Art. 8.
Conferenze dei servizi
1. Per la semplificazione delle procedure amministrative di
approvazione dei progetti degli interventi ricompresi nel programma
degli interventi di cui all'articolo 7, il commissario straordinario
convoca, entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma
degli interventi, ovvero dall'approvazione delle sue successive
varianti, una conferenza dei servizi cui partecipano tutti i
rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti
tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonche' a rilasciare
pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla-osta
previsti dalle leggi statali e regionali.
2. Per le opere degli enti locali la conferenza e' convocata dal
commissario straordinario entro lo stesso termine di cui al comma 1 e
ad essa partecipano i sindaci dei comuni, nonche' i rappresentanti
delle altre amministrazioni o enti interessati.
3. Alla conferenza dei servizi di cui ai commi 1 e 2 si applicano
le disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 2.