Art. 7.
                     Programma degli interventi

  1. Il commissario straordinario, sentito il comitato di consulenza,
definisce  e  approva  il  programma  degli  interventi connessi allo
svolgimento dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1.
  2.  Il  programma degli interventi stabilisce, con i relativi tempi
ed i costi di attuazione, le azioni, gli interventi e le opere per:
    a) l'organizzazione dei Campionati;
    b) le attrezzature e gli impianti sportivi;
    c)  la  viabilita'  e  i  parcheggi diversi da quelli di cui agli
articoli 1 e 3;
    d) il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;
    e) il potenziamento della ricettivita';
    f) il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie;
    g)  ove  possibile,  la riconversione funzionale degli impianti e
delle  attrezzature  per  il  tempo  successivo  alla conclusione dei
Campionati;
    h)   la   valutazione  di  impatto  ambientale  degli  interventi
infrastrutturali  necessari  all'esercizio delle attrezzature e degli
impianti per i Campionati.
  3. Il programma degli interventi stabilisce altresi':
    a)  i criteri prioritari, i parametri di valutazione ed i criteri
di ripartizione per l'attribuzione dei finanziamenti;
    b)  nei  casi  in cui sia individuato il soggetto attuatore delle
opere  e  degli  interventi,  le  caratteristiche  sostanziali  ed il
termine per la consegna dei relativi progetti esecutivi;
    c)   nei  restanti  casi,  i  criteri  per  l'ammissibilita'  dei
progetti,    la   presentazione   delle   domande   e   la   relativa
documentazione, nonche' le modalita' istruttorie e procedurali;
    d)  ove necessario, i principi delle convenzioni tramite le quali
avviene l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti.
  4.  Il  programma degli interventi e' pubblicato in forma integrale
sul  Bollettino  ufficiale  della  regione Piemonte. Esso e' altresi'
diffuso  presso  le  sedi della provincia di Torino e delle comunita'
montane  di  cui all'articolo 4 e dell'avvenuta pubblicazione e' data
notizia a mezzo della stampa locale.
  5.  Nei  quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque ha
interesse  specifico  puo' presentare osservazioni al programma degli
interventi   per   motivi   di  pubblico  interesse.  Il  commissario
straordinario  effettua,  sulla  base  delle osservazioni accolte, le
eventuali modifiche del programma degli interventi e lo riapprova. Le
osservazioni non accolte si intendono senz'altro respinte.
  6.  Ogni  successiva  variazione  del programma degli interventi e'
definita e approvata secondo la procedura di cui ai commi 4 e 5.