Art. 23.
        Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia
  1.  Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 1
febbraio  1988,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo  1988,  n.  99,  e  al  decreto-legge  3  maggio  1991, n. 142,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e
successive  proroghe,  in  corso  di  realizzazione  sulla base delle
convenzioni  applicative e degli atti conseguenti, la regione Sicilia
e'  autorizzata ad utilizzare le somme ad essa attribuite nell'ambito
della  legge  1  marzo  1986,  n.  64, per un importo complessivo non
superiore a 100 miliardi.
  2.  Il  termine  relativo  alle competenze attribuite in materia al
presidente   della   regione   siciliana,  gia'  prorogato  ai  sensi
dell'articolo  1,  comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304,
convertito  dalla  legge  22  luglio  1994,  n. 456, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1996.