Art. 24.
                       Differimento di termini
  1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre  1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati
nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 15 gennaio
1991,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991,
il  termine  del  31  maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 8, del
decreto-legge  7  aprile  1995,  n.  105, e' differito al 30 novembre
1995. Entro tale termine dovra' essere effettuata la regolarizzazione
di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
  2.  I  termini  di  cui al decreto del Ministro delle finanze e del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  31 luglio 1993,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  183  del  6  agosto 1993,
relativi  al  versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e
assistenziali  dovuti  dai soggetti di cui al comma 1, gia' scaduti o
in scadenza entro il 1 dicembre 1995, sono differiti a tale data.
  3.  Fino  ai  termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono  sospesi i
procedimenti  di  recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai
contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo.