Art. 19. 
                             Definizioni 
 
1. Agli effetti delle  disposizioni  di  cui  al  presente  capo,  si
intende per: 
    a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e  di  igiene
del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda
in base alle norme indicate nell'allegato I; 
    b) organo di vigilanza, il personale ispettivo  di  cui  all'art.
21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le
diverse competenze previste da altre norme. 
  2. La definizione di cui al comma 1, lettera  a),  non  si  applica
agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in  relazione
all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24  novembre  1981,
n. 689, nonche' degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo
e quinto, del codice penale. 
 
-------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 21/02/1995,  n.
43 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 19: 
             - Si trascrive il  testo  vigente  dell'art.  21,  della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante:  "Istituzione  del
          servizio sanitario nazionale", come modificato dal D.P.R. 5
          giugno 1993, n. 177: 
             "Art. 21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione).  -
          In relazione agli  standards  fissati  in  sede  nazionale,
          all'unita' sanitaria locale sono attribuiti, con  decorenza
          1   gennaio   1980,   i    compiti    attualmente    svolti
          dall'Ispettorato del lavoro in materia di  prevenzione,  di
          igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori,
          in applicazione di quanto disposto dall'art. 27 del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
             Per la tutela della  salute  dei  lavoratori  le  unita'
          sanitarie locali organizzano propri servizi di medicina del
          lavoro anche prevedendo, ove  essi  non  esistano,  presidi
          all'interno delle unita' produttive. 
             In applicazione  a  quanto  disposto  nell'ultimo  comma
          dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n.  616,  spetta  al  prefetto  stabilire,  su
          proposta del presidente della  regione,  quali  addetti  ai
          servizi di ciascuna unita'  sanitaria  locale,  nonche'  ai
          presidi e servizi di cui al successivo art. 22 assumano  ai
          sensi delle leggi vigenti  la  qualifica  di  ufficiale  di
          polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e
          di   controllo    da    essi    esercitate    relativamente
          all'applicazione della  legislazione  sulla  sicurezza  del
          lavoro. 
             Al personale di cui al comma  precedente  e'  esteso  il
          potere  d'accesso  attribuito  agli  ispettori  del  lavoro
          dall'art. 8, secondo comma, nonche' la facolta' di  diffida
          prevista dall'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. 
             Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo,
          nell'esercizio delle funzioni di cui  al  terzo  comma,  e'
          ammesso ricorso al presidente della  giunta  regionale  che
          decide, sentite le  organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei
          datori di lavoro. 
             Il presidente della giunta puo' sospendere  l'esecuzione
          dell'atto impugnato". 
             - Il testo degli articoli 34, 60 e 127  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale), e' il
          seguente: 
             "Art.  34  (Esclusione  della  depenalizzazione).  -  La
          disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai
          reati previsti: 
               a) dal codice penale, salvo quanto disposto  dall'art.
          33, lettera a); 
               b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22  maggio
          1978,   n.   194,   sull'interruzione   volontaria    della
          gravidanza; 
               c) da disposizioni di legge concernenti  le  armi,  le
          munizioni e gli esplosivi; 
               d)  dall'art.  221  del  testo   unico   delle   leggi
          sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio  1934,  n.
          1265; 
               e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata  con
          legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla  disciplina  igienica
          degli alimenti, salvo che per le  contravvenzioni  previste
          dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 
          283; 
               f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina
          degli  alimenti  per  la  prima  infanzia  e  dei  prodotti
          dietetici; 
               g) dalla legge 10 maggio 1976, n.  319,  sulla  tutela
          delle acque dall'inquinamento; 
               h) dalla legge 13 luglio  1966,  n.  615,  concernente
          provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; 
               i) dalla legge  31  dicembre  1962,  n.  1860,  e  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio  1964,
          n.  185,   relativi   all'impiego   pacifico   dell'energia
          nucleare; 
               l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia; 
               m) dalle leggi relative ai rapporti di  lavoro,  anche
          per  quanto  riguarda  l'assunzione  dei  lavoratori  e  le
          assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo
          art. 35; 
               n)  dalle  leggi  relative  alla   prevenzione   degli
          infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; 
               o) dall'art. 108  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  e  dell'art.  89  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.
          570, in materia elettorale". 
             "Art. 60 (Esclusioni oggettive). - Le  pene  sostitutive
          non si applicano ai reati previsti  dai  seguenti  articoli
          del codice penale: 
              318 (corruzione per un atto d'ufficio); 
              319  (corruzione  per  un  atto  contrario  ai   doveri
          d'ufficio); 
              320 (corruzione di persona incaricata  di  un  pubblico
          servizio); 
              321 (pene per il corruttore); 
              322 (istigazione alla corruzione); 
              355   (inadempimento   di   contratti   di    pubbliche
          forniture), salvo che  si  tratti  di  fatto  commesso  per
          colpa; 
              371 (falso giuramento della parte); 
              372 (falsa testimonianza); 
              373 (falsa perizia o interpretazione); 
              385 (evasione); 
              391, primo  comma  (procurata  inosservanza  dolosa  di
          misure di sicurezza detentive); 
              443  (commercio  o   somministrazione   di   medicinali
          guasti); 
              444 (commercio di sostanze alimentari nocive); 
              445 (somministrazione di medicinali in modo  pericoloso
          per la salute pubblica); 
              452 (delitti colposi contro la salute pubblica); 
              501  (rialzo  e  ribasso  fraudolento  di  prezzi   sul
          pubblico mercato o nelle borse di commercio); 
              501-bis (manovre speculative su merci); 
              590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose),
          limitatamente ai fatti commessi con violazione delle  norme
          per la prevenzione degli infortuni sul  lavoro  o  relative
          all'igiene  del  lavoro,   che   abbiano   determinato   le
          conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o  dal  secondo
          comma dell'art. 583 del codice penale; 
              644 (usura). 
             Le pene sostitutive non si applicano, altresi', ai reati
          previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della  legge
          13 luglio 1966, n. 615 (provvedimenti contro l'inquinamento
          atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio
          1976,  n.  319   (norme   per   la   tutela   delle   acque
          dall'inquinamento). 
             Le pene sostitutive non si applicano ai  reati  previsti
          dalle leggi relative alla prevenzione degli  infortuni  sul
          lavoro e all'igiene del  lavoro,  nonche'  dalle  leggi  in
          materia edilizia ed urbanistica e in  materia  di  armi  da
          sparo, munizioni ed esplosivi, quando per  detti  reati  la
          pena detentiva non e' alternativa a quella pecuniaria". 
             "Art. 127 (Applicazione di  norme).  -  Le  disposizioni
          dell'art. 162-bis del codice penale si applicano  anche  ai
          reati indicati nelle lettere f),  h),  i),  n),  del  primo
          comma dell'art. 34". 
             - Si trascrive il testo degli articoli  589  e  590  del
          codice penale: 
             "Art. 589 (Omicidio colposo).  -  Chiunque  cagiona  per
          colpa la morte di una persona e' punito con  la  reclusione
          da sei mesi a cinque anni. 
             Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla
          disciplina della circolazione stradale o di quelle  per  la
          prevenzione degli infortuni sul lavoro  la  pena  e'  della
          reclusione da uno a cinque anni. 
             Nel caso di morte di piu' persone, ovvero  di  morte  di
          una o piu' persone e di lesioni di una o piu'  persone,  si
          applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu'  grave
          delle violazioni commesse aumentata fino al triplo,  ma  la
          pena non puo' superare gli anni dodici". 
             "Art.  590  (Lesioni  personali  colpose).  -   Chiunque
          cagiona ad altri,  per  colpa,  una  lesione  personale  e'
          punito con la reclusione fino a tre mesi  o  con  la  multa
          fino a lire seicentomila. 
             Se la lesione e' grave la pena e'  della  reclusione  da
          uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a
          un milione duecentomila; se e' gravissima, della reclusione
          da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a
          due milioni quattrocentomila. 
             Se i fatti di cui al precedente capoverso sono  commessi
          con  violazione  delle   norme   sulla   disciplina   della
          circolazione stradale o di quelle per la prevenzione  degli
          infortuni sul lavoro, la pena  per  le  lesioni  gravi,  e'
          della reclusione da due a sei mesi o della  multa  da  lire
          quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena
          per lesioni gravissime e' della reclusione da  sei  mesi  a
          due anni o della multa da lire un  milione  duecentomila  a
          due milioni quattrocentomila. 
             Nel caso di lesioni di piu' persone si applica  la  pena
          che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
          commesse, aumentata  fino  al  triplo;  ma  la  pena  della
          reclusione non puo' superare gli anni cinque. 
             Il delitto e' punibile a querela della  persona  offesa,
          salvo nei casi previsti  nel  primo  e  secondo  capoverso,
          limitatamente ai fatti commessi con violazione delle  norme
          per la prevenzione degli infortuni sul  lavoro  o  relative
          all'igiene  del  lavoro  o  che  abbiano  determinato   una
          malattia professionale".