Art. 23. Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia 1. Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e successive proroghe, in corso di realizzazione sulla base delle convenzioni applicative e degli atti conseguenti, la regione Sicilia e' autorizzata ad utilizzare le somme ad essa attribuite nell'ambito della legge 1 marzo 1986, n. 64, per un importo complessivo non superiore a 100 miliardi. 2. Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della regione siciliana, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1996.