Art. 5.
Incompatibilita' e funzioni
1. Il commissario straordinario e il vice commissario
straordinario, nominati con decreto del Presidente della Repubblica
15 settembre 1994, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, per la definizione e l'attuazione del programma degli
interventi di cui all'articolo 7, non possono assumere o mantenere
incarichi di qualsiasi natura, conferiti da soggetti pubblici o
privati che abbiano concorso a finanziamenti, per tutta la durata del
loro incarico.
2. Il vice commissario straordinario sostituisce il commissario
straordinario in caso di suo impedimento.