Art. 21.
                      Verifica dell'adempimento
  1.  Entro  e  non  oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine
fissato  nella  prescrizione,  l'organo  di  vigilanza verifica se la
violazione  e'  stata  eliminata  secondo  le modalita' e nel termine
indicati dalla prescrizione.
  2.  Quando  risulta  l'adempimento  alla  prescrizione, l'organo di
vigilanza  ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa,
nel  termine  di  trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo
dell'ammenda   stabilita   per  la  contravvenzione  commessa.  Entro
centoventi   giorni   dalla   scadenza   del  termine  fissato  nella
prescrizione,  l'organo  di  vigilanza comunica al pubblico ministero
l'adempimento  alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della
predetta somma.
  3.  Quando  risulta  l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di
vigilanza   ne   da'   comunicazione   al  pubblico  ministero  e  al
contravventore  entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine
fissato nella prescrizione.