Art. 24.
                        Estinzione del reato
  1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla
prescrizione  impartita  dall'organo  di  vigilanza  nel  termine ivi
fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.
  2.   Il   pubblico   ministero   richiede   l'archiviazione  se  la
contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.
  3.  L'adempimento  in  un  tempo  superiore a quello indicato nella
prescrizione,  ma  che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20,
comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
della  contravvenzione  con  modalita'  diverse  da  quelle  indicate
dall'organo  di  vigilanza,  sono  valutate ai fini dell'applicazione
dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare
e'  ridotta  al  quarto  del  massimo  dell'ammenda  stabilita per la
contravvenzione commessa.
 
           Nota all'art. 24:
            - Il testo dell'art. 162-bis  del  codice  penale  e'  il
          seguente:
             "Art.  162-bis  (Oblazione  nelle contravvenzioni punite
          con pene alternative). - Nelle contravvenzioni per le quali
          la legge stabilisce  la  pena  alternativa  dell'arresto  o
          dell'ammenda,  il  contravventore  puo'  essere  ammesso  a
          pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero  prima
          del  decreto  di  condanna,  una  somma corrispondente alla
          meta' del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la
          contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento.
             Con la  domanda  di  oblazione  il  contravventore  deve
          depositare  la  somma corrispondente alla meta' del massimo
          dell'ammenda.
             L'oblazione non  e'  ammessa  quando  ricorrono  i  casi
          previsti  dal terzo capoverso dell'art. 99, dell'art. 104 o
          dall'art. 105, ne' quando permangono conseguenze dannose  o
          pericolose    del    reato   eliminabili   da   parte   del
          contravventore.
             In ogni  altro  caso  il  giudice  puo'  respingere  con
          ordinanza  la  domanda  di  oblazione,  avuto riguardo alla
          gravita' del fatto.
             La domanda puo' essere riproposta fino all'inizio  della
          discussione finale del dibattimento di primo grado.
             Il  pagamento delle somme indicate nella prima parte del
          presente articolo estingue il reato".