Art. 20. 
     (Interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro) 
  1. L'accertamento definito con adesione  ai  sensi  degli  articoli
2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994,  n.  564,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,  rileva  ai
fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nei  casi  in  cui
l'IRPEF costituisce  base  di  riferimento  ai  fini  dei  versamenti
contributivi. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le parti sociali,  le
somme derivanti all'INPS dall'accertamento definitivo per adesione di
cui al comma 1, valutate in lire 1.050 miliardi  per  il  1995,  sono
utilizzate, sulla base delle  somme  effettivamente  introitate,  per
interventi in materia di occupazione e mercato  del  lavoro  definiti
dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi.
A tal fine  e'  istituita  nell'ambito  del  bilancio  INPS  apposita
evidenziazione contabile. 
  3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza
del gettito un adeguato numero di accertamenti con adesione ai  sensi
degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,
con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza  sociale,  di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, e'  stabilita  la
misura con la  quale,  limitatamente  alle  dichiarazioni  presentate
entro il 30 settembre 1994, l'accertamento predetto rileva,  ai  fini
dei contributi previdenziali dovuti all'INPS.