Art. 7.
Programma degli interventi
1. Il commissario straordinario, sentito il comitato di consulenza,
definisce e approva il programma degli interventi connessi allo
svolgimento dei Campionati di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Il programma degli interventi stabilisce, con i relativi tempi
ed i costi di attuazione, le azioni, gli interventi e le opere per:
a) l'organizzazione dei Campionati;
b) le attrezzature e gli impianti sportivi;
c) la viabilita' e i parcheggi diversi da quelli di cui agli
articoli 1 e 3;
d) il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;
e) il potenziamento della ricettivita';
f) il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie;
g) ove possibile, la riconversione funzionale degli impianti e
delle attrezzature per il tempo successivo alla conclusione dei
Campionati;
h) la valutazione di impatto ambientale degli interventi
infrastrutturali necessari all'esercizio delle attrezzature e degli
impianti per i Campionati.
3. Il programma degli interventi stabilisce altresi':
a) i criteri prioritari, i parametri di valutazione ed i criteri
di ripartizione per l'attribuzione dei finanziamenti;
b) nei casi in cui sia individuato il soggetto attuatore delle
opere e degli interventi, le caratteristiche sostanziali ed il
termine per la consegna dei relativi progetti esecutivi;
c) nei restanti casi, i criteri per l'ammissibilita' dei
progetti, la presentazione delle domande e la relativa
documentazione, nonche' le modalita' istruttorie e procedurali;
d) ove necessario, i principi delle convenzioni tramite le quali
avviene l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti.
4. Il programma degli interventi e' pubblicato in forma integrale
sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte. Esso e' altresi'
diffuso presso le sedi della provincia di Torino e delle comunita'
montane di cui all'articolo 4 e dell'avvenuta pubblicazione e' data
notizia a mezzo della stampa locale.
5. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque ha
interesse specifico puo' presentare osservazioni al programma degli
interventi per motivi di pubblico interesse. Il commissario
straordinario effettua, sulla base delle osservazioni accolte, le
eventuali modifiche del programma degli interventi e lo riapprova. Le
osservazioni non accolte si intendono senz'altro respinte.
6. Ogni successiva variazione del programma degli interventi e'
definita e approvata secondo la procedura di cui ai commi 4 e 5.