Art. 5.
                     Incompatibilita' e funzioni

  1.   Il   commissario   straordinario   e   il   vice   commissario
straordinario,  nominati  con decreto del Presidente della Repubblica
15  settembre  1994,  ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
1988,  n.  400, per la definizione e l'attuazione del programma degli
interventi  di  cui  all'articolo 7, non possono assumere o mantenere
incarichi  di  qualsiasi  natura,  conferiti  da  soggetti pubblici o
privati che abbiano concorso a finanziamenti, per tutta la durata del
loro incarico.
  2.  Il  vice  commissario  straordinario sostituisce il commissario
straordinario in caso di suo impedimento.