraio  1995.  Nei  casi  di  omissione
contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di
lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve  essere  allegata,  a
pena di decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi  nel
periodo di riferimento. 
  10. I richiedenti, apena di inammissibilita'  della  domanda,  sono
tenuti a versare: 
  a) per le posizioni debitorie fino a lire 3.000.000 una somma  pari
all'importo totale dei soli contributi omessi in tutto  o  in  parte,
che estingue  totalmente  l'obbligazione  contributiva  ivi  compresi
interessi e sanzioni; 
  b) per le  posizioni  debitorie  superiori  a  lire  3.000.000,  in
acconto una somma pari a un decimo  del  debito  totale  per  i  soli
contributi omessi, elevata  a  quattro  decimi  nei  casi  di  omessa
denuncia dei lavoratori agricoli, ed una somma pari ad un quinto  del
debito residuo alla data del 31 marzo 1995. Per ciascuno dei predetti
versamenti l'importo non puo' essere inferiore a lire 1.000.000. 
  11. I crediti per contributi di importo non superiore a lire 30.000
dovuti allo SCAU alla data  del  31  dicembre  1993  unitamente  agli
accessori di legge, nonche' gli importi dovuti per accessori di legge
dalle ditte per inadempienze degli obblighi contributivi, riferiti  a
periodi fino al 31 dicembre 1993  e  soddisfatti  entro  la  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono  estinti  e  non  si  fa
luogo alla loro riscossione. 
  12. I contributi omessi sono calcolati in conformita'  delle  somme
esposte sui bollettini di  versamento  inviati,  nel  periodo,  dallo
SCAU. 
  13. Possono essere corrisposti,  con  le  modalita'  ed  i  termini
previsti dai commi  che  precedono,  anche  i  contributi  che  hanno
formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai  sensi
di precedenti disposizioni, per la parte del debito rimasto insoluto. 
  14.  L'omesso  versamento  totale  o  parziale   delle   somme   da
corrispondere alle scadenze di cui ai  commi  7  e  10,  nonche'  dei
contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e  nei  casi  di  pagamento
rateale, negli anni entro  i  quali  si  effettua  la  rateizzazione,
comporta la decadenza del beneficio della regolarizzazione  agevolata
disciplinata dal presente articolo. 
  15. Il pagamento dei debiti contributivi  nelle  forme  di  cui  ai
commi 7, 9, 10, 11 e 12 estingue  i  reati  previsti  in  materia  di
accertamento  e  di  versamento  dei  contributi   previdenziali   ed
assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonche' le obbligazioni
per  sanzioni  amministrative.  L'accoglimento   della   domanda   di
pagamento  agevolato  sospende  i  provvedimenti  di  merito   e   di
esecuzione in corso, in  qualsiasi  fase  e  grado,  fino  al  totale
pagamento delle somme determinate agli effetti del presente  articolo
alle scadenze dallo stesso previste. 
  16. I datori di lavoro agricolo sono esonerati  dal  pagamento  dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti  per  gli  operai  a
tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986  e  1987
nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 984. 
  17. In attesa  di  una  organica  revisione  della  disciplina  dei
rapporti  di  lavoro  in  agricoltura  e,  comunque,  ai  fini  della
regolarizzazione  di  cui  al  presente  articolo,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sono individuati le province nelle quali  si  pratica  un  orario  di
lavoro ridotto rispetto a quello praticato  nel  restante  territorio
nazionale ed i criteri per la determinazione dei relativi salari medi
da  valere  per  la  liquidazione  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali dovuti per gli operai agricoli, in misura proporzionale
all'orario di lavoro ridotto. 
  18. Qualora le competenti autorita' regionali non abbiano proceduto
all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende agricole,  il
diritto alle agevolazioni contributive in favore dei soggetti di  cui
al comma 6, disposte dall'articolo 7-ter del decreto-legge 15  giugno
1989, n. 231, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
1989, n. 286, e all'articolo 9 del decreto-legge 6 dicembre 1990,  n.
367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio  1991,  n.
31, e' definitivamente riconosciuto sulla  base  delle  dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, a suo tempo prodotte dalle ditte interessate.