Art. 19. 
(Soppressione dello SCAU  e  trasferimento  delle  relative  funzioni
                              all'INPS) 
  1. Con decorrenza 1 luglio 1995 lo SCAU e'  soppresso  e  tutte  le
strutture, le funzioni e il personale  sono  trasferiti  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), e  all'Istituto  nazionale
per  gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL),  secondo   le   rispettive
competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e  le
professionalita' specifiche, con  tempi  e  modalita'  stabiliti  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  da
emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni  permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
  2. I contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12
marzo 1968, n.  334,  sono  riscossi  dall'INPS,  conformemente  alle
modalita' stabilite dall'autonomia contrattuale  collettiva,  in  via
generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che  applicano
o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo.