Art. 20.
                            Prescrizione
  1.  Allo  scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo
di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di
cui  all'art.  55  del  codice  di  procedura  penale,  impartisce al
contravventore    un'apposita    prescrizione,    fissando   per   la
regolarizzazione  un  termine  non  eccedente  il  periodo  di  tempo
tecnicamente  necessario. Tale termine e' prorogabile a richiesta del
contravventore,  per  la  particolare  complessita' o per l'oggettiva
difficolta' dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei
mesi.  Tuttavia,  quando  specifiche  circostanze  non  imputabili al
contravventore  determinano  un  ritardo  nella  regolarizzazione, il
termine  di  sei  mesi  puo'  essere  prorogato per una sola volta, a
richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori
sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente
al pubblico ministero.
  2.  Copia  della  prescrizione  e' notificata o comunicata anche al
rappresentante  legale  dell'ente nell'ambito o al servizio del quale
opera il contravventore.
  3.   Con   la  prescrizione  l'organo  di  vigilanza  puo'  imporre
specifiche  misure  atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o
per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
  4.  Resta  fermo  l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al
pubblico  ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione
ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
 
          Note all'art. 20:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  55  del  codice  di
          procedura penale:
             "Art.  55  (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La
          polizia giudiziaria  deve,  anche  di  propria  iniziativa,
          prendere  notizia dei reati, impedire che vengano portati a
          conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere  gli
          atti   necessari   per  assicurare  le  fonti  di  prova  e
          raccogliere quant'altro possa  servire  per  l'applicazione
          della legge penale.
             2.  Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
          dall'autorita' giudiziaria.
             3. Le funzioni indicate nei commi  1  e  2  sono  svolte
          dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria".
             -  Il testo dell'art. 347 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
             "Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato).  -
          1.   Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria,
          senza  ritardo,  riferisce  al  pubblico   ministero,   per
          iscritto,  gli  elementi  essenziali  del fatto e gli altri
          elementi sino ad allora raccolti,  indicando  le  fonti  di
          prova  e  le  attivita'  compiute, delle quali trasmette la
          relativa documentazione.
             2.  Comunica,   inoltre,   quando   e'   possibile,   le
          generalita',   il  domicilio  e  quanto  altro  valga  alla
          identificazione della persona  nei  cui  confronti  vengono
          svolte  le  indagini,  della persona offesa e di coloro che
          siano  in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
          ricostruzione dei fatti.
             2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali  e'
          prevista  l'assistenza  del difensore della persona nei cui
          confronti vengono  svolte  le  indagini,  la  comunicazione
          della  notizia  di  reato  e' trasmessa al piu' tardi entro
          quarantotto  ore  dal  compimento   dell'atto,   salve   le
          disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
             3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'art.
          275, comma 3, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di
          urgenza,  la  comunicazione  della notizia di reato e' data
          immediatamente anche in forma orale.    Alla  comunicazione
          orale  deve  seguire  senza  ritardo  quella scritta con le
          indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
             4. Con la comunicazione, la polizia  giudiziaria  indica
          il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".