Art. 6.
Comitato di consulenza
1. Per l'assolvimento dell'incarico, il commissario straordinario
e' affiancato, con compiti consultivi in tema di coordinamento degli
interventi, da un comitato di consulenza composto da: il prefetto di
Torino, che lo presiede, il presidente della regione Piemonte, il
presidente della provincia di Torino, un rappresentante del Ministero
dei lavori pubblici, un rappresentante del Ministero per i beni
culturali e ambientali, un rappresentante del Ministero della difesa,
un rappresentante del comitato organizzatore dei Campionati, il
sindaco del comune di Sestriere, i presidenti delle comunita' montane
di cui all'articolo 4, ovvero da loro delegati.
2. Il comitato di consulenza e' convocato dal commissario
straordinario e rende i propri pareri nel termine di trenta giorni
dalla richiesta.
3. I componenti del comitato di consulenza non hanno diritto a
emolumenti o indennita' per l'attivita' prestata.
4. Il comitato di consulenza si costituisce entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.