Art. 22.
       Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza
  1.  Se  il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione
di  propria  iniziativa  ovvero  la  riceve  da privati o da pubblici
ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di
vigilanza, ne da' immediata comunicazione all'organo di vigilanza per
le  determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria
allo scopo di eliminare la contravvenzione.
  2.  Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il
pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni
dalla  data  in  cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato
dal pubblico ministero.