Art. 8.
                       Conferenze dei servizi

  1.   Per  la  semplificazione  delle  procedure  amministrative  di
approvazione  dei  progetti degli interventi ricompresi nel programma
degli  interventi di cui all'articolo 7, il commissario straordinario
convoca,  entro  trenta giorni dalla prima approvazione del programma
degli  interventi,  ovvero  dall'approvazione  delle  sue  successive
varianti,   una  conferenza  dei  servizi  cui  partecipano  tutti  i
rappresentanti  delle  amministrazioni dello Stato e degli altri enti
tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonche' a rilasciare
pareri,   autorizzazioni,   concessioni,  approvazioni  e  nulla-osta
previsti dalle leggi statali e regionali.
  2.  Per  le  opere degli enti locali la conferenza e' convocata dal
commissario straordinario entro lo stesso termine di cui al comma 1 e
ad  essa  partecipano  i sindaci dei comuni, nonche' i rappresentanti
delle altre amministrazioni o enti interessati.
  3.  Alla  conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2 si applicano
le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2.