Art. 6.
                       Comitato di consulenza

  1.  Per  l'assolvimento dell'incarico, il commissario straordinario
e'  affiancato, con compiti consultivi in tema di coordinamento degli
interventi,  da un comitato di consulenza composto da: il prefetto di
Torino,  che  lo  presiede,  il presidente della regione Piemonte, il
presidente della provincia di Torino, un rappresentante del Ministero
dei  lavori  pubblici,  un  rappresentante  del  Ministero per i beni
culturali e ambientali, un rappresentante del Ministero della difesa,
un  rappresentante  del  comitato  organizzatore  dei  Campionati, il
sindaco del comune di Sestriere, i presidenti delle comunita' montane
di cui all'articolo 4, ovvero da loro delegati.
  2.   Il   comitato  di  consulenza  e'  convocato  dal  commissario
straordinario  e  rende  i propri pareri nel termine di trenta giorni
dalla richiesta.
  3.  I  componenti  del  comitato  di consulenza non hanno diritto a
emolumenti o indennita' per l'attivita' prestata.
  4.  Il  comitato  di  consulenza si costituisce entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.