Art. 25.
                       Differimento di termini
(( 1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13  ))
(( e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e        ))
(( Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei   ))
(( Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella    Gazzetta          ))
(( Ufficiale    n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31       ))
(( maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge   ))
(( 14 giugno 1995, n. 232, e' differito al 30 novembre 1995. La    ))
(( regolarizzazione puo' avvenire secondo le modalita' fissate     ))
(( dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali di eguale ))
(( importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda  ))
(( entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la   ))
(( quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il 31 luglio    ))
(( 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli    ))
(( interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo ))
(( di differimento.                                                ))
(( 2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del ))
(( Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993,  ))
(( pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale    n. 183 del 6 agosto   ))
(( 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi       ))
(( previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al     ))
(( comma 1, gia' scaduti o in scadenza entro il 1 dicembre 1995,   ))
(( sono differiti a tale data.                                     ))
(( 3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le       ))
(( modalita' di rateizzazione previste dal citato decreto          ))
(( interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa        ))
(( presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta      ))
(( giorni dalla data di entrata in vigore della legge di           ))
(( conversione del presente decreto alle competenti sezioni        ))
(( staccate della Direzione regionale delle entrate per la         ))
(( Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di  ))
(( pagamento previsti dal citato decreto interministeriale         ))
(( 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze     ))
(( iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera    ))
(( a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per    ))
(( gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera b), dal mese di  ))
(( aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera ))
(( c), dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui        ))
(( all'articolo 1, lettera d), dal mese di febbraio 1997 per i     ))
(( tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli  ))
(( riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per   ))
(( gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal mese di ottobre      ))
(( 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non   ))
(( rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio e' concesso    ))
(( dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995       ))
(( alle sopraindicate date di riferimento, degli interessi         ))
(( calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi ))
(( previsti in relazione alle due diverse modalita' di pagamento   ))
(( stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio      ))
(( 1993.                                                           ))
(( 4. I termini di cui all'articolo 1, lettere d) ed e), nonche'   ))
(( quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle     ))
(( finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 ))
(( marzo 1993, pubblicato nella    Gazzetta Ufficiale    n. 81 del ))
(( 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto     ))
(( interministeriale 31 luglio 1993, gia' scaduti o in scadenza    ))
(( entro il 1 dicembre 1995, possono essere differiti, previa      ))
(( presentazione di apposita istanza con le modalita' ed i termini ))
(( di cui al comma 3, al 1 dicembre 1996 dietro corresponsione     ))
(( degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.         ))
(( 5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i         ))
(( procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali         ))
(( relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente ))
(( articolo. ))                                                    ))